IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,    concernente
l'ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta
funzioni di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1983,
n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  197,  recante
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo  1992,  n.  216,  in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo  della
Polizia di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 53; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 24-quater del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.   335   del   1982,   inserito
dall'articolo 2 del decreto  legislativo  n.  53  del  2001,  occorre
individuare con apposito regolamento le modalita' di svolgimento  del
concorso  per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo   dei
sovrintendenti della Polizia di Stato, le  categorie  dei  titoli  da
ammettere a valutazione ed i punteggi da  attribuire  a  ciascuna  di
esse, la composizione della commissione d'esami, nonche' le modalita'
di svolgimento dei corsi di formazione professionale ed i criteri per
la formazione delle graduatorie di fine corso; 
  Ritenuto di dover procedere ad una compiuta  disciplina  di  quanto
teste' richiamato; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere delle Organizzazioni  Sindacali  del  personale
della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 333.A/9806.E.2.3 del 3 luglio 2002; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                          Bando di concorso 
  1. Il concorso di cui all'articolo 24-quater, comma 1,  lettera  a)
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,
e' indetto con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale  del
personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati: 
    a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi  disponibili  a
livello provinciale; 
    b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; 
    c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; 
    d) le categorie di titoli ammessi a  valutazione  ed  i  punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse; 
    e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sul  l'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  testo  dell'art.  24-quater  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  e'  il
          seguente: 
              "Art.   24-quater    (Immissione    nel    ruolo    dei
          sovrintendenti). 1. L'accesso alla qualifica  iniziale  del
          ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene: 
                a) nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno per titoli e superamento di un successivo corso  di
          formazione professionale, della durata non inferiore a  tre
          mesi, riservato agli assistenti capo  che  ricoprono,  alla
          predetta data, una  posizione  in  ruolo  non  inferiore  a
          quella compresa entro il doppio  dei  posti  riservati  per
          tale concorso; 
                b) nel limite del restante  quaranta  per  cento  dei
          posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante
          concorso interno per titoli ed esame  scritto,  consistente
          in risposte  ad  un  questionario,  articolato  su  domande
          tendenti  ad  accertare   prevalentemente   il   grado   di
          preparazione   professionale,   e   successivo   corso   di
          formazione professionale, della durata non inferiore a  tre
          mesi, riservato al  personale  del  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti che abbia compiuto  quattro  anni  di  effettivo
          servizio. 
              2. Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
          data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle
          domande: 
                a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un  giudizio
          complessivo non inferiore a buono; 
                b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              3.   Per   l'ammissione   al   corso   di    formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), a  parita'  di
          punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,   l'anzianita'   di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
          la formazione della graduatoria  del  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b), a parita'  di  punteggio,  prevalgono,
          nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di   qualifica,
          l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              4. Gli assistenti capo ammessi al corso  di  formazione
          del concorso di cui al comma  1,  lettera  a)  e  vincitori
          anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo  comma,
          indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla  graduatoria  di
          quest'ultimo concorso. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai
          partecipanti del concorso di cui al comma  1,  lettera  a),
          risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi  conseguiti.
          Quelli non coperti per l'ammissione al corso di  formazione
          professionale di cui all'art. 1, lettera a), sono devoluti,
          fino alla data di inizio del relativo corso di  formazione,
          agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare, ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento  del  concorso,  le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a  valutazione  e  i  punteggi  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse,  la  composizione   della   commissione
          d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei  corsi  di
          cui al  comma  1  e  i  criteri  per  la  formazione  delle
          graduatorie di fine corso. 
              7. I frequentatori che al termine dei corsi di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono la  nomina  a  vice  sovrintendente  nell'ordine
          determinato dalla rispettiva graduatoria finale del  corso,
          con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo
          a quello nel quale si sono  verificate  le  vacanze  e  con
          decorrenza economica dal giorno  successivo  alla  data  di
          conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di
          cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i  vincitori
          del concorso di cui alla successiva lettera b)". 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, e' il seguente: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
          legge prevista dalla Costituzione, per le  quali  le  leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione dei decreti ministeriali di natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
          Nota all'art. 1: 
              - Per il testo  dell'art.  24-quater  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda
          in note alla premessa.