IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

    Visto  l'articolo  80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;
  Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come  modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2001, n.
317;
  Sentiti  i  Ministri  dell'interno, della giustizia, della salute e
per gli affari regionali;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 22 novembre 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 luglio 2001;
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  completamente le osservazioni
formulate  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza del 30 luglio 2001,
per la seguente considerazione:
    quanto   ai   criteri   di   riparto  del  finanziamento,  appare
preferibile    l'unico   criterio   dell'ultima   rilevazione   della
popolazione   minorile   residente   effettuata  dall'ISTAT,  essendo
difficile  avere dati statistici attendibili relativi ai reati di cui
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata   al   sensi   dell'articolo  17,  comma 3,  con  nota  n.
85086/19/8/22 del 5 febbraio 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Fondo  per  interventi  in  favore  dei  minori vittime di abusi o di
                        sfruttamento sessuale

  1.  Le  risorse  del  fondo  di cui all'articolo 17, comma 2, della
legge  3 agosto 1998, n. 269, sono assegnate annualmente alle regioni
e  alle province autonome di Trento e di Bolzano con il provvedimento
di  riparto  di  cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre
2000,  n.  328,  sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione
minorile residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica.
  2.  Le  risorse  del fondo di cui al comma 1 sono destinate per due
terzi   al   finanziamento  di  progetti  riconducibili  a  specifici
programmi  di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei
minori  vittime  dei  delitti  di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater e 600-quinquies del codice penale.
  3. Per l'anno 2001 dette risorse, gia' integrate dalle somme di cui
al  decreto di impegno in data 20 dicembre 2000, sono incrementate di
20  miliardi,  ai  sensi  dell'articolo  80,  comma  15,  della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
  4.  La parte residua del fondo e' destinata a programmi di recupero
di  coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli
articoli  600-bis,  secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater
del codice penale.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicata e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              - La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro
          lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
          turismo  sessuale  in danno di minori, quali nuove forme di
          riduzione   in   schiavitu'",  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale  10 agosto  1998,  n.  185.  Il  testo
          dell'art. 17 e' il seguente:
              "Art.  17  (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e  destinate, nella misura di due
          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi  di prevenzione
          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
          anni  diciotto  vittime  dei  delitti  di cui agli articoli
          600-bis,  600-ter,  600-quater  e  600-quinquies del codice
          penale,  introdotti  dagli  articoli  2,  comma 1, 3, 4 e 5
          della  presente  legge.  La  parte  residua  del  fondo  e'
          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
          codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
                a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
          nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
          prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
          programmate o realizzate da altri Stati;
                b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
          pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
          giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
          agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
          sfruttamento sessuale dei minori;
                c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
          compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
          e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
          relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
          adottato   dai   Ministri  di  giustizia  europei  in  data
          27 settembre  1996,  volto  ad  estendere  la competenza di
          EUROPOL  anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
          istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
          unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
          compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
          materia regolata dalla presente legge.
              6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
          la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
          giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
          informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
          dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
          analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
              7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
          giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
          mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno.".
              -   La   legge   23 dicembre   2000,  n.  388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302,  supplemento  ordinario.  Il testo dell'art. 80, comma
          15, e' il seguente:
              "15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art. 17, comma
          2,  della  legge  3 agosto  1998, n. 269, e' attribuita una
          somma  di  20  miliardi  di lire, ad incremento della quota
          prevista  dal  citato  comma  2,  per  il  finanziamento di
          specifici  programmi  di prevenzione, assistenza e recupero
          psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti.
          Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri
          dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con
          propri  decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla
          definizione  dei  programmi  di  cui al citato articolo 17,
          comma   2,   della  legge  3 agosto  1998,  n.  269,  delle
          condizioni e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti e
          per la verifica degli interventi.".
          Note alle premesse:
              -  Per  il  testo  dell'art. 80, comma 15, della citata
          legge n. 388 del 2000, si veda in note al titolo.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  Per  il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269
          del 1998, si veda in note al titolo.
              -  La  legge  8 novembre  2000,  n. 328, recante "legge
          quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
          interventi  e  servizi  sociali", e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  13 novembre  2000, n. 265, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 20 e' il seguente:
              "Art.  20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
          1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
          politica  sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
          nazionale per le politiche sociali.
              2.  Per  le  finalita' della presente legge il Fondo di
          cui  al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per
          l'anno  2000,  di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
          lire  922.500 milioni a decorre dall'anno 2002. Al relativo
          onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2000-2002,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  2000,  allo  scopo
          utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
          lire  591.500  milioni  per  l'anno  2001  e a lire 752.500
          milioni  per  l'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
          lire  149.000  milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
          l'accantonamento   relativo  al  Ministero  della  pubblica
          istruzione;  quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
          anni   2001   e  2002,  le  proiezioni  dell'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'interno; quanto a lire 20.000
          milioni  per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
          dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
          l'estero.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              4.   La  definizione  dei  livelli  essenziali  di  cui
          all'art.  22  e'  effettuata contestualmente a quella delle
          risorse  da  assegnare  al Fondo nazionale per le politiche
          sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
          spesa  sociale  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali, nel
          rispetto  delle  compatibilita'  finanziarie  definite  per
          l'intero  sistema  di  finanza  pubblica  dal  Documento di
          programmazione economico-finanziaria.
              5.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          provvede  a disciplinare modalita' e procedure uniformi per
          la  ripartizione  delle  risorse  finanziarie confluite nel
          Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
          di  legge,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e criteri
          direttivi:
                a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime
          ed  evitare  sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione
          delle risorse;
                b) prevedere  quote percentuali di risorse aggiuntive
          a  favore  dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma
          3, lettera a);
                c) garantire  che  gli  stanziamenti  a  favore delle
          regioni   e   degli  enti  locali  costituiscano  quote  di
          cofinanziamento  dei  programmi e dei relativi interventi e
          prevedere  modalita' di accertamento delle spese al fine di
          realizzare  un  sistema  di  progressiva perequazione della
          spesa  in  ambito  nazionale  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi del Piano nazionale;
                d) prevedere   forme   di  monitoraggio,  verifica  e
          valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
          interventi,   nonche'   modalita'   per   la   revoca   dei
          finanziamenti  in  caso  di  mancato impegno da parte degli
          enti destinatari entro periodi determinati;
                e) individuare  le norme di legge abrogate dalla data
          di entrata in vigore del regolamento.
              6.  Lo  schema di regolamento di cui al comma 5, previa
          deliberazione   preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e'  trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione
          del   parere   da   parte   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari,  che si pronunciano entro trenta giorni dalla
          data  di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il
          regolamento puo' essere emanato.
              7.  Il  Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
          Ministri  interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  provvede,  con  proprio decreto, annualmente alla
          ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per le
          politiche  sociali,  tenuto  conto della quota riservata di
          cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
          nazionale  e  dei  parametri  di  cui all'art. 18, comma 3,
          lettera  n).  In  sede di prima applicazione della presente
          legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
          vigore,  il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
          Ministri  interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
          di  cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
          1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
          dei  parametri  di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La
          ripartizione   garantisce   le   risorse   necessarie   per
          l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.
              8.   A   decorrere   dall'anno   2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma  3,  lettera  d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.
              9.   Alla   data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo  di cui all'art. 24, confluiscono con specifica
          finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
          anche  le  risorse  finanziarie  destinate al finanziamento
          delle   prestazioni   individuate   dal   medesimo  decreto
          legislativo.
              10.   Al  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali
          affluiscono,  altresi',  somme  derivanti  da  contributi e
          donazioni   eventualmente   disposti   da   privati,  enti,
          fondazioni,   organizzazioni,   anche   internazionali,  da
          organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per essere assegnate al citato
          Fondo nazionale.
              11.  Qualora  le  regioni  ed  i  comuni non provvedano
          all'impegno   contabile   della  quota  non  specificamente
          finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
          tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
          Ministro  per  la solidarieta' sociale, con le modalita' di
          cui  al  medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
          alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
          di  mantenere  invariata  nel triennio la quota complessiva
          dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              -  Il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, recante
          "Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione  del Governo", e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
              -  La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
          2001,  n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  45 del citato decreto
          legislativo n. 300 del 1999 e' il seguente:
              "Art.  45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1.  E'  istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali.
              2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di politiche sociali, con
          particolare  riferimento alla prevenzione e riduzione delle
          condizioni  di  bisogno  e  disagio  delle  persone,  delle
          famiglie,    di    politica    del    lavoro   e   sviluppo
          dell'occupazione,  di  tutela del lavoro e dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale,  nonche'  le funzioni del Dipartimento
          per  gli  affari sociali, operante presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri, ivi comprese quelle in materia di
          immigrazione,   eccettuate  quelle  attribuite,  anche  dal
          presente  decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
          ogni  caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
          1,  comma  2,  e  3,  comma 1, lettere a) e b), della legge
          15 marzo  1997,  n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
          legislazione  alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
          esercita  le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per il
          servizio  civile,  di  cui all'art. 10, commi 7 e seguenti,
          del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  303.  Il
          Ministero   esercita  altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   a   norma  dell'art.  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale.
