IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  3   dello   Statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31  gennaio
1963, n. 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio  2001,  n.  38,  recante
norme a tutela della  minoranza  linguistica  slovena  della  regione
Friuli-Venezia  Giulia,  che  prevede  l'istituzione   del   Comitato
istituzionale paritetico per i problemi  della  minoranza  slovena  e
l'emanazione di norme per il relativo funzionamento; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001; 
  Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001,
n. 38, di seguito  denominata:  "legge",  e'  istituito  il  Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza  slovena,  di
seguito denominato: "Comitato". 
  2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le  procedure
indicate dall'articolo 3 della legge. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2001,
          n. 38, e' il seguente:
              "Art.  3.  (Comitato  istituzionale  paritetico  per  i
          problemi  della  minoranza  slovena).  - 1. Con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri, e' istituito entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge il Comitato
          istituzionale  parietetico  per  i problemi della minoranza
          slovena,  di  seguito  denominato  "Comitato  , composto da
          venti  membri  di  cui  dieci  cittadini italiani di lingua
          slovena.
              2. Fanno parte del Comitato:
                a)   quattro   membri   nominati  dal  Consiglio  dei
          Ministri, dei quali uno di lingua slovena;
                b)  sei  membri  nominati  dalla giunta regionale del
          FriuliVenezia  Giulia,  di  cui  quattro  di lingua slovena
          designati  dalle  associazioni  piu'  rappresentative della
          minoranza;
                c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
          lingua   slovena   nei   consigli  degli  enti  locali  del
          territorio  di  cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata
          dal  presidente  del consiglio regionale del Friuli-Venezia
          Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presenze legge;
                d) sette   membri,   di  cui  due  appartenenti  alla
          minoranza   di   lingua  slovena,  nominati  dal  consiglio
          regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
              3.  Con  il  decreto  istitutivo di cui al comma 1 sono
          stabilite  le  norme  per il funzionamento del Comitato. Il
          Comitato ha sede a Trieste.
              4.  Per  la  partecipazione  ai  lavori del Comitato e'
          riconosciuto  ai componenti solo il rimborso delle spese di
          viaggio.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa massima di lire 98,5 milioni annue a
          decorrere dall'anno 2001".
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art. 3 della legge costituzionale 31
          gennaio   1963,   n.  1  (Statuto  speciale  della  regione
          Friuli-Venezia Giulia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 29 del 1 febbraio 1963), e' il seguente:
              "Art.  3.  -  Nella  regione e' riconosciuta parita' di
          diritto e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia
          il   gruppo  linguistico  al  quale  appartengono,  con  la
          salvaguardia  delle  rispettive  caratteristiche  etniche e
          culturali.".
              -  Il  testo  del comma 1, dell'art. 17, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.".
              - Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
          38, e' riportato nella nota al titolo.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  del  comma  1, dell'art. 3, della legge 23
          febbraio 2001, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.