IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni,   recante   l'ordinamento  degli  organi  speciali  di
giurisdizione   tributaria   e   l'organizzazione   degli  uffici  di
collaborazione,  in  attuazione  della  delega  al  Governo contenuta
nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  17,  21  e 22 del predetto
decreto  legislativo  n. 545 del 1992, concernenti l'istituzione e la
composizione  del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
la sua elezione e le relative modalita' di votazione;
  Visto  l'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  386,  di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre
2000,  n.  311,  con  il quale sono state differite le decorrenze dei
termini  per  il  rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria;
  Visto  l'articolo 16-quater  del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16,  recante interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia
tributaria,  ed  in  particolare  il  suo  comma 2, che riserva ad un
regolamento  ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione
occorrenti,  tra l'altro, per l'elezione dei componenti del Consiglio
di  presidenza  della giustizia tributaria, per la determinazione del
modello  di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina
in materia di componente del predetto Consiglio con quella in materia
di   incompatibilita'  con  l'esercizio  delle  funzioni  di  giudice
tributario;
  Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
finanze,  e  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze
21 novembre  2001,  recante  disposizioni sull'organizzazione interna
del  Dipartimento per le politiche fiscali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002;
  Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
di  istituzione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e di
contestuale soppressione, tra l'altro, del Ministero delle finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° luglio 2002;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata,  a  norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400,
del 1988, con nota n. 3 - 12339/UCL del 12 luglio 2002;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    Scheda elettorale e scheda di presentazione della candidatura

  1. Sono approvati la scheda elettorale e la scheda di presentazione
della  candidatura, nei modelli conformi agli allegati "1 (fronte)" e
"1   (retro)"  nonche'  "2  (fronte)"  e  "2  (retro)"  del  presente
regolamento,  che  dello  stesso  costituiscono parte integrante, per
l'elezione, tra i componenti delle commissioni tributarie regionali e
provinciali,  degli  undici  componenti  del  Consiglio di presidenza
della  giustizia  tributaria  di  cui  all'articolo  17, comma 2, del
decreto   legislativo   31 dicembre   1992,   n.  545,  e  successive
modificazioni.
  2.  Le  schede, stampate a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali, sono di colore
bianco.
  3.  Sul  fronte di ciascuna scheda elettorale, nell'apposito spazio
circolare  entro  il quale e' inscritta la parola "bollo", e' apposto
il timbro della commissione tributaria presso la quale si svolgono le
operazioni elettorali.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  della  legge
          30 dicembre   1991,   n.  413,  recante  "Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e  potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso e per la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia  per  reati  tributari;  istituzioni dei centri di
          assistenza  fiscale  e del conto fiscale", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre  1991, n. 305, supplemento
          ordinario:
              "Art.  30. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad  emanare,  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          recanti  disposizioni  per  la revisione della disciplina e
          l'organizzazione    del    contenzioso    tributario,   con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) competenza  del  giudice tributario a conoscere le
          controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 1
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  636;  quelle  in  materia  di  imposte e tributi
          comunali  e  locali  e  quelle in materia di sovraimposte e
          addizionali alle predette imposte;
                b) previsione  della facolta' di richiedere, in tutto
          o  in  parte,  l'esame preventivo e la definizione da parte
          della  commissione  tributaria  di primo grado del rapporto
          tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in
          materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione;
                c) identificazione   degli   atti   e   dei  rapporti
          tributari dei quali il giudice tributario conosce;
                d) articolazione del processo tributario in due gradi
          di  giudizio  da  espletarsi  da  commissioni tributarie di
          primo  grado  con  sede  nei  capoluoghi  di provincia e da
          commissioni  tributarie  di  secondo  grado  con  sede  nei
          capoluoghi   di   regione,   con  conseguente  applicazione
          dell'art. 360 del codice di procedura civile e soppressione
          della   commissione   tributaria   centrale;   nei  decreti
          legislativi   sara'   prevista   l'esclusione  della  prova
          testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal
          presente  articolo;  si  dovra'  altresi' tenere conto, per
          quanto  riguarda  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  delle  leggi  e  delle  norme  statutarie  che le
          riguardano,  tenendo  fermi  in  tali  province i tribunali
          tributari di primo e di secondo grado;
                e) previsione degli organici dei giudici tributari in
          numero   non   inferiore  a  quello  dei  componenti  delle
          commissioni  tributarie previste dal decreto del Presidente
          della    Repubblica    26 ottobre   1972,   n.   636,   con
          determinazione  del  numero delle sezioni in base al flusso
          medio   dei   procedimenti   e   composizione  dei  collegi
          giudicanti in tre membri;
                f) qualificazione professionale dei giudici tributari
          in  modo  che  venga assicurata adeguata preparazione nelle
          discipline  giuridiche  o  economiche  acquisita  anche con
          l'esercizio  protrattosi per almeno dieci anni di attivita'
          professionali;  determinazione dei requisiti soggettivi per
          ricoprire   l'ufficio  nonche'  dei  criteri  rigorosamente
          obiettivi  per  la  nomina;  previsione  che  i presidenti,
          compresi  quelli  delle  sezioni,  saranno  nominati  tra i
          magistrati   ordinari,   amministrativi   o   militari,  in
          servizio,  a riposo o in congedo; determinazione del regime
          delle    incompatibilita'   con   particolare   riferimento
          all'esercizio   di   assistenza  e  di  rappresentanza  dei
          contribuenti    nei    rapporti    con    l'amministrazione
          finanziaria,  o nelle controversie di carattere tributario;
          determinazione  dello stato giuridico e retributivo e della
          durata  dell'incarico  che  non  potra' essere superiore ai
          nove  anni  nello  stesso  ufficio;  nonche'  previsione di
          specifiche  cause  di  decadenza  e adeguamento dell'intera
          nuova   disciplina   a   quella   vigente   in  materia  di
          responsabilita'  civile.  Sara'  altresi'  previsto  che  i
          presidenti   e   gli  altri  componenti  delle  commissioni
          tributarie  di  primo  grado,  di  secondo  grado  e  della
          commissione   tributaria   centrale,   ove   sussistano   i
          requisiti,   possono   essere   nominati   prioritariamente
          componenti  delle  nuove  commissioni  tributarie sino alla
          concorrenza dei posti disponibili;
                g) adeguamento  delle norme del processo tributario a
          quelle  del  processo  civile; in particolare dovra' essere
          altresi' stabilito quanto segue:
                  1)  previsione  di  una  disciplina uniforme per la
          proposizione  del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e
          della trattazione della controversia in camera di consiglio
          in  mancanza  di tempestiva richiesta espressa dell'udienza
          di discussione;
                  2)  previsione e disciplina dell'intervento e della
          chiamata  in  giudizio di soggetti che hanno interesse allo
          stesso   in  quanto,  insieme  al  ricorrente,  destinatari
          dell'atto   impugnato   o  parti  del  rapporto  tributario
          controverso;
                  3)  disciplina della sospensione, dell'interruzione
          e  dell'estinzione  del  processo,  nonche' della decadenza
          delle  impugnazioni,  al fine di abbreviare la pendenza del
          processo in relazione all'inerzia delle parti;
                  4)   disciplina   delle   comunicazioni   e   delle
          notificazioni  con  la  previsione  dell'impiego piu' largo
          possibile del servizio postale;
                  5)  previsione,  quale condizione di ammissibilita'
          dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del
          funzionario  dirigente  il  servizio  del contenzioso della
          direzione   regionale   delle  entrate  e  delle  direzioni
          compartimentali  del  territorio  e  delle dogane; saranno,
          inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione del
          giudizio a seguito di rinuncia delle parti;
                h) previsione  di un procedimento incidentale ai fini
          della   sospensione   dell'esecuzione  dell'atto  impugnato
          disposta  mediante  provvedimento  motivato,  con efficacia
          temporale  limitata a non oltre la decisione di primo grado
          e  con  obbligo  di  fissazione della udienza entro novanta
          giorni;
                i) disciplina  dell'assistenza  tecnica  delle  parti
          diverse   dall'amministrazione  avanti  agli  organi  della
          giustizia  tributaria  ad  opera  di  avvocati, procuratori
          legali,   dottori   commercialisti,   ragionieri  e  periti
          commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di
          rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia
          tributaria  iscritti  in  albi  o ruoli o elenchi istituiti
          presso  l'intendenza  di finanza competente per territorio;
