IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
55,  comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti
legislativi   al  fine  di  ridefinire  taluni  aspetti  dell'assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000, n. 38, recante
disposizioni  in  materia  di  assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
  Visto  l'articolo  55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come  modificato  dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge
23  dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla
data  di  entrata  in  vigore del citato decreto legislativo, possono
essere  emanate  disposizioni  correttive  ed integrative del decreto
medesimo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
  Acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                             E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

     Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

  1.  All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Dalla  data  di  decorrenza  dell'obbligo assicurativo, le
retribuzioni  stabilite  ai  fini  della  determinazione  del  premio
valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera
di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1),
del  testo  unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro   gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della  Repubblica  ai  sensi dell'articolo 86
                         della Costituzione
                                PERA

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                     delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art    76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art.   87  della  Costituzione,  al  quinto  comma,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  comma  1 dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999,
          n.  144  (Misure  in  materia  di  investimenti,  delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per  il  riordino  degli  enti previdenziali)
          cosi' recita:
              "Art.  55  (Disposizioni  in  materia  di assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi al fine di
          ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
          di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le
          malattie  professionali, nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                a) individuazione  e separazione ai fini tariffari, a
          decorrere  dal  1  gennaio 2000, nell'ambito della gestione
          industria   dell'istituto   nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica   30 giugno   1965,   n.   1124   e   successive
          modificazioni,  di  seguito denominato "testo unico", delle
          seguenti gestioni separate:
                  1) industria;
                  2) artigianato;
                  3)  terziario,  per  le  attivita' commerciali, ivi
          comprese  quelle turistiche, di produzione, intermediazione
          e   prestazione   dei  servizi  anche  finanziari;  per  le
          attivita'  professionali  ed  artistiche;  nonche'  per  le
          relative attivita' ausiliarie;
                  4)   altre   attivita'  di  diversa  natura,  quali
          credito, assicurazione, enti pubblici;
                b) revisione,  per  effetto della disposizione di cui
          alla  lettera a), dei criteri di classificazione dei datori
          di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;
                c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni
          di  cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione
          delle  norme  di  cui  al  decreto legislativo 19 settembre
          1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' del tasso
          di infortuni sul lavoro;
                d) previsione    di   distinti   tassi   di   premio,
          determinati  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  3, del testo
          unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla
          lettera a);
                e) previsione  dell'applicazione delle tariffe di cui
          alla   lettera   c)  anche  per  le  attivita'  svolte  dai
          lavoratori  italiani  operanti nei Paesi extracomunitari di
          cui  al  decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 ottobre  1987, n. 398,
          nonche' previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-bis,
          del  decreto-legge  21 marzo  1988,  n. 86, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
          della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  di  un  premio  integrativo  a
          copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
                f) individuazione   di   nuovi   parametri   per   la
          determinazione  delle retribuzioni per i prestatori d'opera
          che  non  percepiscono  retribuzione  fissa  o accertabile,
          salvo  quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo
          restando   che  tali  retribuzioni  non  potranno  comunque
          risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi
          degli  articoli  116  e  234  del citato testo unico per la
          liquidazione delle rendite;
                g) previsione  del  riordino, anche con riferimento a
          situazioni  pregresse,  dell'art.  55, comma 5, della legge
          9 marzo  1989,  n.  88  e degli articoli 80 e 146 del testo
          unico,  al fine di ricondurre entro termini temporali certi
          e  predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri
          provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando,
          tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della
          valutazione   da   parte   dell'INAIL   successivamente  al
          riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di
          nuove   e   piu'  precise  metodiche  o  strumentazioni  di
          indagine,  purche' non riconducibile a dolo o colpa grave e
          fermo  restando  il  potere  di revisione dell'istituto, ai
          sensi  degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i
          termini  ultimi  di  revisionabilita'  delle  rendite,  non
          integra  gli  estremi  di un errore rilevante ai fini della
          rettifica;
                h) rideterminazione,  per l'anno 2000, dei contributi
          in  quota  capitaria  dovuti  dai  lavoratori  autonomi del
          settore agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per
          i  lavoratori  agricoli  dipendenti,  e previsione, per gli
          anni  successivi,  della  loro rideterminazione con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta  del  consiglio di
          amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio,
          compatibile  con  le  specificita'  che  caratterizzano  il
          settore  e  ad  assicurare  il  risanamento,  l'efficacia e
          l'economicita'  della gestione, in relazione agli obiettivi
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
                i) previsione,  fermo  restando quanto disposto dagli
          articoli   1   e   4   del   testo  unico,  dell'estensione
          dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie  professionali, ancorche' vi siano previsioni,
          contrattuali   o   di   legge,   di   tutela   con  polizze
          privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli
          sportivi  professionisti  dipendenti  dai  soggetti  di cui
          all'art.   9   del   testo  unico,  nonche'  ai  lavoratori
          parasubordinati  soggetti  a  rischi  lavorativi specifici;
          individuazione   dei  relativi  riferimenti  retributivi  e
          classificativi ai fini tariffari;
                l) previsione,  in  via sperimentale, per il triennio
          1999-2001,    nell'ambito    delle    spese   istituzionali
          dell'INAIL,   della   destinazione   di   congrue   risorse
          economiche,  la  cui entita' sara' definita con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare,
          in  tutto  o  in  parte,  programmi  di  adeguamento  delle
          strutture  e  dell'organizzazione  delle  piccole  e  medie
          imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative
          di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  ovvero progetti per favorire l'applicazione
          degli  articoli  21  e 22 del citato decreto legislativo n.
          626  del  1994  anche  tramite la produzione di strumenti e
          prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche
          dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita
          o  a  costo di produzione; i progetti saranno approvati dal
          consiglio   di   amministrazione  dell'istituto  secondo  i
          criteri   di  priorita'  che  dovranno  essere  determinati
          attraverso  una direttiva quadro da approvare, da parte del
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio
          della  delega  di  cui  al  presente comma; nella direttiva
          saranno  fissati  anche  le  modalita'  di formulazione dei
          progetti  ed  i  termini  di invio, nonche' l'entita' delle
          risorse    che   annualmente   l'istituto   destinera'   al
          finanziamento  ed al sostegno dei progetti di adeguamento e
          miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
                m) previsione  di  criteri  per  l'aggiornamento e la
          revisione     periodica    dell'elenco    delle    malattie
          professionali, fermo restando che sono considerate malattie
          professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle
          quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
                n) previsione  di  un  sistema di rivalutazione delle
          rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la
          rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento
          nell'anno  in  cui  scatterebbe,  sulla  base della vigente
          legislazione,  la  rivalutazione  connessa  alla variazione
          delle retribuzioni;
                o) previsione   della   revisione   del   sistema  di
          finanziamento    e    del   livello   della   contribuzione
          riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
          fine  di  determinare l'accollo a carico del bilancio dello
          Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
          gli  equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
          del  comparto  delle  amministrazioni pubbliche, nei limiti
          delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 8,
          comma  5,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, emanati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge;
                p) revisione della normativa in materia di cumulo fra
          il     trattamento     di     reversibilita'    a    carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e i superstiti e la rendita per i superstiti
          erogata   dall'INAIL  spettante  in  caso  di  decesso  del
          lavoratore  conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
          professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;
                q) previsione,  in  via sperimentale, per il triennio
          1999-2001,  della  destinazione  da parte dell'INAIL, sulla
          base   degli   indirizzi  emanati  dal  proprio  organo  di
          indirizzo  e  vigilanza,  ed  in raccordo con le iniziative
          delle  regioni,  di una quota parte delle somme annualmente
          incassate  in  attuazione  dei piani di lotta all'evasione,
          per   promuovere   o   finanziare   progetti  formativi  di
          riqualificazione  professionale  degli invalidi del lavoro,
