IL MINISTRO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento
degli enti lirici e delle attivita' musicali";
  Viste  le  leggi  22  luglio  1977,  n. 426, recante "Provvedimenti
straordinari  a  sostegno delle attivita' musicali"; 5 marzo 1980, n.
54,  recante  "Interventi  a  sostegno  delle attivita' musicali"; 17
febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle
attivita' dello spettacolo";
  Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per
le attivita' musicali e cinematografiche";
  Vista  la  legge  30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998, n. 368, recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  21  dicembre 1998, n. 492, recante
"Disposizioni  correttive  ed  integrative del decreto legislativo 18
novembre  1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
del   decreto  legislativo  29  gennaio  1998,  n.  19,  del  decreto
legislativo  29  gennaio  1998,  n.  20, e del decreto legislativo 23
aprile 1998, n. 134";
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 marzo 2001, n. 191, di adozione
del  regolamento  recante  "Criteri  e  modalita'  di  erogazione  di
contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza agli
stanziamenti  del  Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163";
  Ritenuto  necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle
somme  destinate  al settore della musica nell'ambito del Fondo Unico
dello  spettacolo,  al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  le
procedure per la contribuzione statale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 306 del 31 gennaio 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Intervento finanziario per le attivita' musicali

  1.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono
attivita'  musicali,  in base agli stanziamenti destinati alla musica
dal  Fondo  Unico  per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire   la   qualita'  artistica  e  il  costante  rinnovamento
   dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre
   piu'  ampio  di  accedere  alla  cultura musicale, con particolare
   riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
b) promuovere  nella  produzione musicale la qualita', l'innovazione,
   la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili,
   anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare  la  committenza  di nuove opere e la valorizzazione del
   repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere  la  conservazione  e  la valorizzazione del repertorio
   classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
e) sostenere  la  formazione  e tutelare le professionalita' in campo
   artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
g) attuare  il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di
   iniziative musicali nelle aree meno servite;
h) sostenere  la  promozione internazionale della musica italiana, in
   particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
   e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed
   esteri.
  2.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di seguito
definito  "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita
la   Commissione  consultiva  per  la  musica,  di  seguito  definita
"Commissione"   e  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dalle  leggi
finanziarie  e  di  bilancio,  delle  quote  di risorse assegnate nel
triennio  precedente  e  del  numero  delle  istanze complessivamente
presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
a) la  quota  delle  risorse  da  assegnare  a  ciascuno  dei settori
   musicali di cui al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di
   cui al Capo III;
c) una  quota  delle  risorse  da  riservare,  ad ulteriori attivita'
   musicali, secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
  3.  Qualora  le  leggi  finanziarie  e  di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del   Fondo   inferiore   rispetto   a   quella   definita   all'atto
dell'emanazione   del  citato  decreto,  il  Ministro  provvede  alla
proporzionale   riduzione   delle   risorse  ripartite.  In  caso  di
variazione  in  aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo'
provvedere  alla  integrazione delle risorse medesime, secondo quanto
previsto dal presente regolamento.
  4.   Ai   fini   dell'intervento   finanziario  dello  Stato,  sono
considerate   le   attivita'   liriche,  concertistiche,  corali,  di
promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival,
i concorsi, le attivita' di complessi bandistici.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicem-bre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18 agosto  1990,
          dispone:
              "12.  -  1.  La concessione di sovvenzioni, contributi,
          sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
          economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
          privati  sono  subordinate  alla  predeterminazione ed alla
          pubblicazione  da  parte  delle amministrazioni procedenti,
          nelle   forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei
          criteri  e  delle  modalita'  cui le amministrazioni stesse
          devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
              -  La  legge  14 agosto  1967,  n.  800, recante "Nuovo
          ordinamento  degli  enti lirici e delle attivita' musicali"
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 28 luglio
          1977.
              -   La   legge   22 luglio   1977,   n.   426,  recante
          "Provvedimenti  straordinari  a  sostegno  delle  attivita'
          musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del
          16 settembre 1967.
              -  La  legge 6 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a
          sostegno  delle  attivita'  musicali"  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 16 del 10 aprile 1981.
              - La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi
          straordinari  a favore delle attivita' dello spettacolo" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio
          1982.
              -   La   legge   14 novembre   1979,  n.  589,  recante
          "Provvedimenti     per     le    attivita'    musicali    e
          cinematografiche" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          320 del 23 novembre 1979.
              -  La  legge  30 aprile  1985,  n.  163, recante "Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
          del 4 maggio 1985.
              -  Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
          "Riordino   degli  organi  collegiali  operanti  presso  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante   "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  21 dicembre  1998, n. 492,
          recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
          legislativo   18 novembre   1997,   n.   426,  del  decreto
          legislativo  8 gennaio  1998, n. 3, del decreto legislativo
          29 gennaio  1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio
          1998,  n.  20  e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
          134"  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
              -  Il  decreto  del  Ministro per i beni e le attivita'
          culturali   19 marzo   2001,   n.   191,  di  adozione  del
          regolamento  recante  "Criteri e modalita' di erogazione di
          contributi   in   favore   delle   attivita'  musicali,  in
          corrispondenza  agli  stanziamenti  del  Fondo Unico per lo
          spettacolo  di  cui  alla  legge 30 aprile 1985, n. 163" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2001, n. 119.
          Nota all'art. 1:
              -  Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in nota
          alle premesse.