IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di rideterminare i
termini    di    scadenza   relativi   agli   organi   amministrativi
dell'Associazione  italiana  della Croce Rossa, al fine di assicurare
la  ricostituzione  degli  organi  medesimi  secondo  le disposizioni
contenute  nel  nuovo  statuto dell'Associazione italiana della Croce
Rossa,  approvato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 5 luglio 2002, non ancora entrato in vigore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro della salute e del Ministro della difesa;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  In  deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  293,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994,   n.   444,  recante  disciplina  della  proroga  degli  organi
amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei
comitati  regionali,  nonche'  il comitato centrale dell'Associazione
italiana  della  Croce Rossa, restano in carica fino al rinnovo degli
organi medesimi e, comunque, non oltre il 30 aprile 2003.