          nonche'  per  sostenere  o finanziare, in tutto o in parte,
          sulla  base  di criteri e modalita' approvati dal consiglio
          di  amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
          i   progetti   di   cui   alla  lettera  l),  progetti  per
          l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
          e  medie  imprese  e nelle imprese agricole e artigiane che
          sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
          del lavoro;
                r) riordinamento   organico   dei   compiti  e  della
          gestione del casellario centrale infortuni, prevedendo:
                  1)  l'obbligo,  specificamente  sanzionato,  per  i
          gestori  pubblici  e  privati  di  forme  di  assicurazione
          infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
          al  casellario  le informazioni necessarie per identificare
          il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i
          postumi,  nei  modi  e nei termini disciplinati da apposito
          regolamento ministeriale;
                  2)  l'obbligo  per  il  casellario  di  fornire  ai
          soggetti  di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
          sull'esistenza  di precedenti, con modalita' che utilizzino
          nella   misura  massima  possibile  le  moderne  tecnologie
          comunicative;
                  3)   un   ordinamento  del  casellario  che,  ferma
          restando  la  utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL,
          ne  garantisca  l'autonomia  con previsione di una separata
          gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo
          di Governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
                s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali e
          nell'ambito   del  relativo  sistema  di  indennizzo  e  di
          sostegno  sociale,  di  un'idonea  copertura  e valutazione
          indennitaria   del   danno   biologico,   con   conseguente
          adeguamento della tariffa dei premi;
                t) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
          anche  tramite  l'utilizzo  di  disposizioni  regolamentari
          adottate  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione
          amministrativa;
                u) previsione  di  una  specifica disposizione per la
          tutela  dell'infortunio in itinere che recepisca i principi
          giurisprudenziali consolidati in materia.".
              - Il   decreto  legislativo  23 febbraio  2000,  n.  38
          (Disposizioni   in  materia  di  assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, a norma
          dell'art.  55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2000, n. 50.
              - Il  comma  2  dell'art. 55 della gia' citata legge n.
          144  del  1999,  come  modificato  dall'art.  78, comma 26,
          lettera   b),   della   legge   23 dicembre  2000,  n.  388
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2001), cosi'
          recita:
              "2.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
          apposita   relazione,   sono   trasmessi  alle  Camere  per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          commissioni  parlamentari  permanenti entro il sessantesimo
          giorno  antecedente  la  scadenza  del termine previsto per
          l'esercizio  della  relativa  delega.  In  caso  di mancato
          rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
          dall'esercizio  della  delega.  Le  competenti  commissioni
          parlamentari  esprimono il parere entro trenta giorni dalla
          data  di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
          del  parere  decorra  inutilmente,  i  decreti  legislativi
          possono  essere comunque emanati. Disposizioni correttive e
          integrative  dei  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1
          possono  essere  emanate,  con  il  rispetto  dei  medesimi
          principi  e  criteri  direttivi  e con le stesse procedure,
          entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi medesimi.".

          Nota all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.  6  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  n.  38  del 2000, come modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
              6 (Assicurazione degli sportivi professionisti). - 1. A
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto  legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo
          gli  sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
          all'art.   9   del   testo   unico,  anche  qualora  vigano
          previsioni,  contrattuali o di legge, di tutela con polizze
          privatistiche.  Con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto   legislativo,   su   delibera   del  consiglio  di
          amministrazione    dell'INAIL,    saranno    stabilite   le
          retribuzioni  e  i  relativi  riferimenti tariffari ai fini
          della determinazione del premio assicurativo.
              1-bis.    Dalla   data   di   decorrenza   dell'obbligo
          assicurativo,  le  retribuzioni  stabilite  ai  fini  della
          determinazione  del  premio  valgono  anche  ai  fini della
          liquidazione  della  indennita'  giornaliera  di inabilita'
          temporanea  assoluta,  di  cui  all'art. 66, numero 1), del
          testo   unico   delle   disposizioni   per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
              2.    Ferma   restando   la   decorrenza   dell'obbligo
          assicurativo  e  del diritto alle prestazioni dalla data di
          cui  al  comma  1, in sede di prima applicazione, i termini
          per  la  presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del
          testo  unico  sono stabiliti in trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo.