IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'articolo 107,  comma  primo,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
  1. Le funzioni in materia di incentivi alle imprese,  di  cui  agli
articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 112, ancora esercitate dallo Stato a titolo diverso da  quello  in
base al quale le funzioni stesse sono svolte dalle province  autonome
di Trento e di  Bolzano,  sono  trasferite  alle  Province  stesse  a
decorrere dal 1 gennaio 2002. 
  2. Le risorse da assegnare a ciascuna  provincia  sono  individuate
sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di
cui agli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
112, e sono erogate fino alla cessazione dei  trasferimenti  erariali
connessi con l'attribuzione di funzioni e  di  compiti  alle  regioni
prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 
56. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 giugno 2002 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
                                  Tremonti, Ministro del-l'economia e 
                              delle finanze 
                                    Marzano, Ministro delle attivita' 
                              produttive 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
    



                                      N O T E
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'
          art.  10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              "Con  decreti  legislativi  saranno emanate le norme di
          attuazione  del  presente  statuto, sentita una commissione
          paritetica   composta  di  dodici  membri  di  cui  sei  in
          rappresentanza  dello  Stato,  due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo degli articoli 7, 19, 30, 34, 41
          e  48  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
          (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel
          supplemento  ordinario  n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n. 92
          del 21 aprile 1998:
              "Art.   7   (Attribuzione   delle   risorse).  -  1.  I
          provvedimenti  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  determinano  la decorrenza dell'esercizio da parte
          delle  regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
          ai  sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
          all'effettivo   trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative. Con la
          medesima  decorrenza  ha  altresi'  efficacia l'abrogazione
          delle  corrispondenti  norme  previste dal presente decreto
          legislativo.
              2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti,  i provvedimenti di cui all'art. 7
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
          le  risorse  da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
          gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
                a)  la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
          compiti     conferiti     contestualmente     all'effettivo
          trasferimento  dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          organizzative  e strumentali, puo' essere graduata, secondo
          date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
          31 dicembre 2000;
                b)  la devoluzione alle regioni e agli enti locali di
          una  quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
          copertura,  ai  sensi  e  nei termini di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  degli  oneri  derivanti dall'esercizio
          delle   funzioni  e  dei  compiti  conferiti  nel  rispetto
          dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in
          caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge
          regionale  attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
          da  garantire  la  congrua  copertura degli oneri derivanti
          dall'esercizio  delle  funzioni delegate, nell'ambito delle
          risorse  a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
          alle regioni;
                c)  ai  fini  della  determinazione  delle risorse da
          trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
          di   entrate  erariali  derivanti  dal  conferimento  delle
          medesime  entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
          del presente decreto legislativo.
              3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15
          marzo  1997,  n.  59,  alle  regioni  e  agli  enti  locali
          destinatari  delle  funzioni  e  dei compiti conferiti sono
          attribuiti  beni  e  risorse corrispondenti per ammontare a
          quelli   utilizzati   dallo  Stato  per  l'esercizio  delle
          medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
          della quantificazione, si tiene conto:
                a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
          un  arco  temporale  pluriennale, da un minimo di tre ad un
          massimo di cinque anni;
                b)  dell'andamento  complessivo  delle  spese  finali
          iscritte  nel  bilancio  statale  nel  medesimo  periodo di
          riferimento;
                c)  dei  vincoli,  degli  obiettivi e delle regole di
          variazione  delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
          nei   documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,
          approvati  dalle  Camere, con riferimento sia agli anni che
          precedono  la  data  del  conferimento,  sia  agli esercizi
          considerati  nel  bilancio  piuriennale in vigore alla data
          del conferimento medesimo.
              4.  Con  i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
          modalita'  e  delle procedure di trasferimento, nonche' dei
          criteri  di  ripartizione  del  personale.  Ferma  restando
          l'autonomia    normativa   e   organizzativa   degli   enti
          territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
          garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia'
          maturata.   Il   personale  medesimo  puo'  optare  per  il
          mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
              5.  Al  personale  inquadrato  nei ruoli delle regioni,
          delle  province,  dei  comuni e delle comunita' montane, si
          applica   la   disciplina   sul   trattamento  economico  e
          stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
          collettivo    nazionale   di   lavoro   per   il   comparto
          regioni-autonomie locali.
              6.  Gli  oneri  relativi al personale necessario per le
          funzioni  conferite incrementano in pari misura il tetto di
          spesa  di  cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549.
              7.  Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
          di  compiti  ai  sensi del presente decreto legislativo, lo
          Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
          pluriennali  di  spesa  mantenendo  gli  stanziamenti  gia'
          previsti   dalle   leggi   stesse  o  dalla  programmazione
          finanziaria  triennale.  Sono  finanziati  altresi',  nella
          misura  prevista  dalla  legge  istitutiva, i fondi gestiti
          mediante  convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
          stesse.
              8.  Al  fine della elaborazione degli schemi di decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, la Conferenza
          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
          al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
          denominata  "Conferenza  unificata",  promuove  accordi tra
          Governo,  regioni  ed  enti  locali,  ai sensi dell'art. 9,
          comma  2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
          schemi dei singoli decreti debbono contenere:
                a)   l'individuazione   del   termine,  eventualmente
          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni
          conferite  e  la  contestuale individuazione delle quote di
          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  48  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449;
                b)  l'individuazione  dei  beni  e delle strutture da
          trasferire,  in relazione alla ripartizione delle funzioni,
          alle regioni e agli enti locali;
                c)  la  definizione  dei contingenti complessivi, per
          qualifica e profilo professionale, del personale necessario
          per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite e
          del personale da trasferire;
                d)   la   congrua   quantificazione   dei  fabbisogni
          finanziari  in  relazione  alla  concreta  ripartizione  di
          funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
          dalla  data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
          secondo  i  criteri  stabiliti  al  comma  2  del  presente
          articolo.
              9.  In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri provvede, acquisito il parere della
          Conferenza  unificata,  ai sensi dell'art. 7 della legge 15
          marzo 1997, n. 59.
              10.  Nei  casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
          previste  dalla  legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente
          decreto   legislativo,   la   Conferenza   unificata   puo'
          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e
          inviare  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, per le
          iniziative  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.  Si  applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
          2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
          disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  nei  termini  previsti,  la  regione e gli enti locali
          interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
          il  ritardo  o  l'inerzia  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  che  indica  il  termine per provvedere. Decorso
          inutilmente  tale  termine  il Presidente del Consiglio dei
          Ministri nomina un commissario ad acta.".
              "Art.  19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
          enti  locali).  -  1.  Sono  delegate alle regioni tutte le
          funzioni  amministrative  statali  concernenti  la  materia
          dell'industria,  come  definita nell'art. 17, non riservate
          allo  Stato  ai  sensi  dell'art.  18 e non attribuite alle
          province e alle Camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura,  ai sensi del presente articolo e dell'art.
          20.  Tra  le  funzioni  delegate  sono  comprese  anche  le
          funzioni   amministrative   concernenti   l'attuazione   di
          interventi   dell'Unione   europea  salvo  quanto  disposto
          dall'art. 18.
              2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
          n),  o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le
          funzioni   delegate   alle  regioni  quelle  inerenti  alla
          concessione   di   agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,
          incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
          compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
          ricomprese   in  programmi  comunitari,  per  programmi  di
          innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
          singoli  settori  industriali, per l'incentivazione, per la
          cooperazione  nel settore industriale, per il sostegno agli
          investimenti  per  impianti  ed  acquisto  di  macchine per
          sostegno   allo   sviluppo   della   commercializzazione  e
          dell'internazionalizzazione  delle imprese, per lo sviluppo
          dell'occupazione  e  dei servizi reali alle industrie. Alle
          funzioni   delegate   ineriscono  anche  l'accertamento  di
          speciali   qualita'  delle  imprese,  che  siano  richieste
          specificamente  dalla  legge  ai  fini della concessione di
          tali  agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi e
          benefici.  Alle  funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
          adempimenti  tecnici,  amministrativi e di controllo per la
          concessione   e   l'erogazione   delle   agevolazioni  alle
          attivita'  produttive  nelle  aree  individuate dallo Stato
          come   economicamente   depresse.  Alle  funzioni  delegate
          ineriscono,  infine,  le  determinazioni delle modalita' di
          attuazione  degli strumenti della programmazione negoziata,
          per  quanto  attiene  alle  relazioni  tra  regioni ed enti
          locali   anche  in  ordine  alle  competenze  che  verranno
          affidate ai soggetti responsabili.
