IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.  139,
che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle
modalita' di svolgimento del corso biennale  di  formazione  iniziale
del personale della carriera prefettizia; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo,  che
fissa in 9 mesi la durata del tirocinio operativo presso le strutture
centrali dell'amministrazione dell'interno, nell'ambito del corso  di
formazione iniziale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica, del 10 settembre  1980,  istitutivo
della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno; 
  Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli
atti normativi, reso nell'adunanza dell'11 marzo 2002; 
  Effettuata  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
           Articolazione del corso di formazione iniziale 
 
  1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia
sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale,
della  durata  di  due  anni,  organizzato  dalla  Scuola   Superiore
dell'Amministrazione dell'interno, di seguito denominata "Scuola". 
  2. Il corso di formazione iniziale si articola in periodi alternati
di formazione teorico-pratica e di  tirocinio  operativo  secondo  il
programma definito dal comitato direttivo della Scuola,  su  proposta
del direttore della stessa, ed e' mirato a promuovere  la  cultura  e
l'etica istituzionale,  nonche'  a  rafforzare  le  attitudini  e  le
capacita'   professionali   proprie   delle    specifiche    funzioni
dirigenziali attribuite ai funzionari della carriera prefettizia. 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto 
          dall'amininistrazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore  e,
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo del comma 3  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          il seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  19
          maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia di rapporto di
          impiego del personale della carriera prefettizia,  a  norma
          dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999,  n.  266",  e'  il
          seguente: 
              "Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del
          Ministro dell'interno, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le
          modalita' di svolgimento del corso di  formazione  iniziale
          della durata di due anni, articolato in  periodi  alternati
          di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo,  di
          valutazione dei partecipanti al termine del primo anno  del
          corso ai fini del superamento  del  periodo  di  prova,  di
          risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',
          nonche' i criteri  di  determinazione  della  posizione  in
          ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 
              2. Al termine del biennio  di  formazione  iniziale  il
          funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad
          un ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi
          di servizio indicate  dall'amministrazione  ai  fini  della
          copertura, l'assegnazione e' effettuata in  relazione  alla
          scelta manifestata da ciascun funzionario secondo  l'ordine
          di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il  periodo
          minimo di permanenza nella sede di prima  assegnazione  non
          puo' essere inferiore a due anni". 
              -  Il  testo  dell'art.  7,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia
          di  rapporto  di  impiego  del  personale  della   carriera
          prefettizia, a norma dell'art. 10  della  legge  28  luglio
          1999, n. 266", e' il seguente: 
              "1.  Il  passaggio  alla  qualifica   di   viceprefetto
          avviene,  con  cadenza  annuale,  nel  limite   dei   posti
          disponibili  al  31  dicembre  di   ogni   anno,   mediante
          valutazione  comparativa  alla   quale   sono   ammessi   i
          viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e  sei  mesi  di
          effettivo servizio dall'ingresso in  carriera  che,  avendo
          svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso
          le  strutture  centrali  dell'amministrazione  dell'interno
          nell'ambito  del  corso  di  formazione  iniziale  di   cui
          all'art. 5,  hanno  prestato  servizio  presso  gli  uffici
          territoriali del Governo per  un  periodo  complessivamente
          non inferiore a tre anni". 
              - Il decreto del Ministro dell'interno di concerto  con
          il Ministro della funzione pubblica del 10  settembre  1980
          reca:     "Istituzione     della      Scuola      superiore
          dell'Amministrazione dell'interno". 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 287,  recante  il  "Riordino  della  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione
          del personale  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59",  e'  il
          seguente: 
              "Art. 9 (Estensione di disciplina alla Scuola superiore
          dell'Amministrazione dell'interno).  -  1.  Per  la  Scuola
          superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita  con
          decreto    interministeriale     10     settembre     1980,
          l'organizzazione interna e il suo  funzionamento,  comprese
          le modalita' di attribuzione degli incarichi temporanei  di
          insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti
          con deliberazione del direttore della  Scuola,  sulla  base
          dei criteri generali stabiliti dal  Ministro  dell'interno.
          Resta  affidata  alla  determinazione   del   Ministro   la
          composizione del comitato direttivo della Scuola. 
              2.    Le    attivita'    della     Scuola     superiore
          dell'Amministrazione dell'interno possono  svolgersi  anche
          in favore del personale di altre amministrazioni  pubbliche
          nazionali ed estere, nonche' in favore di giovani  laureati
          per  stimolarne  la  cultura  istituzionale   e   favorirne
          l'ingresso nel mondo del lavoro.  A  tale  fine  essa  puo'
          associarsi,   convenzionarsi,   costituire    consorzi    e
          promuovere attivita'  di  partenariato  con  istituzioni  e
          societa',  pubbliche  e  private,  nazionali   ed   estere,
          operanti nel  campo  dell'alta  formazione,  anche  per  lo
          svolgimento di attivita' di ricerca e studio".