IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e di quelle di gestione aeroportuale, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attivita' delle stesse; Visto l'atto di indirizzo formulato dalla Commissione europea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga e modalita' di applicazione della copertura assicurativa statale 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2002. 2. Per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, cosi' come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.