IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare, l'articolo 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000,
n. 451;
  Visto  l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2001, n. 107;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
121;
  Visto  l'articolo  10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo 12 del decreto-legge 12
giugno  2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dettare  disposizioni  in  materia di
organizzazione  delle  segreterie  particolari  dei Sottosegretari di
Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
  Sentite,  in  data  28  febbraio  2002, le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative  ai sensi dell'articolo 19 della citata
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Ritenuto  di  non aderire alla osservazione formulata dal Consiglio
di  Stato  in  ordine  alla  soppressione  nel preambolo del presente
regolamento del riferimento normativo al decreto del Presidente della
Repubblica  6  aprile  2001,  n. 121, per le ragioni espresse dalla I
Commissione  -  Affari  costituzionali - della Camera dei deputati, e
riportate nelle premesse del parere reso in data 30 maggio 2002;
  Ritenuto,  altresi', di non accedere ai suggerimenti della predetta
Commissione parlamentare e del Consiglio di Stato, relativamente alla
opportunita'  di  sostituire  la denominazione "capo dell'ufficio del
Vice  Ministro"  con  quella  di  "capo  della  segreteria  del  Vice
Ministro",   modificando   di  conseguenza  il  relativo  trattamento
economico,  in  quanto  le  predette espressioni si riferiscono a due
diverse articolazioni organizzative;
  Ritenuta,  peraltro,  la necessita' che, per chiarire tale aspetto,
le  disposizioni  concernenti  l'Ufficio  del  Vice  Ministro debbano
essere inserite in un articolo a se' stante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 settembre 2000, n. 451, dopo la lettera d) e' inserita
la seguente: "d-bis Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali
sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;".
  2.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis
le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;";
    b)  al  comma 4, dopo le parole: "Le Segreterie" sono inserite le
seguenti:  "dei  Vice Ministri e" e dopo la parola: "rispettivi" sono
inserite le seguenti: "Vice Ministri e";
    c)  al  comma  5,  le parole: "il Sottosegretario si avvale" sono
sostituite dalle seguenti: "il Vice Ministro ed il Sottosegretario si
avvalgono".
  3.  All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  settembre  2000,  n.  451, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  alla  lettera  b), dopo le parole: "per il responsabile della
Segreteria  tecnica"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  per  il Capo
dell'Ufficio del Vice Ministro";
    b)   alla   lettera  c),  dopo  le  parole:  "per  il  segretario
particolare  del  Ministro,"  sono  inserite  le seguenti: "per i due
esperti di cui all'articolo 9-bis), comma 2,".
  4.  Nella  rubrica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  22  settembre  2000, n. 451, dopo la parola: "Segreterie"
sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e".
  5. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 2000, n. 451, e' inserito il seguente:
  "Articolo  9-bis  (Ufficio  del vice Ministro). - 1. In aggiunta al
contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice
Ministro  e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita'
di  personale.  Tale  ulteriore  contingente  si intende compreso nel
contingente  complessivo  di centoventi unita' di cui all'articolo 5,
comma 1.
  2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui
al  comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo
dell'Ufficio,  che coordina l'attivita' del personale di supporto, un
portavoce  e  due  soggetti  particolarmente  esperti  nelle  materie
oggetto della delega.".
  6.  All'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre  2000,  n.  451,  dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
  "3-bis.  Al  fine  di assicurare l'effettivo rispetto del principio
dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal
comma  1 dell'articolo 7 e' compensato considerando indisponibile, ai
fini  del  conferimento  da parte della amministrazione, un numero di
incarichi  di  funzione  dirigenziale,  anche  di  livello  generale,
equivalente sul piano finanziario.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 luglio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2002
  Ufficio di controllo dei Ministeri economico-finanziari, registro
n. 5 Economia e finanze, foglio n. 342
                                NOTE
                                  Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo  del  comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione  e  dei  risultati;  d)  indicazione  e
          revisione   periodica   della   consistenza   delle  piante
          organiche;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              -   Il   testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), e' il seguente:
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          22 settembre   2000,   n.   451,   reca:   "Regolamento  di
          organizzazione  degli  uffici di diretta collaborazione del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica".
