IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, e in particolare
l'articolo 114;
  Visto   il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  ed  in
particolare gli articoli 138 e 139;
  Vista  la  legge  20 gennaio  1999,  n.  9, contenente disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare
il comma 6 dell'articolo 1;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 agosto 1999, n. 323, contenente
disposizioni  per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio
1999, n. 9;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto
1999,  n.  394  -  Regolamento  recante norme di attuazione del testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
com-ma  6,  del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in
particolare capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto
allo studio e professioni - articolo 45 - iscrizione scolastica;
  Atteso  l'obbligo  di  emanare con regolamento le norme integrative
all'articolo  114  del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994,
n. 297;
  Sentito il Ministro dell'interno;
  Acquisito  il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei
dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute;
  Sentita  la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' ed autonomie
locali nella seduta del 21 dicembre 2000;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva
nella  adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso
contenute;
  Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  113 del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori
dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  applicato  il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note al titolo:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          20 gennaio   1999,   n.   9   (Disposizioni   urgenti   per
          l'elevamento dell'obbligo di istruzione).
              "Art.1    (Disposizioni    urgenti   per   l'elevamento
          dell'obbligo  di  istruzione). - 1. A  decorrere  dall'anno
          scolastico  1999-2000 l'obbligo di istruzione e' elevato da
          otto  a  dieci anni. L'istruzione obbligatoria e' gratuita.
          In  sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un
          generale  riordino  del  sistema  scolastico  e  formativo,
          l'obbligo  di  istruzione  ha  durata  novennale.  Mediante
          programmazione   da   definire   nel  quadro  del  suddetto
          riordino,   sara'  introdotto  l'obbligo  di  istruzione  e
          formazione fino al diciottesimo anno di eta', a conclusione
          del  quale i giovani possano acquisire un diploma di scuola
          secondaria superiore o una qualifica professionale.
              2. A  coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione
          o  prosciolti  dal  medesimo,  non intendono proseguire gli
          studi  nell'istruzione  secondaria  superiore e' garantito,
          nell'ambito  della  programmazione  dell'offerta educativa,
          come previsto dal decreo legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          il  diritto  alla  frequenza  di iniziative formative volte
          all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni
          le  scelte  piu'  confacenti alla propria personalita' e al
          proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il
          passaggio  dell'alunno  dall'uno  all'altro degli specifici
          indirizzi conseguimento di una qualifica professionale, ivi
          comprese  quelle  previste  dalla  legge 24 giugno 1997, n.
          196.
              3. Nell'ultimo  anno  dell'obbligo di istruzione di cui
          al  comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui
          all'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni,  le  istituzioni  scolastiche  prevedono sia
          iniziative  formative  sui  principali  temi della cultura,
          della  societa'  e  della  scienza  contemporanee,  volte a
          favorire  l'esercizio  del  senso  critico dell'alunno, sia
          iniziative   di  orientamento  al  fine  di  combattere  la
          dispersione,   di   garantire   il   diritto  della  scuola
          secondaria superiore.
              4. A    conclusione    del    periodo   di   istruzione
          obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma
          o  della  qualifica  di cui al comma 1, previo accertamento
          dei   livelli   di   apprendimento,   di  formazione  e  di
          maturazione,  e'  rilasciata  all'alunno una certificazione
          che  attesta  l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il
          proscioglimento  dal  medesimo  e  che ha valore di credito
          formativo,  indicante  il  percorso  didattico ed educativo
          svolto e le competenze acquisite.
              5. In  prima  applicazione dell'elevamento dell'obbligo
          di  istruzione,  le disposizioni di cui alla presente legge
          si  applicano  a  tutti gli alunni che nell'anno scolastico
          precedente   hanno   frequentato   una   classe  di  scuola
          elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano
          considerarsi   prosciolti   dall'obbligo  gia'  negli  anni
          precedenti in base alla previgente normativa.
              6. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato
          ad  integrare  in via regolamentare le norme riguardanti la
          vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
              7. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione,
          d'intesa  con  i  Ministri  competenti, previo parere delle
          competenti commissioni parlamentari, e' disciplinata, entro
          il  31 dicembre  1998,  l'attuazione del presente articolo,
          tenendo   conto  delle  disposizioni  sull'autonomia  delle
          istituzioni  scolastiche  di  cui  all'art.  21 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
              8. In  attesa  dell'emanazione dei regolamenti previsti
          dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni,  le istituzioni scolastiche sono autorizzate
          a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche
          ai  fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia
          in    vista    del    proseguimento    degli   studi,   sia
          dell'inserimento  nel  mondo  del  lavoro, con le modalita'
          previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione
          n.  251  del  29 maggio  1998, che potranno all'uopo essere
          modificate   e   integrate.   A  tal  fine  e'  autorizzato
          l'incremento  della  dotazione  del fondo di cui all'art. 4
          della  legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  nella misura di
          lire 174.285  milioni  per  l'anno  1998,  di  lire 149.823
          milioni  per  l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere
          dall'anno 2000.
              9. Agli  alunni  portatori  di handicap si applicano le
          disposizioni  in  materia  di integrazione scolastica nella
          scuola  dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore
          della presente legge. A tal fine e' autorizzata la spesa di
          lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni
          a decorrere dall'anno 2000.
              10. Per   la   realizzazione   delle  procedure,  degli
          interventi  e  dei  progetti  connessi con l'attuazione dei
          commi 7   e   8,   nonche'   per   le   relative  attivita'
          preparatorie, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni
          per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
              11. Le  province  autonome  di Trento e di Bolzano e la
          regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale
          riordino  del  sistema scolastico e formativo, disciplinano
          l'elevamento    dell'obbligo   di   istruzione   adottando,
          eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con
          i  propri  ordinamenti  vigenti,  purche' queste assicurino
          l'insegnamento  delle  materie  fondamentali  comuni  degli
          istituti  secondari  superiori  e  siano  in armonia con le
          finalita'  di  cui  al  comma 1,  tenendo  conto  di quanto
          previsto  dal  comma 20  dell'art.  21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59".

          Note alle premesse:

              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'Organizzazione  del Governo a norma
          dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  della Repubblica italiana in data 30 agosto 1999
          - serie generale - n. 203.
              - L'art. 30 della Costituzione stabilisce che e' dovere
          e  diritto  dei  genitori  mantenere, istruire ed educare i
          figli, anche se nati fuori del matrimonio.
              Nel caso di incapacita' dei genitori, la legge provvede
          a che siano assolti i loro compiti.
              - L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola
          e'  aperta  a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita
          per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative  vigenti in materia d'istruzione, relativo alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  Si  riporta  il  testo
          dell'art. 114:
              "Art.   114  (Vigilanza  sull'adempimento  dell'obbligo
          scolastico). -  1. Il  sindaco  ha l'obbligo di trasmettere
          ogni   anno,   prima  della  riapertura  delle  scuole,  ai
          direttori  didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni
          di   eta'   sono   soggetti   all'obbligo  scolastico,  con
          l'indicazione del nome dei genitori e di chi ne fa le veci.
              2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati
          e'  confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle
          scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
              3. L'elenco  degli  inadempienti  viene,  su  richiesta
          dell'autorita'  scolastica,  affisso nell'albo pretorio per
          la durata di un mese.
              4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3,
          il    sindaco    ammonisce    la    persona    responsabile
          dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
              5. Ove   essa   non   provi   di  procurare  altrimenti
          l'istruzione  degli  obbligati o non giustifichi con motivi
          di  salute,  o  con  altri impedimenti gravi, l'assenza dei
          fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro
          una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi
          dell'art.  331  del  codice  di  procedura  penale. Analoga
          procedura  e'  adottata  in  caso di assenze ingiustificate
          durante  il  corso  dell'anno scolastico tali da costituire
          elusione dell'obbligo scolastico.
              6. Si  considerano giustificate le assenze dalla scuola
          di  cui all'art. 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988,
          n.  516 e all'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n.
          101".
              Il  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              - Si riporta il testo degli articoli 138 e 139:
              "Art.  138  (Deleghe  alle  regioni).  -  1.  Ai  sensi
          dell'art.  118,  comma  secondo,  della  Costituzione, sono
          delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
                a) la programmazione dell'offerta formativa integrata
          tra istruzione e formazione professionale;
                b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
          delle  disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della
          rete   scolastica,   sulla   base  dei  piani  provinciali,
          assicurando  il  coordinamento con la programmazione di cui
          alla lettera a);
                c) la  suddivisione,  sulla base anche delle proposte
          degli  enti locali interessati, del territorio regionale in
          ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
                d) la determinazione del calendario scolastico;
                e) i contributi alle scuole non statali;
                f) le   iniziative   e  le  attivita'  di  promozione
          relative all'ambito delle funzioni conferite.
              Nota  bene:  Le  funzioni amministrative suindicate nei
          punti a), b), c), d), e), f) sono oggi attribuite ai Comuni
          ai  sensi dell'art. 4 della legge Costituzionale 18 ottobre
          2001,  n.  3,  recante  "Modifiche  al titolo V della parte
          seconda della Costituzione .
              2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal
          secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data
          di  entrata  in  vigore  del  regolamento di riordino delle
          strutture  dell'amministrazione  centrale  e periferica, di
          cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              3.   Le   deleghe  di  cui  al  presente  articolo  non
          riguardano  le funzioni relative ai conservatori di musica,
          alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  all'accademia  nazionale d'arte
          drammatica,  all'accademia nazionale di danza, nonche' alle
          scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia".
              "Art.  139 (Trasferimenti alle provincie ed ai comuni).
          -  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  137 del presente
          decreto   legislativo,   ai   sensi   dell'art.  128  della
          Costituzione  sono  attribuiti alle provincie, in relazione
          all'istruzione   secondaria  superiore,  e  ai  comuni,  in
          relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e
          le funzioni concernenti:
                a) l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e la
          soppressione  di  scuole  in  attuazione degli strumenti di
          programmazione;
                b) la  redazione  dei  piani  di organizzazione della
          rete delle istituzioni scolastiche;
                c) i  servizi  di supporto organizzativo del servizio
          di  istruzione  per gli alunni con handicap o in situazione
          di svantaggio;
                d) il  piano  di utilizzazione degli edifici e di uso
          delle    attrezzature,    d'intesa   con   le   istituzioni
          scolastiche;
                e) la  sospensione  delle  lezioni  in  casi  gravi e
          urgenti;
                f) le   iniziative   e  le  attivita'  di  promozione
          relative all'ambito delle funzioni conferite;
                g) la  costituzione,  i controlli e la vigilanza, ivi
          compreso   lo   scioglimento,   sugli   organi   collegiali
          scolastici a livello territoriale.
              Nota bene: L'art. 128 della Costituzione e' abrogato ai
          sensi  dell'art.  9,  comma  2,  della legge Costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3; recante "Modifiche al titolo V della
          parte seconda della Costituzione".
              2.  I  comuni, anche in collaborazione con le comunita'
          montane  e  le provincie, ciascuno in relazione ai gradi di
          istruzione  propria  competenza,  esercitano anche d'intesa
          con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
                a) educazione degli adulti;
                b) interventi  integrati di orientamento scolastico e
          professionale;
                c) azioni  tese  a realizzare le pari opportunita' di
          istruzione;
                d) azioni  di  supporto tese a promuovere e sostenere
          la coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale fra
          i diversi gradi e ordini di scuola;
                e) interventi perequativi;
                f) interventi    integrati   di   prevenzione   della
          dispersione scolastica e di educazione alla salute.
              3.  La  risoluzione  dei  conflitti  di  competenze  e'
          conferita  alle  provincie,  ad eccezione dei conflitti fra
          istituzioni   della  scuola  materna  e  primaria,  la  cui
          risoluzione e' conferita ai comuni".
              -  Per  il  comma  6 dell'art. 1 della legge 20 gennaio
          1999, n. 9, vedi in nota al titolo.
              -  Il  decreto  ministeriale  9 agosto  1999,  n.  323,
          contenente  disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 della
          legge  20 gennaio  1999,  n. 9 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana in data 16 settembre
          1999 - serie generale - n. 218.
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          31 agosto  1999  n.  394 contenente il "Regolamento recante
          norme  di  attuazione  del  testo  unico delle disposizioni
          concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla
          condizione  dello  straniero,  a norma dell'art. 1, comma 6
          del   decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e'
          pubblicato   sul   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana in data 3 novembre 1999
          - Serie generale n. 258.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  45  (Iscrizione
          scolastica)  del  Capo  VII  -  Disposizioni  in materia di
          istruzione - Diritto allo studio e professioni:
              "Art.   45  (Iscrizione  scolastica).  -  1.  I  minori
          stranieri  presenti  sul territorio nazionale hanno diritto
          all'istruzione  indipendentemente  dalla  regolarita' della
          posizione  in  ordine  al loro soggiorno, nelle forme e nei
          modi  previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti
          all'obbligo  scolastico  secondo le disposizioni vigenti in
          materia.  L'iscrizione  dei  minori  stranieri nelle scuole
          italiane  di  ogni  ordine  e grado avviene nei modi e alle
          condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere
          richiesta   in   qualunque  periodo  dell'anno  scolastico.
          I minori   stranieri  privi  di  documentazione  anagrafica
          ovvero   in   possesso   di   documentazione  irregolare  o
          incompleta sono iscritti con riserva.