              4.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti  risorse,  le  funzioni  che, da parte di apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono  esercitate:  dal  Ministero  degli  affari esteri, in
          materia  di  tutela  previdenziale dei lavoratori emigrati;
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di   vigilanza   sul   trattamento   giuridico,  economico,
          previdenziale  ed assistenziale del personale delle aziende
          autoferrotranviarie  e  delle gestioni governative, nonche'
          in  materia  di organizzazione, assistenza e previdenza del
          lavoro  marittimo,  portuale  e  della  pesca; dallo stesso
          Ministero  dei  trasporti e della navigazione in materia di
          previdenza  e  assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato,  in  materia  di  servizio
          ispettivo   per  la  sicurezza  mineraria  e  di  vigilanza
          sull'applicazione  della legislazione attinente alla salute
          sui   luoghi   di   lavoro;   dal  Ministero  dell'interno,
          iniziative  di  cooperazione  internazionale e attivita' di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali.".
              -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          recante  "Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali",  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
          Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              -  Il  testo  dell'art. 600-bis del codice penale e' il
          seguente:
              "Art.  600-bis  (Prostituzione  minorile).  -  Chiunque
          induce  alla  prostituzione  una  persona di eta' inferiore
          agli  anni  diciotto  ovvero  ne  favorisce  o  sfrutta  la
          prostituzione  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
          anni  e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
          milioni.
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  compie  atti  sessuali  con  un  minore  di  eta'
          compresa  fra  i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
          denaro  o  di  altra  utilita'  economica, e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  o con la multa non
          inferiore  a  lire  dieci milioni. La pena e' ridotta di un
          terzo  se  colui  che  commette  il fatto e' persona minore
          degli anni diciotto.".
              -  Il  testo  dell'art. 600-ter del codice penale e' il
          seguente:
              "Art.   600-ter   (Pornografia  minorile).  -  Chiunque
          sfrutta  minori  degli  anni diciotto al fine di realizzare
          esibizioni    pornografiche   o   di   produrre   materiale
          pornografico  e'  punito  con la reclusione da sei a dodici
          anni  e  con  la  multa  da  lire  cinquanta milioni a lire
          cinquecento milioni.
              Alla   stessa   pena  soggiace  chi  fa  commercio  del
          materiale pornografico di cui al primo comma.
              Chiunque,  al  di fuori delle ipotesi di cui al primo e
          al  secondo  comma,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per via
          telematica,   distribuisce,   divulga   o   pubblicizza  il
          materiale  pornografico  di  cui  al  primo  comma,  ovvero
          distribuisce  o  divulga notizie o informazioni finalizzate
          all'adescamento  o  allo  sfruttamento  sessuale  di minori
          degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
          cinque  anni  e  con la multa da lire cinque milioni a lire
          cento milioni.
              Chiunque,  al  di  fuori  delle ipotesi di cui ai commi
          primo,  secondo  e  terzo,  consapevolmente  cede ad altri,
          anche  a  titolo  gratuito, materiale pornografico prodotto
          mediante  lo  sfruttamento  sessuale  dei minori degli anni
          diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con
          la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.".
              - Il testo dell'art. 600-quater del codice penale e' il
          seguente:
              "Art.     600-quater     (Detenzione    di    materiale
          pornografico).  -  Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi
          previste  nell'art.  600-ter,  consapevolmente si procura o
          dispone  di  materiale  pornografico  prodotto  mediante lo
          sfruttamento  sessuale  dei  minori  degli anni diciotto e'
          punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non
          inferiore a lire tre milioni.
              - Il testo dell'art. 600-quinquies del codice penale e'
          il seguente:
              "Art.  600-quinquies  (Iniziative turistiche volte allo
          sfruttamento  della  prostituzione  minorile).  -  Chiunque
          organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
          attivita'  di  prostituzione  a  danno di minori o comunque
          comprendenti  tale attivita' e' punito con la reclusione da
          sei  a  dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a
          lire trecento milioni.
          Note all'art. 1:
              -  Per  il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269
          del 1998, si veda in note al titolo.
              -  Per  il testo dell'art. 20 della citata legge n. 328
          del 2000, si veda in note alle premesse.
              -  Per il testo dell'art. 600-bis del codice penale, si
          veda in note alle premesse.
              -  Per il testo dell'art. 600-ter del codice penale, si
          veda in note alle premesse.
              -  Per il testo dell'art. 600-quater del codice penale,
          si veda in note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  600-quinquies  del codice
          penale, si veda in note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art. 80, comma 15, della citata
          legge n. 388 del 2000, si veda in note al titolo.