IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  17  luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   22   dicembre   1957,   n.  1293,  concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la
commercializzazione    all'ingrosso    dei    tabacchi   lavorati   e
modificazioni  alle  norme  sul  contrabbando  dei tabacchi esteri, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di
imposizione    fiscale    sui   tabacchi   lavorati,   e   successive
modificazioni;
  Visto   l'articolo   11   della  legge  25  maggio  1989,  n.  190,
concernente,  tra  l'altro,  la  vigilanza ed il controllo in tema di
distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia
di finanza;
  Visto  il  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, convertito nella
legge   29   ottobre   1993,   n.   427,  concernente,  tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi  lavorati  con  quelle recate da direttive CEE, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1998, n. 283, istitutivo
dall'Ente  Tabacchi  Italiani  al  quale  sono  state  trasferite  le
attivita'   produttive   e  commerciali  gia'  riservate  o  comunque
attribuite  all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato e che
riserva  allo  Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale
gia'  affidate  o  conferite  per  effetto  di  disposizione di legge
all'Amministrazione medesima;
  Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283,  in  forza  del  quale per quanto non specificatamente stabilito
dagli  articoli  1,  2  e  3  si  provvede  con  regolamenti  a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.
67,  con  il  quale  e'  stato  adottato il regolamento recante norme
concernenti  l'istituzione  ed  il  regime  dei depositi fiscali e la
circolazione  nonche'  le  attivita'  di  accertamento e di controllo
delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 1 giugno 1999, n. 202,
recante  regolamento,  con  il quale si e' provveduto a differire gli
adempimenti di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 67
del 1999 al 30 giugno 2000;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170,
recante  regolamento  con  il  quale, tra l'altro, si e' provveduto a
procrastinare,  per  l'Ente  Tabacchi  Italiani e per le Societa' per
azioni  in  cui l'Ente si sara' trasformato ai sensi dell'articolo 1,
comma  6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 giugno
2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al decreto
ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
  Visti  gli articoli 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Considerato  che le attivita' trasferite all'Ente Tabacchi Italiani
concernenti  la  produzione,  distribuzione  e  vendita  dei tabacchi
lavorati,  devono  essere  assoggettate alla vigilanza e al controllo
fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
  Attesa    la    complessita'   dell'implementazione   del   sistema
informatico, da attivare presso i Magazzini Vendita da trasformare in
depositi  fiscali, finalizzato alla gestione informatica collegata di
tutti   i   dati   della   movimentazione   dei   tabacchi,  ai  fini
dell'accertamento e versamento delle relative imposte;
  Considerati, altresi', i tempi tecnici necessari per organizzare le
strutture e i presidi deputati all'attivita' di controllo fiscale;
  Ritenuta  la  necessita'  di  differire  ulteriormente  il  termine
previsto  dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto 22 febbraio
1999,  n. 67, cosi' come modificato dal citato decreto 9 giugno 2000,
n. 170;
  Atteso che il differimento di tale termine non crea vuoti normativi
in  quanto  in  tale  fase  transitoria  continuano  ad applicarsi le
disposizioni    amministrative   e   contabili   gia'   vigenti   per
l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato che offrono le necessarie
garanzie sotto il profilo della tutela fiscale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10047/UCL del 10 giugno 2002;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Nell'articolo  18  del  decreto  del  Ministro delle finanze 22
febbraio  1999,  n.  67,  come  da  ultimo sostituito dal decreto del
Ministro  delle  finanze  9  giugno  2000,  n.  170,  il  comma  2 e'
sostituito dal seguente:
  "2.  I  nuovi  adempimenti  derivanti dalle disposizioni recate dal
presente  decreto,  ad  eccezione di quelli prescritti dagli articoli
14,  15,  16  e  17,  sono  eseguiti  dai  depositi fiscali dell'Ente
Tabacchi  Italiani e da quelli delle societa' per azioni in cui sara'
trasformato  l'Ente  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 settembre 2002.".
  Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 12 giugno 2002
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2002
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 4 Economia e finanze, foglio n. 144
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          25 maggio  1989,  n.  190 (Disposizioni sulla revisione dei
          ruoli  degli  ufficiali,  sull'incremento  degli organici e
          sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata
          in  carica  del  comandante  in  seconda  del Corpo e sulla
          vigilanza  ed  il  controllo  in  tema  di  distribuzione e
          vendita di generi di monopolio):
              "Art.  11. - 1. L'attivita' di vigilanza e di controllo
          sulla  fabbricazione,  sul trasporto, sulla distribuzione e
          sulla  vendita  dei  generi  di  monopolio e' affidata alla
          Guardia  di  finanza,  nel  quadro della tutela del gettito
          erariale derivante dai monopoli fiscali.
              2.  Le  modalita' secondo le quali dovranno svolgersi i
          servizi di cui al comma 1, sono determinate con decreto del
          Ministro  delle  finanze, sentiti il comando generale della
          Guardia   di   finanza  e  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato.
              3.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione  autonoma dei
          monopoli    di    Stato    tutti    gli    oneri   concessi
          all'addestramento,  all'accasermamento  ed  all'impiego del
          personale  per  le attivita' di cui al comma 1. Al relativo
          onere,  che  non  potra' superare per gli anni 1989, 1990 e
          1991  lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione
          degli  stanziamenti  dei  capitoli 191 e 193 dello stato di
          previsione  della  spesa  dell'Amministrazione autonoma dei
          monopoli di Stato per i suddetti anni.
              4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
          le relative variazioni di bilancio".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1998, n. 283:
              "Art.  5  (Disposizioni di attuazione). - 1. Per quanto
          non  specificamente  stabilito  dagli articoli 1, 2 e 3, si
          provvede  con  regolamenti  a  norma dell'art. 17, comma 3,
          della   legge  23  agosto  1988,  n.  400,  o  con  singoli
          provvedimenti del Ministro delle finanze".
              - Il  testo  vigente  dell'art.  17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere dotati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              "4.  I  regolamenti  di cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  che  devono  recare la
          denominazione  di  regolamento, sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti, e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          ministeriale  22  febbraio 1999, n. 67 (Regolamento recante
          norme  concernenti  l'istituzione ed il regime dei depositi
          fiscali   e   la   circolazione  nonche'  le  attivita'  di
          accertamento  e  di  controllo  delle imposte riguardanti i
          tabacchi    lavorati),   come   modificato   dal   presente
          regolamento:
              "Art.  18  (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In
          relazione   all'evoluzione   dei   sistemi   informatici  e
          telematici   in   dotazione   ai   depositi  autorizzati  e
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato, con
          provvedimento  del  direttore generale dell'Amministrazione
          medesima,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana,  vengono  determinate e aggiornate le
          modalita'  tecniche di contabilizzazione e di comunicazione
          dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad
          accisa.
              2.  I  nuovi  adempimenti  derivanti dalle disposizioni
          recate   dal  presente  decreto,  ad  eccezione  di  quelli
          prescritti  dagli  articoli  14, 15, 16 e 17, sono eseguiti
          dai  depositi  fiscali  dell'Ente  Tabacchi  Italiani  e da
          quelli  delle  societa' per azioni in cui sara' trasformato
          l'Ente   ai   sensi   dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1998, n. 283, entro il 30 settembre
          2002.
              3.  La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione
          nazionale  sul  cui  condizionamento  non  e'  applicato il
          contrassegno  di  Stato  previsto  dall'art. 14 del decreto
          ministeriale  22  febbraio 1999, n. 67, fabbricati entro il
          30 giugno  2000,  e'  ammessa  fino  ad  esaurimento  delle
          scorte.
              4.  I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano
          ad  operare,  fino  all'esecuzione degli adempimenti di cui
          allo  stesso  comma  2,  con  le procedure amministrative e
          contabili  in precedenza applicate dall'Amministrazione dei
          monopoli   di  Stato,  e  sono  assoggettati  ai  controlli
          previsti  dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   14 ottobre   1958,  n.  1074,  concernente  il
          regolamento  di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n.
          1293,  sull'organizzazione  dei  servizi di distribuzione e
          vendita dei generi di monopolio.
              5.  Per  consentire  l'esercizio dei controlli previsti
          dal  comma 4,  i  depositi  fiscali  comunicano mensilmente
          all'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato,  per ciascun
          magazzino  di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni
          ricevute ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1957,
          n. 1293. Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono
          comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano
          la  restituzione  delle dotazioni da parte dei magazzini di
          vendita  sono  previamente  comunicate  all'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato e sono adottate sotto la
          vigilanza   dell'Amministrazione   stessa  secondo  criteri
          stabili con decreto direttoriale (11).".
              (11) Articolo  prima modificato dall'art. 1 del decreto
          ministeriale  1  giugno  1999,  n.  202 (Gazzetta Ufficiale
          25 giugno  1999, n. 147) e poi cosi' sostituito dall'art. 1
          del  decreto  ministeriale  9 giugno 2000, n. 170 (Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2000, n. 145).