              3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
          funzioni   amministrative  delegate  e  programmatorie,  le
          regioni  attivano  forme di cooperazione funzionali con gli
          enti  locali  secondo  le  modalita'  previste dall'art. 3,
          comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente   decreto   legislativo,   ciascuna  regione  puo'
          proporre    l'adozione   di   criteri   differenziati   per
          l'attuazione  nel  proprio ambito territoriale delle misure
          di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
              5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
          n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
          dello  Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
          contributi,  sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
          genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
              6.  I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
          sono  ripartiti  tra le medesime e confluiscono in un unico
          fondo  regionale  amministrato  secondo  norme stabilite da
          ciascuna regione.
              7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
          col    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
          alle regioni.
              8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta della Conferenza Statoregioni, sono
          definiti  i  criteri  di  riparto,  recanti anche eventuali
          quote  minime  relative  alle  diverse finalita' di rilievo
          nazionale  previste,  nonche'  quelle relative alle diverse
          tipologie  di  concessione  disposte  dal  presente decreto
          legislativo.
              9.   Sono   conferite   alle   province   le   funzioni
          amministrative   relative   alla   produzione   di  mangimi
          semplici,  composti,  completi o complementari, di cui agli
          articoli  4  e  5  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
          successive  modificazioni,  ed  al  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
          dette  attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
          disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  qualora  non  sia  comunicato  all'interessato il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  di  novanta
          giorni,  che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
          ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1999.
              10.   Resta   di   competenza   degli  organi  e  delle
          amministrazioni   statali   e   centrali  la  gestione  dei
          procedimenti   amministrativi   fino   a   compimento   dei
          conseguenti   atti  di  liquidazione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni,   per   i   quali   alla  data  di  effettivo
          trasferimento  e delega delle funzioni risulta gia' avviato
          il relativo procedimento amministrativo.
              11.   Con  i  decreti  legislativi,  emanati  ai  sensi
          dell'art.  10  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, sono
          individuate  le  attivita'  di  collaudo,  autorizzazione o
          omologazione  comunque  denominate,  relative  a  macchine,
          prodotti  e  dispositivi,  ivi  inclusi quelli sottoposti a
          marcatura  CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
          enti  locali  o che possono essere svolte anche da soggetti
          privati abiliati.
              12.  Le  regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
          conferite   ai  sensi  del  presente  articolo,  con  legge
          regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
          diritti  e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
          stesse  stipulate  in forza di legge ed in vigore alla data
          di   emanazione   del   presente   decreto   legislativo  e
          stipulando,  ove occorra, atti integrativi alle convenzioni
          stesse per i necessari adeguamenti.".
              "Art.  30  (Conferimento di funzioni alle regioni) - 1.
          Sono  delegate  alle  regioni le funzioni amministrative in
          tema  di  energia,  ivi comprese quelle relative alle fonti
          rinnovabili,  all'elettricita',  all'energia  nucleare,  al
          petrolio  ed  al gas, che non siano riservate allo Stato ai
          sensi  dell'art.  29  o  che non siano attribuite agli enti
          locali ai sensi dell'art. 31.
              2.  Sono  attribuiti  alle  regioni  i compiti previsti
          dagli  articoli  12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n.
          10,  ad  esclusione di quelli concernenti iniziative per le
          quali  risultino  gia'  formalmente  impegnati i fondi. Per
          quanto  attiene  alle  funzioni  di cui al medesimo art. 30
          della  legge  n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta
          ferma  la  funzione  d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              3.  Il  coordinamento e la verifica in ambito nazionale
          delle  iniziative  relative ai progetti dimostrativi di cui
          all'art.  12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' affidato
          alla  Conferenza  unificata.  Le  decisioni assunte in tale
          sede  sono  vincolanti  ai  fini  dell'ammissibilita' delle
          iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni.
          Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano il conferimento delle funzioni e dei
          compiti,  nonche'  dei connessi beni e risorse, avviene nel
          rispetto  degli  statuti  e  attraverso  apposite  norme di
          attuazione.
              4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle
          attivita'  di cui al comma 1 del presente articolo e per le
          finalita'  della  legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a
          statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio,
          almeno  la  quota  dell'1  per  cento  delle disponibilita'
          conseguite  annualmente  ai  sensi  dell'art.  3, comma 12,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
              5.  Le  regioni  svolgono funzioni di coordinamento dei
          compiti  attribuiti  agi  enti  locali per l'attuazione del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412,  nonche'  compiti  di  assistenza  agli  stessi per le
          attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli
          operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
          installazione,   esercizio   e   controllo  degli  impianti
          termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza
          unificata   sullo  stato  di  attuazione  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  agosto 1993, n. 412, nei
          rispettivi territori.".
              "Art.  34  (Conferimento di funzioni alle regioni) - 1.
          Le  funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato
          relative  ai  permessi  di  ricerca  ed alle concessioni di
          coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche
          sulla   terraferma  sono  delegate  alle  regioni,  che  le
          esercitano  nell'osservanza  degli indirizzi della politica
          nazionale  nel  settore minerario e dei programmi nazionali
          di ricerca.
              2.  Sono  altresi' delegate alle regioni le funzioni di
          polizia  mineraria  su  terraferma  che  le  leggi  vigenti
          attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed
          ai  prefetti,  nonche'  le  funzioni  di  polizia mineraria
          relative alle risorse geotermiche su terraferma.
              3.   Sono   delegate  alle  regioni  la  concessione  e
          l'erogazione  degli  ausilii  finanziari che le leggi dello
          Stato  prevedono  a  favore  dei  titolari  di  permessi di
          ricerca  o  di  concessioni  di  coltivazione  di  sostanze
          minerali  e  di  risorse geotermiche, nonche' degli ausilii
          disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per
          aree   interessate   a   processi  di  riconversione  delle
          attivita' minerarie.
              4.  E' altresi' delegata alle regioni la determinazione
          delle  tariffe  entro  i  limiti  massimi  fissati ai sensi
          dell'art. 33, lettera i).
              5.  I  canoni  dovuti dai titolari dei permessi e delle
          concessioni  sono  devoluti  alle  regioni territorialmente
          interessate,   le   quali  provvedono  altresi'  alla  loro
          determinazione  entro  i  limiti fissati ai sensi dell'art.
          33, lettera c).
              6.  Gli  obblighi di informazione previsti a carico dei
          titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante
          comunicazione  all'autorita' regionale competente, la quale
          provvede   alla   trasmissione   dei   dati   al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  per i
          compiti dii spettanza di questo.
              7.   Nulla   e'   innovato   quanto  agli  obblighi  di
          informazione  delle  imprese  nei  confronti  dei comuni, i
          quali  trasmettono  all'autorita'  regionale  le  relazioni
          previste dalla legislazione vigente.
              8.   Sono  soppressi  i  pareri  di  organi  consultivi
          centrali   previsti   dalla   disciplina  dei  procedimenti
          relativi  a  competenze  delegate alle regioni ai sensi del
          presente articolo.".
              "Art.  41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
          enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni
          tutte  le  funzioni  in  materia  di fiere e mercati, salvo
          quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40.
