IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di ridurre le
tensioni  abitative  connesse  ai provvedimenti esecutivi di rilascio
degli  immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonche'
di prorogare l'entrata in vigore di disposizioni normative in materia
di  edilizia  e  di  espropriazione per pubblica utilita', al fine di
armonizzarle   con  le  recenti  modifiche  normative  approvate  dal
Parlamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                                Emana
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione,  da  ultimo  disposta  per  gli  immobili  adibiti  ad uso
abitativo,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre  2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.
  2.  Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti
la  sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la
sospensione  dell'esecuzione,  il giudice dell'esecuzione procede con
le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,  commi  quinto  e sesto del
decreto-legge  23  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione
dell'esecuzione  con  provvedimento da emanarsi nel termine di giorni
otto  dalla  data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto e'
ammessa   opposizione  al  tribunale,  che  giudica  in  composizione
collegiale  con  le  modalita'  di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile.