IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
  Visto  l'articolo  24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
disposizioni  per  la  delegificazione  e  per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999;
  Visto  l'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923 n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche  ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni in
materia  di  appalti  pubblici  di  forniture,  in  attuazione  delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
  Visto  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 157, e successive
modifiche  ed  integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1994,  n.  573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di  aggiudicazione  di  pubbliche  forniture di valore inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8  febbraio  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15
aprile  1999,  recante  le  regole  tecniche  per  la  formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 28
ottobre  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 290 dell'11
dicembre 1999, in tema di gestione informatica dei flussi documentali
delle pubbliche amministrazioni;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318,  recante  norme  per  l'individuazione  delle  misure  minime di
sicurezza   per   il   trattamento   dei   dati  personali,  a  norma
dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto  l'articolo  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia;
  Vista  la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3, recante
modifiche al titolo V della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n. 10, recante
attuazione   della   direttiva   1999/93/CE  relativa  ad  un  quadro
comunitario per le firme elettroniche;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
  Visto  il  parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella riunione del 14 giugno 2001;
  Viste  le  osservazioni  del  Consiglio  di  Stato, formulate dalla
Sezione  consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno
2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 marzo 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27
agosto  2001,  con  il  quale  sono  state delegate al Ministro senza
portafoglio  dott. Lucio Stanca le funzioni in materia di innovazione
e tecnologie;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro per la
funzione  pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a)  per  procedure  telematiche di acquisto, le procedure di gara
telematica e di mercato elettronico disciplinate ai Capi II e III;
    b)  per  gare  telematiche, le procedure di scelta del contraente
disciplinate al Capo II ed attuate in via elettronica e telematica;
    c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente
attuate in via elettronica e telematica disciplinate al Capo III;
    d)  per  sistemi  informatici di negoziazione, le soluzioni e gli
strumenti  elettronici  e  telematici che consentono la presentazione
delle  offerte  da  parte  degli  utenti  e  la classificazione delle
offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti;
    e)  per  amministrazioni,  tutti  i  soggetti,  gli  enti  e  gli
organismi   tenuti   all'applicazione  delle  normative  nazionali  e
comunitarie  in  tema  di  appalti  pubblici,  con  esclusione  delle
regioni,  delle  province,  delle  citta' metropolitane, dei comuni e
delle comunita' montane;
    f) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui
l'amministrazione   puo'  avvalersi,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei
sistemi informatici di negoziazione;
    g)  per  utente,  il fornitore di beni o il prestatore di servizi
abilitato  ai  sensi  del  presente  regolamento  a  partecipare alle
procedure   telematiche   di   acquisto  attraverso  il  processo  di
autorizzazione;
    h)  per  unita'  ordinante,  ogni  soggetto abilitato nell'ambito
dell'amministrazione    pubblica    di    pertinenza   ad   impegnare
l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;
    i)  per  sito,  il punto di presenza sulle reti telematiche, dove
sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari
all'espletamento   delle   procedure   telematiche  di  acquisto  per
l'approvvigionamento di beni e servizi;
    l)   per   registrazioni  di  sistema,  gli  archivi  elettronici
contenenti  gli  atti, i dati, i documenti e le informazioni relative
alle procedure telematiche di acquisto;
    m)  per  processo di autorizzazione, la modalita' informatica che
consente  all'utente  la partecipazione alle procedure telematiche di
acquisto;
    n)  per  strumento di sottoscrizione, la firma digitale basata su
di   un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un  certificatore
accreditato  e  generata  mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  87  della Costituzione prevede, tra i poteri
          del  Presidente  della  Repubblica,  quello  di  emanare  i
          regolamenti.
              -   Si   riporta   l'art.  58,  comma  5,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2001),  il  cui  contenuto e' analogo a quello
          dell'art. 24, commi 4 e 5, della legge 24 novembre 2000, n.
          340   (Disposizioni   per   la  delegificazione  e  per  la
          semplificazione  dei procedimenti amministrativi - legge di
          semplificazione 1999):
              "5.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  definite  le  procedure di scelta del contraente e le
          modalita'  di  utilizzazione degli strumenti elettronici ed
          informatici  che  le amministrazioni aggiudicatrici possono
          utilizzare  ai  fini  dell'acquisizione  di beni e servizi,
          assicurando  la parita' di condizioni dei partecipanti, nel
          rispetto  dei  principi di trasparenza e di semplificazione
          della procedura.".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Il  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
          nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del patrimonio e
          sulla   contabilita'   generale   dello   Stato,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923,
          n. 275.
              -  Il  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il
          regolamento  per  l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita'  generale  dello  Stato,  e'  stato pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  del  3 giugno  1924,  n.  130,
          supplemneto ordinario.
              -  La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
              -  Il  decreto  legislativo  24 luglio  1992,  n.  358,
          recante  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          appalti   pubblici   di   forniture,  in  attuazione  delle
          direttive  77/62/CEE,  80/767/CEE  e  88/295/CEE,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1992, n.
          188, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
          attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
          pubblici  di  servizi,  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          18 aprile    1994,   n.   573,   recante   norme   per   la
          semplificazione   dei  procedimenti  di  aggiudicazione  di
          pubbliche  forniture  di  valore  inferiore  alla soglia di
          rilievo  comunitario,  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 10 ottobre 1994, n. 237.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre   2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione  amministrativa,  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
          ordinario.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          8 febbraio   1999,   recante  le  regole  tecniche  per  la
          formazione,   la   trasmissione,   la   conservazione,   la
          duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione,  anche
          temporale,  dei  documenti informatici, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87.
              -   La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  28 ottobre  1999,  in tema di gestione dei flussi
          documentali   delle  pubbliche  amministrazioni,  e'  stata
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1999,
          n. 290.
              -  La  legge  31 dicembre  1996, n. 675, concernente la
          tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto al
          trattamento  dei  dati personali, e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'8  gennaio 1997, n. 5, suplemento
          ordinario.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,  n.  318,  recante  norme  per l'individuazione delle
          misure  minime  di  sicurezza  per  il trattamento dei dati
          personali,  a  norma  dell'art.  15,  comma 2,  della legge
          31 dicembre   1996,  n.  675,  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1999, n. 216.
              -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2000), vedi nella nota all'art. 2.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
          2001,  n.  384,  recante regolamento di semplificazione dei
          procedimenti  di  spese  in  economia,  e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
              -  La  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,
          recante  modifiche al titolo V della Costituzione, e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n.
          248.
              -  Il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,
          recante  attuazione  della direttiva 1999/93/CE relativa ad
          un  quadro  comunitario per le firme elettroniche, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
          n. 39.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  9 agosto 2001, con cui sono state delegate al Ministro
          senza portafoglio dott. Lucio Stanca le funzioni in materia
          di  innovazione  e di tecnologie, e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2001, n. 198.