              2.  Sono  trasferite  in  particolare  alle  regioni le
          funzioni amministrative concernenti:
                a)    il   riconoscimento   della   qualifica   delle
          manifestazioni   fieristiche   di   rilevanza  nazionale  e
          regionale  nonche'  il  rilascio  dell'autorizzazione  allo
          svolgimento, sentito il comune interessato;
                b)  gli  enti  fieristici  di  Milano, Verona e Bari,
          d'intesa con i comuni interessati;
                c)  la  pubblicazione  del  calendario  annuale delle
          manifestazioni fieristiche;
                d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 52,
          comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616;
                e)   la   promozione   dell'associazionismo  e  della
          cooperazione    nel    settore   dei   commercio,   nonche'
          l'assistenza  integrativa  alle  piccole  e  medie  imprese
          sempre nel settore del commercio;
                f)  la  concessione  e  l'erogazione  di ogni tipo di
          ausilio finanziario;
                g)  l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto
          nazionale  per  il  commercio  estero  (ICE),  di  corsi di
          formazione  professionale,  tecnica  e  manageriale per gli
          operatori  commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616.
              3.  Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata
          e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
          le  funzioni  amministrative  concernenti il riconoscimento
          della   qualifica   delle   manifestazioni  fieristiche  di
          rilevanza   locale   e   le  relative  autorizzazioni  allo
          svolgimento.
              4.  Le  regioni  assicurano,  mediante intese tra loro,
          sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di
          svolgimento  delle  manifestazioni fieristiche, fatto salvo
          quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e).
              5.  Fino  alla  data  di  effettivo  conferimento delle
          funzioni  di  cui  al  presente  capo restano in carica gli
          attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
          lettera b).".
              "Art.  48 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
          I  trasferimenti  e  le  deleghe  di funzioni alle regioni,
          disposti   nelle   materie   di  cui  al  presente  titolo,
          comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
                a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere,
          mostre  ed  esposizioni organizzate al di fuori dei confini
          nazionali  per favorire l'incremento delle esportazioni dei
          prodotti  locali, anche con la stampa e la distribuzione di
          pubblicazioni per la relativa propaganda;
                b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di
          consorzi   tra   piccole   e   medie  imprese  industriali,
          commerciali  e artigiane, come individuati dagli articoli 1
          e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
                c)   alla  promozione  ed  al  sostegno  finanziario,
          tecnico-economico   ed   organizativo   di   iniziative  di
          investimento  e  di cooperazione commerciale ed industriale
          da parte di imprese italiane;
                d)   allo   sviluppo  della  commercializzazione  nei
          mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
                e)  alla promozione ed al sostegno della costituzione
          di  consorzi agroalimentari, come individuati dall'art. 10,
          comma   1,  del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,
          convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n.
          394;
                f)  alla promozione ed al sostegno della costituzione
          di   consorzi   turistico-alberghieri,   come   individuati
          dall'art.  10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del
          1981;
                g)  alla  predisposizione  ed  all'attuazione di ogni
          altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
              2.  Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui
          al  comma  1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura.".
              -  Il  testo  dell'art.  6  del  decreto legislativo 18
          febbraio 2000, n. 56, e' il seguente:
              "Art.   6   (Rideterminazione  delle  aliquote  per  il
          finanziamento   delle   funzioni   conferite).   -   1.   I
          trasferimenti   erariali  connessi  con  l'attribuzione  di
          funzioni  e  di  compiti  alle regioni, ai sensi del capo I
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano a decorrere dal 1
          gennaio  del  secondo  anno successivo al completamento del
          procedimento   di  identificazione  delle  risorse  di  cui
          all'art.  7  della  legge 15 marzo 1997, n. 59. Entro il 30
          giugno  del  medesimo  anno, con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle
          finanze  e  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica,   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome   di   Trento  e  Bolzano,  e'  variata
          prioritariamente  la  quota  di  compartecipazione  di  cui
          all'art.  2,  nonche'  le  aliquote di cui all'art. 3, e la
          quota  di  compartecipazione  di cui all'art. 4, al fine di
          assicurare  la copertura degli oneri connessi alle funzioni
          conferite alle regioni a statuto ordinario.".