              -  Il  testo  dell'art.  20  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 marzo  2001,  n.  107 (Regolamento di
          organizzazione   del   Ministero   delle  finanze),  e'  il
          seguente:
              "Art.  20  (Disposizioni  finali). - 1. A partire dalla
          data  di entrata in vigore del presente regolamento tutti i
          riferimenti  ad  uffici ed organi del Segretariato generale
          della  Direzione  generale  degli  affari  generali  e  del
          personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative
          e  regolamentari  si  intendono  effettuati  nei  confronti
          rispettivamente  degli  uffici ed organi del Dipartimento e
          in  base  ai  propri  regolamenti  di amministrazione delle
          competenti agenzie.
              2.    La    dotazione    organica    iniziale   minima,
          impregiudicata  la  definizione del fabbisogno di personale
          nell'ambito dei programmi annuali di attivita' della scuola
          centrale  tributaria, e' fissata secondo l'allegata tabella
          B.  La  denominazione  della  scuola centrale tributaria e'
          sostituita  dalla seguente: "scuola superiore dell'economia
          e delle finanze".
              3.  Le  agenzie  subentrano  al  Ministero nei rapporti
          giuridici,  poteri, competenze e controversie relative alle
          funzioni  ad  esse  trasferite e al proprio personale. Alle
          agenzie    si    applica,    in   materia   di   patrocinio
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  il dettato dell'art. 43 del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
              4.    Il    Dipartimento   delle   politiche   fiscali,
          successivamente  alla  data prevista dall'art. 55, comma 1,
          del  decreto  n. 300/1999, costituisce uno dei Dipartimenti
          del   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze.  Fino
          all'entrata  in vigore dei regolamenti di cui agli articoli
          4  e  7  del  decreto  n.  300/1999,  relativi al Ministero
          dell'economia   e   delle  finanze,  continuano  a  trovare
          applicazione  le  vigenti  disposizioni  che  disciplinano,
          rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del
          Ministero  delle  finanze,  nonche'  quelle concernenti gli
          uffici   di   diretta   collaborazione  ed  alle  direttive
          dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.
              5.  L'attuazione  del presente regolamento non comporta
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.".
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
          2001,  n.  121,  reca: "Regolamento di organizzazione degli
          uffici   di   diretta  collaborazione  del  Ministro  delle
          finanze.
              -  Il  testo del comma 3 dell'art. 10 della gia' citata
          legge n. 400/1988, come modificato, da ultimo, dall'art. 12
          del  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla
          legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione
          del  Governo),  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          3 agosto 2001, n. 317, e' il seguente:
              "3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
          esercitano   i   compiti   ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale. Fermi
          restando   la   responsabilita'  politica  e  i  poteri  di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
          Costituzione,  a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari puo'
          essere  attribuito  il  titolo di vice Ministro, se ad essi
          sono  conferite  deleghe  relative  ad  aree  o progetti di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu'  Direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
          dal  Ministro  competente,  e'  approvata dal Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri.".
              -  Il  testo  dell'art.  19  della gia' citata legge n.
          59/1997 e' il seguente:
              "Art.  19.  -  1. Sui provvedimenti di attuazione delle
          norme   previste   dal   presente   capo   aventi  riflessi
          sull'organizzazione  del lavoro o sullo stato giuridico dei
          pubblici   dipendenti   sono   sentite   le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative.
          Note all'art. 1:
              -  Il  nuovo  testo  dell'art. 1 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 451/2000, a seguito della
          integrazione  apportata  dal  decreto  qui pubblicato e' il
          seguente:
              "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si
          intendono per:
                a) uffici  di  diretta  collaborazione: gli uffici di
          diretta  collaborazione  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, di cui all'art.
          14,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  ed  all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 300, e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                b) Ministro:  il  Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica;
                c) Ministero: il Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica;
                d) decreto  legislativo  n.  29  del 1993: il decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
          e integrazioni;
                d-bis)  Vice  Ministri:  i Sottosegretari di Stato ai
          quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
                e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato
          presso  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                f)  ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle
          amministrazioni  statali  di  cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.".
              -  Il  nuovo  testo dell'art. 2 del gia' citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  451/2000, a seguito
          delle  modificazioni  ed integrazioni apportate dal decreto
          qui pubblicato e' il seguente:
              "Art.  2  (Uffici  di diretta collaborazione). - 1. Gli
          uffici  di  diretta collaborazione esercitano le competenze
          di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
          tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e
          14,  comma  2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi
          collaborano    alla    definizione   degli   obiettivi   ed
          all'elaborazione  delle  politiche  pubbliche, nonche' alla
          relativa   valutazione   ed   alle  connesse  attivita'  di
          comunicazione,  con  particolare  riguardo  all'analisi  di
          impatto   normativo,  all'analisi  costi-benefici  ed  alla
          congruenza fra obiettivi e risultati.