          previsione     dell'assistenza    delle    parti    diverse
          dell'amministrazione  ad  opera  di  avvocati,  procuratori
          legali,   dottori   commercialisti,   ragionieri  e  periti
          commerciali  iscritti  nell'apposito  albo,  consulenti del
          lavoro,  consulenti  tributari, ovvero mediante procuratore
          generale   o   speciale   nei   procedimenti  davanti  alle
          commissioni  tributarie  ai  sensi della lettera b); regime
          delle   spese   processuali  in  base  al  principio  della
          soccombenza; previsione della facolta' dell'amministrazione
          di  affidare  il  patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel
          giudizio di secondo grado;
                l) previsione    dell'esecuzione    coattiva    delle
          decisioni anche a carico dell'amministrazione soccombente;
                m) attribuzione  al  presidente  della  commissione o
          della  sezione  della  competenza a dichiarare la manifesta
          inammissibilita'   del  ricorso,  nonche'  la  sospensione,
          l'interruzione  e  l'estinzione  del  processo  con decreto
          soggetto a reclamo;
                n) istituzione  di  un  organo  di  presidenza  della
          giustizia   tributaria   composto   da  tre  presidenti  di
          commissione  o di sezione e da tre giudici, che scelgono il
          presidente  dell'organo  di  presidenza tra i presidenti di
          commissione  o  di  sezione,  eletti  da tutti i componenti
          delle  nuove  commissioni  tributarie  con  voto personale,
          diretto  e  segreto, con la determinazione dei requisiti di
          eleggibilita',  del  regime  delle incompatibilita' e della
          durata   della  carica  dei  suoi  componenti  secondo  gli
          analoghi  principi  in vigore per i componenti degli organi
          di    autogoverno    delle    magistrature    ordinaria   e
          amministrativa;
                o) affidamento   all'organo   di   presidenza   della
          giustizia   tributaria   di   competenza   deliberativa   a
          verificare i requisiti di eleggibilita' dei suoi componenti
          elettivi  ed  a  decidere i reclami attinenti alle relative
          elezioni, nonche' sul conferimento degli uffici direttivi e
          sui  provvedimenti  di  nomina,  assegnazione di funzioni e
          decadenza  e  in  materia disciplinare dei componenti delle
          nuove commissioni tributarie;
                p) previsione   di   disposizioni   in   materia   di
          responsabilita'  civile  dei  componenti  delle commissioni
          tributarie;
                q) istituzione   di   un  contingente  del  personale
          indicato  all'art.  10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358,
          delle  segreterie  degli organi di giustizia tributaria con
          una  dotazione organica complessivamente adeguata al carico
          di  lavoro  dei  servizi  e allo svolgimento della funzione
          ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente
          assegnati    gli    appartenenti    ad    analoghi    ruoli
          dell'amministrazione  finanziaria  attualmente  in servizio
          presso  le  commissioni tributarie, con la previsione della
          riduzione    delle   piante   organiche   dei   contingenti
          dell'amministrazione  finanziaria,  contestualmente  ed  in
          corrispondenza  delle  unita'  che  saranno  trasferite  al
          contingente  suddetto.  Al fine di assicurare l'uniformita'
          di  trattamento  con  il personale delle segreterie e delle
          cancellerie   degli  altri  organi  giurisdizionali  potra'
          essere  prevista,  ove piu' favorevole, l'attribuzione, con
          decorrenza  dalla  data  di entrata in funzione delle nuove
          commissioni  tributarie, delle indennita' di cui alla legge
          22 giugno  1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante
          la  produttivita'  di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
          decreto-legge  19 dicembre  1984,  n.  853, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio  1985, n. 17, del
          compenso  incentivante  base di cui all'art. 10 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e
          di  qualsiasi  altro  compenso o indennita' incentivante la
          produttivita';
                r) automazione    dei    servizi    del   contenzioso
          tributario,    con   utilizzazione   dell'informatica   con
          particolare  riferimento  alla  formazione  dei ruoli ed al
          collegamento   con   gli   uffici   centrali  e  periferici
          dell'amministrazione finanziaria;
                s) attribuzione    al   servizio   del   contenzioso,
          nell'ambito  di  ciascun  dipartimento  del Ministero delle
          finanze, della competenza a:
                  1)  formulare,  eventualmente  sentita l'Avvocatura
          generale  dello  Stato,  indirizzi  agli  uffici in tema di
          difesa  dell'amministrazione  finanziaria,  sulle questioni
          oggetto  di controversie pendenti, di rilevante interesse o
          di ricorrente frequenza;
                  2) esaminare l'attivita' di rappresentanza e difesa
          dell'amministrazione svolta dagli uffici;
                  3)  rilevare  con  criteri di sistematicita', anche
          avvalendosi  del sistema informativo, i motivi maggiormente
          ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti
          di  accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni
          di  sanzioni  o  avverso  il  ruolo ed altri provvedimenti,
          compreso  quello  della reiezione dell'istanza di rimborso,
          elaborando   conseguentemente   direttive  per  gli  uffici
          nonche'  formulando  proposte  concernenti  anche modifiche
          legislative;
                  4)  effettuare  rilevazioni statistiche relative ai
          processi  pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed
          elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;
                t) previsione  di disposizioni per la richiesta della
          trattazione  e  la costituzione in giudizio con il rispetto
          delle  norme  sulla  assistenza tecnica in applicazione del
          criterio  direttivo  di  cui  alla lettera i), innanzi alle
          nuove  commissioni  tributarie,  dei ricorsi pendenti, alla
          data   di  entrata  in  funzione  dei  nuovi  organi  della
          giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          636,  nonche'  previsione della estinzione del giudizio nel
          caso  di  mancata presentazione nei termini dell'istanza di
          trattazione;
                u) previsione che per i processi pendenti avanti alle
          corti   d'appello  alla  data  di  emanazione  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  presente  articolo  continuino ad
          applicarsi  le  norme  vigenti  alla  stessa  data e che la
          medesima   disposizione   si  applichi  anche  ai  processi
          pendenti   alla   stessa   data  davanti  alla  commissione
          tributaria  centrale,  sempreche' sia presentata istanza di
          trattazione,  secondo  quanto  previsto nella lettera t), e
          che  in  detta  istanza  non sia richiesto l'esame da parte
          della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice
          di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria
          centrale  deve  trattare ad esaurimento i processi entro il
          31 dicembre 1995;
                v) adeguamento   con   decreto   del  Ministro  delle
          finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia
          e    giustizia,   del   numero   delle   sezioni,   nonche'
          determinazione    del   compenso   mensile   spettante   ai
          presidenti,   ai   presidenti   di  sezione  e  agli  altri
          componenti  degli  organi giurisdizionali tributari secondo
          criteri   uniformi  che  tengano  conto  delle  funzioni  e
          dell'attivita'  svolta  nonche'  delle  spese sostenute per
          l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni
          diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;
                z) revisione    della    disciplina   dell'iscrizione
          provvisoria  a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle
          imposte  accertate,  coordinandola con la previsione di due
          gradi del giudizio.
              2.  I  decreti  legislativi di cui al presente articolo
          saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di
          concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.
          Entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  invia  il  testo dei decreti
          legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui
          all'art.  17,  terzo  comma, della legge 9 ottobre 1971, n.
          825,  nella  composizione  stabilita  dall'art. 1, comma 4,
          della  legge  29 dicembre  1987,  n.  550,  esprime,  entro
          sessanta giorni, il proprio parere.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato  in lire 170 miliardi annui a decorrere
          dall'anno  1993,  si  fa  fronte mediante utilizzo di quota
          parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 17, 21 e 22 del
          decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n.  545,  recante
          "Ordinamento   degli   organi   speciali  di  giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in  attuazione  della delega al Governo contenuta nell'art.
          30  della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.:
              "Art.   17   (Composizione).   -  1.  Il  consiglio  di
          presidenza  della  giustizia  tributaria  e' costituito con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro  delle  finanze,  ed  ha  sede  in  Roma presso il
          Ministero delle finanze.
              2.  Il  consiglio  di  presidenza e' composto da undici
          componenti  eletti  dai  giudici  tributari  e  da  quattro
          componenti  eletti  dal  Parlamento,  due  dalla Camera dei
          deputati  e  due  dal Senato della Repubblica a maggioranza
          assoluta  dei  rispettivi  componenti,  tra i professori di
          universita'  in  materie  giuridiche o i soggetti abilitati
          alla   difesa   dinanzi  alle  commissioni  tributarie  che
          risultino  iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali da
          almeno dodici anni.