              2.   L'iscrizione   con   riserva   non  pregiudica  il
          conseguimento  dei  titoli  conclusivi  dei corsi di studio
          delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  In  mancanza di
          accertamenti     negativi     sull'identita'     dichiarata
          dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con
          i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
          I  minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
          iscritti  alla  classe  corrispondente all'eta' anagrafica,
          salvo  che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad
          una classe diversa, tenendo conto:
                a) dell'ordinamento   degli   studi   del   Paese  di
          provenienza  dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione
          ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto
          a quella corrispondente all'eta' anagrafica;
                b) dell'accertamento   di   competenze,   abilita'  e
          livelli di preparazione dell'alunno;
                c) del   corso   di   studi   eventualmente   seguito
          dall'alunno nel Paese di provenienza;
                d) del   titolo  di  studio  eventualmente  posseduto
          dall'alunno.
              3.  Il  collegio  dei  docenti  formula proposte per la
          ripartizione   degli  alunni  stranieri  nelle  classi;  la
          ripartizione    e'    effettuata   evitando   comunque   la
          costituzione  di  classi  in  cui  risulti  predominante la
          presenza di alunni stranieri.
              4.  Il  collegio dei docenti definisce, in relazione al
          livello  di  competenza  dei  singoli  alunni stranieri, il
          necessario  adattamento dei programmi di insegnamento; allo
          scopo   possono   essere   adottati   specifici  interventi
          individualizzati  o  per  gruppi  di alunni, per facilitare
          l'apprendimento  della  lingua  italiana,  utilizzando, ove
          possibile,   le  risorse  professionali  della  scuola.  Il
          consolidamento  della  conoscenza  e  della  pratica  della
          lingua  italiana  puo'  essere realizzata altresi' mediante
          l'attivazione  di  corsi intensivi di lingua italiana sulla
          base   di   specifici  progetti,  anche  nell'ambito  delle
          attivita'  aggiuntive  di  insegnamento per l'arricchimento
          dell'offerta formativa.
              5.  Il  collegio dei docenti formula proposte in ordine
          ai  criteri  e  alle  modalita' per la comunicazione fra la
          scuola   e   le   famiglie   degli  alunni  stranieri.  Ove
          necessario,  anche  attraverso  intese  con  l'ente locale,
          l'istituziohe  scolastica si avvale dell'opera di mediatori
          culturali qualificati.
              6.   Allo   scopo   di  realizzare  l'istruzione  o  la
          formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e
          di   istituto   promuovono   intese   con  le  associazioni
          straniere,  le  rappresentanze diplomatiche e consolari dei
          Paesi  di  provenienza,  ovvero  con  le  organizzazioni di
          volontariato  iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo
          scopo  di  stipulare  convenzioni  e  accordi  per attivare
          progetti   di   accoglienza;   iniziative   di   educazione
          interculturale;  azioni  a  tutela  della  cultura  e della
          lingua  di  origine e lo studio delle lingue straniere piu'
          diffuse a livello internazionale.
              7.  Per  le  finalita' di cui all'art. 38, comma 7, del
          testo   unico,   le   istituzioni  scolastiche  organizzano
          iniziative   di   educazione  interculturale  e  provvedono
          all'istituzione,     presso    gli    organismi    deputati
          all'istruzione  e  alla formazione in eta' adulta, di corsi
          di  alfabetizzazione  di  scuola  primaria e secondaria; di
          corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati
          al  conseguimento  del titolo della scuola dell'obbligo; di
          corsi  di  studio  per  il  conseguimento  del  diploma  di
          qualifica  o del diploma di scuola secondaria superiore; di
          corsi  di  istruzione e formazione del personale e tutte le
          altre   iniziative   di  studio  previste  dall'ordinamento
          vigente.  A  tal  fine  le  istituzioni scolastiche possono
          stipulare   convenzioni  ed  accordi  nei  casi  e  con  le
          modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
              8.    Il    Ministro    della    pubblica   istruzione,
          nell'emanazione   della   direttiva  sulla  formazione  per
          l'aggiornamento   in   servizio  del  personale  ispettivo,
          direttivo  e  docente,  detta  disposizioni  per attivare i
          progetti   nazionali  e  locali  sul  tema  dell'educazione
          interculturale.   Dette   iniziative  tengono  conto  delle
          specifiche   realta'  nelle  quali  vivono  le  istituzioni
          scolastiche  e  le  comunita'  degli  stranieri  al fine di
          favorire  la  loro  migliore  integrazione  nella comunita'
          locale".

          Nota all'art. 1:

              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 113 del gia' citato
          decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297 "Responsabili
          dell'adempimento  dell'obbligo  scolastico": Art. 113. - 1.
          Rispondono   dell'adempimento   dell'obbligo   i   genitori
          dell'obbligato  o  chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le
          veci.