              2. Sono uffici di diretta collaborazione:
                a) la segreteria del Ministro;
                b) l'Ufficio di Gabinetto;
                c) l'Ufficio legislativo;
                d) la Segreteria tecnica del Ministro;
                e) l'Ufficio stampa;
                f)  il  Servizio  di  controllo  interno e i relativi
          uffici di supporto di cui all'art. 4, comma 5;
               f-bis) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;
                g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
              3.  La  segreteria  del Ministro, la segreteria tecnica
          del  Ministro  e  l'Ufficio  stampa  operano  alle  dirette
          dipendenze  del  Ministro. Il Servizio di controllo interno
          opera  in  posizione di autonomia operativa, secondo quanto
          previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
              4. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari
          di  Stato  operano  alle  dirette dipendenze dei rispettivi
          Vice  Ministri  e  Sottosegretari, garantendo il necessario
          raccordo  con  gli  uffici  del  Ministero  e con gli altri
          uffici  di  diretta collaborazione e curando i rapporti con
          soggetti   pubblici  e  privati  in  ragione  dell'incarico
          istituzionale.
              5.  Per  lo  svolgimento  degli incarichi istituzionali
          delegati   dal   Ministro,   il   Vice   Ministro   ed   il
          Sottosegretario  si  avvalgono  degli uffici di Gabinetto e
          Legislativo.
              6.  Il  Capo  di  Gabinetto,  salvo quanto previsto dai
          commi  3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli
          uffici  di  diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui
          al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono
          un  unico centro di responsabilita' ed uno o piu' centri di
          costo.".
              -  Il  nuovo  testo dell'art. 7 del gia' citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  451/2000, a seguito
          delle  integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato e'
          il seguente:
              "Art.  7  (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
          degli  uffici  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  spetta  un
          trattamento  economico  onnicomprensivo, determinato con la
          modalita'   di  cui  all'art.  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
                a) per  il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva
          di  importo  non superiore a quello massimo del trattamento
          economico  fondamentale  dei  dirigenti preposti ad ufficio
          dirigenziale  generale  incaricati  ai  sensi dell'art. 19,
          comma  3,  del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un
          emolumento   accessorio   da  fissare  in  un  importo  non
          superiore  alla  misura  massima del trattamento accessorio
          spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero;
                b) per  il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  per  il
          responsabile   della   Segreteria   tecnica,  per  il  Capo
          dell'Ufficio  del  Vice  Ministro  e  per il Presidente del
          collegio   di   cui  all'art.  4,  comma  2,  in  una  voce
          retributiva  di  importo non superiore a quello massimo del
          trattamento  economico  fondamentale dei dirigenti preposti
          ad  ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero,
          incaricati  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 4, del decreto
          legislativo  n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio
          da  fissare in un importo non superiore alla misura massima
          del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
          dirigenziali generali del Ministero;
                c) per  il Capo della segreteria del Ministro, per il
          segretario  particolare  del Ministro, per i due esperti di
          cui  all'art.  9-bis,  comma  2,  nonche' per il segretario
          particolare del Sottosegretario, o, in via alternativa, per
          il  capo  della segreteria del Sottosegretario di Stato, in
          una  voce  retributiva di importo non superiore alla misura
          massima   del   trattamento   economico   fondamentale  dei
          dirigenti  preposti  ad ufficio dirigenziale di livello non
          generale  ed  in  un  emolumento  accessorio di importo non
          superiore  alla  misura  massima del trattamento accessorio
          spettante  ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
          generali  del  Ministero.  Per  i  dipendenti pubblici tale
          trattamento,   se   piu'   favorevole,   integra,   per  la
          differenza,  il trattamento economico in godimento. Ai capi
          dei    predetti    uffici,    dipendenti    da    pubbliche
          amministrazioni, che optano per il mantenimento del proprio
          trattamento   economico   e'   corrisposto   un  emolumento
          accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
          comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo
          non superiore alla misura massima del trattamento economico
          accessorio   spettante,   rispettivamente,   ai   capi  dei
          Dipartimenti  del  Ministero,  ai  dirigenti  degli  uffici
          dirigenziali  di  livello  generale  ed  ai dirigenti degli
          uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
              2.   Al   capo  dell'Ufficio  stampa  del  Ministro  e'
          corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
          previsto   dal   contratto   collettivo   nazionale  per  i
          giornalisti con la qualifica di redattore capo.