              2-bis.  Il  consiglio di presidenza elegge nel suo seno
          il presidente e due vicepresidenti.
              2-ter.  I  componenti del consiglio di presidenza della
          giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
          carica,  non  possono esercitare attivita' professionale in
          ambito  tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile
          di  interferire  con  le funzioni degli organi di giustizia
          tributaria.
              3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
          da   tutti   i   componenti  delle  commissioni  tributarie
          provinciali  e  regionali  con  voto  personale,  diretto e
          segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.
              4. (Comma abrogato).".
              "Art.  21  (Elezione del consiglio di presidenza). - 1.
          Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i
          tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e
          sono   indette  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  almeno  trenta giorni prima della data stabilita.
          Esse  si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore
          21.
              2.  Per  l'elezione  dei  componenti  del  consiglio di
          presidenza  e'  istituito presso il Ministero delle finanze
          l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di
          commissione  tributaria  regionale  o  provinciale  che  lo
          presiede  e da due giudici tributari, nominati dal Ministro
          delle finanze.
              2-bis.  Le  operazioni elettorali si svolgono presso le
          sedi  delle  commissioni  provinciali  e regionali e presso
          ciascuna  di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale,
          che  assicura  l'espletamento  delle  operazioni  di  voto,
          composto  dal  presidente  della  commissione  o  da un suo
          delegato,  che  lo  presiede,  e  da  due giudici tributari
          nominati  dal  presidente  delle rispettive commissioni. Il
          voto viene espresso presso la sede della commissione presso
          la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.
              "Art. 22 (Votazioni). - 1. (Comma abrogato).
              2. (Comma abrogato).
              3. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu'
          di  sei  candidati. Le schede devono essere preventivamente
          controfirmate  dai  componenti  dell'ufficio  elettorale ed
          essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
              4.  L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza
          sulle  contestazioni  sorte  durante  le operazioni di voto
          nonche'  su  quelle  relative  alla validita' delle schede,
          dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
              5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di
          scrutinio  e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che
          provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima
          convocazione.".
              -   La   legge   23 dicembre   2000,  n.  386,  recante
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          30 ottobre   2000,   n.  311,  recante  differimento  della
          decorrenza  dei  termini  per  il  rinnovo del Consiglio di
          presidenza  della giustizia tributaria" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301.
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  16-quater  del
          decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   recante
          "Disposizioni  urgenti  in  tema  di accise, di gasolio per
          autotrazione,  di  smaltimento  di  oli  usati, di giochi e
          scommesse,  nonche'  sui  rimborsi  IVA,  sulla pubblicita'
          effettuata  con  veicoli,  sulle contabilita' speciali, sui
          generi  di  monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
          sulla  giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
          nazionale  della riscossione dei tributi e su contributi ad
          enti  ed associazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre  2001,  n.  301  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge  27 febbraio  2002,  n.  16,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 febbraio 2002, n.
