IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  27  febbraio  2002,  n.  15,  recante
disposizioni  urgenti  per la proroga della partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni    volte    ad   assicurare   la   continuazione   della
partecipazione    dei    contingenti    italiani    alle   operazioni
internazionali  in  corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione
delle  Forze  di  polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim,  Ministro  degli  affari esteri, del Ministro della difesa e
del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Termini relativi alla partecipazione  militare  italiana a operazioni
                           internazionali

  1.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
28  dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  2002,  n. 15, relativo alla partecipazione di personale
militare  e  civile  alle  operazioni  in  Macedonia, in Albania, nei
territori  della  ex  Jugoslavia,  in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed
Eritrea  e'  differito  al  31  dicembre  2002.  Alla  stessa data e'
differito  il  termine  per  la  partecipazione  del  personale della
Polizia  di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al
medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.
  2.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
28  dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  2002,  n.  15,  relativo  alla  partecipazione militare
italiana  alla  missione  internazionale  di  pace  in  Macedonia, e'
differito al 31 dicembre 2002.
  3.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
28  dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  2002,  n. 15, relativo alla partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom",
e' differito al 31 dicembre 2002.
  4.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
28  dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  2002,  n.  15,  relativo  all'intervento internazionale
denominato  "International  Security Assistance Force" (I.S.A.F.), e'
differito al 30 giugno 2002.
  5.  Il  termine  previsto  dall'articolo  14  del  decreto-legge 28
dicembre  2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2002,  n.  15,  relativo  allo  sviluppo  di  programmi  di
cooperazione  delle  Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica, e' differito al 31 dicembre 2002.
  6.  Il  termine  previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28
dicembre  2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2002,  n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di
monitoraggio  dell'Unione  europea  nei territori della ex Jugoslavia
(EUMM), e' differito al 31 dicembre 2002.
  7.  Salvo  quanto  previsto  dal  presente decreto, si applicano le
disposizioni  del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.