              3.  Ai  dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
          assegnati   agli   uffici   di  diretta  collaborazione  e'
          corrisposta   una   retribuzione  di  posizione  in  misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  stessa  fascia  del Ministero nonche', in
          attesa     di    specifica    disposizione    contrattuale,
          un'indennita'  sostitutiva della retribuzione di risultato,
          determinata  con  decreto del Ministro su proposta del capo
          di  Gabinetto,  di  importo  non superiore al cinquanta per
          cento  della  retribuzione  di  posizione,  a  fronte delle
          specifiche     responsabilita'     connesse    all'incarico
          attribuito,  della  specifica  qualificazione professionale
          posseduta,  della disponibilita' ad orari disagevoli, della
          qualita' della prestazione individuale.
              4. Il trattamento economico del personale con contratto
          a   tempo   determinato   e   di  quello  con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro  all'atto  del  conferimento  dell'incarico.  Tale
          trattamento,  comunque,  non puo' essere superiore a quello
          corrisposto  al  personale  dipendente dell'amministrazione
          che  svolge  funzioni  equivalenti. Il relativo onere grava
          sugli   stanziamenti   dell'unita'   previsionale  di  base
          "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
          Ministro"   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero.
              5.  Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
          di  diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
          degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di disponibilita' ad
          orari   disagevoli   eccedenti   quelli  stabiliti  in  via
          ordinaria   dalle   disposizioni   vigenti,  nonche'  delle
          conseguenti    ulteriori    prestazioni    richieste    dai
          responsabili  degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
          di   diretta  collaborazione,  sostitutiva  degli  istituti
          retributivi     finalizzati     all'incentivazione    della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
          beneficiario  della  predetta indennita' e' determinato dal
          Capo  di  Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
          cui   all'art.   2,   comma   2.  In  attesa  di  specifica
          disposizione  contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  la  misura
          dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro.
              6.   Il   personale   dipendente   da  altre  pubbliche
          amministrazioni,    enti    ed    organismi    pubblici   e
          istituzionali,    assegnato    agli   uffici   di   diretta
          collaborazione,  e'  posto  in  posizione  di  aspettativa,
          comando  o  fuori  ruolo.  Si  applica l'art. 17, comma 14,
          della  legge  15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di
          personale  non superiore al dieci per cento del contingente
          complessivo.".
              -  Il  nuovo  testo dell'art. 9 del gia' citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  451/2000, a seguito
          della  integrazione apportata dal decreto qui pubblicato e'
          il seguente:
              "Art.   9   (Segreterie   dei   Vice   Ministri  e  dei
          Sottosegretari  di Stato). - 1. I capi delle segreterie e i
          segretari  particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato sono
          nominati dai Sottosegretari interessati.
              2.  A  ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato,
          oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori
          del  contingente  complessivo  di  centoventi unita' di cui
          all'art.  5,  comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di
          personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra
          i   dipendenti   di   altre  pubbliche  amministrazioni  in
          posizione  di  aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
          analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.".
              -  Il  nuovo testo dell'art. 11 del gia' citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  451/2000, a seguito
          della integrazione apporta dal decreto qui pubblicato e' il
          seguente:
              "Art.  11 (Norme transitorie e finali). - 1. In sede di
          prima applicazione del presente regolamento il personale in
          servizio  presso  gli  uffici  di diretta collaborazione e'
          confermato,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  regolamento  stesso,  con  atto  del  Capo  di
          Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.
              2. Le dotazioni organiche del Ministero, determinate ai
          sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono modificate in
          conformita' con le disposizioni del presente regolamento. A
          fronte   dell'incremento   di   due   posti   di   funzione
          dirigenziale generale, i posti di funzioni dirigenziali non
          generali  sono conseguentemente ridotti di quattro unita' a
          valere  sui  posti  funzione  resi  vacanti  a  seguito  di
          collocamento  a  riposo  di un pari numero di dirigenti nel
          corso dell'anno 1999 che, pertanto, non vengono sostituiti.
              3.   Dall'attuazione   del   presente  regolamento  non
          derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.
              3-bis)  Al  fine di assicurare l'effettivo rispetto del
          principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore
          onere  derivante  dal  comma  1  dell'art.  7 e' compensato
          considerando  indisponibile,  ai  fini  del conferimento da
          parte  della  amministrazione,  un  numero  di incarichi di
          funzione   dirigenziale,   anche   di   livello   generale,
          equivalente sul piano finanziario.".