          49:
              "Art.    16-quater    (Interventi    per    l'ulteriore
          potenziamento  della giustizia tributaria). - 1. Il decreto
          legislativo  31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni
          sull'ordinamento  degli  organi  speciali  di giurisdizione
          tributaria    e   sull'organizzazione   degli   uffici   di
          collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  8,  comma  1,  lettera  c), concernente
          l'incompatibilita'   con   l'esercizio  delle  funzioni  di
          componente  delle  commissioni  tributarie per i dipendenti
          dell'amministrazione   finanziaria,   le  parole  da:  "del
          Dipartimento  delle  entrate"  fino alla fine della lettera
          sono   sostituite  dalle  seguenti:  "delle  Agenzie  delle
          entrate,  delle  dogane e del territorio, di cui al decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,   e  successive
          modificazioni";
                b) nell'art.    11,    che   disciplina   la   durata
          dell'incarico  dei componenti delle commissioni tributarie,
          al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
          casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e
          delle  finanze puo' disporre, su richiesta del consiglio di
          presidenza   della  giustizia  tributaria,  l'anticipazione
          nell'assunzione  delle  funzioni, ai sensi del quarto comma
          dell'art.  10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12";
                c) nell'art.  17,  concernente  la  composizione  del
          consiglio  di  presidenza  della giustizia tributaria, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
              "2.  Il  consiglio  di presidenza e' composto da undici
          componenti  eletti  dai  giudici  tributari  e  da  quattro
          componenti  eletti  dal  Parlamento,  due  dalla Camera dei
          deputati  e  due  dal Senato della Repubblica a maggioranza
          assoluta  dei  rispettivi  componenti,  tra i professori di
          universita'  in  materie  giuridiche o i soggetti abilitati
          alla   difesa   dinanzi  alle  commissioni  tributarie  che
          risultino  iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali da
          almeno dodici anni";
                  2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
              "2-ter.  I componenti del consiglio di presidenza della
          giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
          carica,  non  possono esercitare attivita' professionale in
          ambito  tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile
          di  interferire  con  le funzioni degli organi di giustizia
          tributaria";
                d) nell'art.  22,  comma  3, concernente le votazioni
          per  l'elezione  del  consiglio  di presidenza, prima delle
          parole:    "Le   schede   devono   essere   preventivamente
          controfirmate",  e'  inserito il seguente periodo: "Ciascun
          elettore  puo'  esprimere  il  voto  per  non  piu'  di sei
          candidati";
                e) nell'art. 24, comma 1, concernente le attribuzioni
          del  consiglio  di  presidenza  della giustizia tributaria,
          dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
                  "m-bis)    dispone,    in   caso   di   necessita',
          l'applicazione   di  componenti  presso  altra  commissione
          tributaria  o  sezione  staccata,  rientrante  nello stesso
          ambito regionale, per la durata massima di un anno;".
              2.  Dalle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del
          decreto   legislativo   31 dicembre   1992,  n.  545,  come
          modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri
          aggiuntivi   a   carico  del  bilancio  dello  Stato.  Sono
          conseguentemente  ridotte  le indennita' di cui all'art. 27
          del  citato  decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti
          ai  componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
          entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto-legge, sono
          adottate  le  disposizioni  occorrenti per l'attuazione del
          presente  articolo,  per  la  determinazione del modello di
          scheda  elettorale  e per il coordinamento della disciplina
          in  materia di componente del consiglio di presidenza della
          giustizia    tributaria    con   quella   in   materia   di
          incompatibilita'  con l'esercizio delle funzioni di giudice
          tributario.  Entro i successivi novanta giorni sono indette
          le  elezioni  per  il  rinnovo  del consiglio di presidenza
          della giustizia tributaria.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  107,  reca  "Regolamento  di  organizzazione del
          Ministero  delle  finanze", ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  21 novembre 2001 reca "Individuazione e disciplina
          degli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per
          le  politiche  fiscali",  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 marzo 2002, n. 63.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  55  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59",  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il ministero dell'economia e delle finanze;
                  il ministero delle attivita' produttive;
                  il  ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                  il  ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                  il ministero della salute;
                b) sono soppressi:
                  il  ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il ministero delle finanze;
                  il   ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il ministero del commercio con l'estero;
                  il dipartimento per il turismo della presidenza del
          Consiglio dei ministri;
                  il ministero dell'ambiente;
                  il ministero dei lavori pubblici;
                  il ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei ministri;
                  il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il ministero della sanita';
                  il  dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei ministri;
                  il ministero della pubblica istruzione;
                  il   ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  ministro  e  il  ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          ministro  della  giustizia e ministero della giustizia e il
          ministro  e il ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al   comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e  motivate
          esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro  competente,  puo',  con  proprio
          decreto,  differire  o  gradualizzare temporalmente singoli
          adempimenti   od   atti,   relativi   ai   procedimenti  di
          riorganizzazione dei ministeri.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli  35 e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.  Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
          Ministero  dell'ambiente  e' disposto ai sensi dell'art. 4,
          comma  2,  del  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143
          contestualmente  alla emanazione del decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
              9.  All'art.  46,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome" sono sostituite dalle parole "per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. 2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. - 4-bis. (Omissis).".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  2, del decreto
          legislativo  31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note
          alle premesse.