La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Emendamento  all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione
idrografica  internazionale,  adottato  a Monaco Principato nel corso
della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.