IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  3,  comma  1, lettera c), della legge 14 gennaio
1994, n. 20;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e
l'emissione  delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con
decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524;
  Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Ritenuto  di dover modificare il comma 2 dell'articolo 7 del citato
decreto ministeriale n. 524 del 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. ACG/6/DGT/19893 del 20 giugno 2002;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento recante norme per la
fabbricazione  e  l'emissione  delle  monete metalliche in lire ed in
euro,  adottato  con  decreto  ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, e'
sostituito dal seguente:
  "2.  La gestione e la custodia di detti materiali e' affidata ad un
funzionario  del  Dipartimento  del tesoro nominato con provvedimento
del  Direttore  generale  del  tesoro.  Detto  funzionario  assume la
qualifica di magazziniere consegnatario e risponde ad ogni effetto al
Direttore  generale  del tesoro del regolare espletamento dei compiti
affidatigli.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 6 agosto 2002
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2002
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 6 Economia e finanze, foglio n. 36
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  7  del  decreto
          ministeriale  5  agosto  1999,  n. 524 (Regolamento recante
          norme  per  la  fabbricazione  e  l'emissione  delle monete
          metalliche  in  lire e in euro) come modificato dal decreto
          qui pubblicato e' riportato nelle note all'art. 1.
          Note alle premesse:
              -  La  legge  20  aprile  1978,  n. 154, concernente la
          costituzione  della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto
          Poligrafico dello Stato, e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 6 maggio 1978, n. 124.
              -  Il  testo  del  comma  3 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  Il  testo  della  lettera c) del comma 1 dell'art. 3
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
          di  giurisdizione  e controllo della Corte dei conti) e' il
          seguente:
              "1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
          dei  conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
          aventi forza di legge:
                a)-b) Omissis;
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d)-l) Omissis.".
              -  Il  testo  dell'art.  23  del decreto legislativo 30
          luglio   1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.".
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165  (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
          alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)  e' il
          seguente:
              "Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
          1993,   come  sostituito  prima  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo,  n.  470  del 1993 poi dall'art. 3 del decreto
          legislativo  n.  80  del  1998 e successivamente modificato
          dall'art.  1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
          Gli  organi  di Governo esercitano le funzioni di indirizzo
          politico-amministrativo,   definendo  gli  obiettivi  ed  i
          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
          nello   svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano  la
          rispondenza  dei  risultati dell'attivita' amministrativa e
          della  gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
          in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
              -  Per il testo del comma 2 dell'art. 7 del gia' citato
          decreto  ministeriale n. 524/1999, si veda in nota all'art.
          1.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  nuovo  testo dell'art. 7 del gia' citato decreto
          ministeriale   n.   524/1999,   a  seguito  della  modifica
          apportata dal presente articolo, e' il seguente:
              "Art.   7.  -  1.  I  materiali  di  creazione  per  la
          fabbricazione  delle  monete  sono  custoditi  in  appositi
          armadi blindati del magazzino di custodia presso la sezione
          Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, munito
          di  porta blindata con due serrature di sicurezza a diversi
          congegni  di  apertura,  le  cui chiavi sono tenute una dal
          magazziniere  consegnatario  e  una  dalla  direzione della
          sezione Zecca.
              2.  La  gestione  e  la  custodia di detti materiali e'
          affidata  ad  un  funzionario  del  Dipartimento del tesoro
          nominato  con  provvedimento  del  Direttore  generale  del
          tesoro.   Detto   funzionario   assume   la   qualifica  di
          magazziniere  consegnatario  e  risponde ad ogni effetto al
          Direttore generale del tesoro del regolare espletamento dei
          compiti affidatigli.
              3.  Nel  magazzino di custodia vengono, in particolare,
          custoditi  i  punzoni,  le  matrici,  i  cuscinetti e tutto
          quanto occorre per la produzione dei conii; sono, altresi',
          custoditi  i  conii  che  possono  ancora  servire  per  la
          monetazione.
              4.  Nello  stesso  magazzino  di  custodia  o  in altro
          magazzino  egualmente  dotato  di  porta  a due serrature a
          differenti   congegni,  le  cui  chiavi  sono  tenute  come
          prescritto  al  primo  comma  del  presente articolo, viene
          altresi'   custodito  ogni  altro  materiale  di  creazione
          necessario  per  la  fabbricazione  delle  altre produzioni
          sottoposte a controllo, a norma del precedente art. 3.
              5.  Le richieste di allestimento dei suddetti materiali
          pervengono    dalla    direzione    della   sezione   Zecca
          dell'Istituto   Poligrafico   e   Zecca   dello   Stato  al
          magazziniere  consegnatario  che  provvede  alle  procedure
          tecnico amministrative.
              6.   Le  ordinazioni  di  allestimento  debbono  essere
          numerate  progressivamente per anno di produzione e debbono
          contenere   tutte  le  indicazioni  relative  al  tipo  dei
          punzoni,  delle  matrici,  del  punzone riproduttore, delle
          virole e dei cuscinetti da fabbricare.
              7.  Le richieste di prelevamento dei suddetti materiali
          per  la  punzonatura  dei  conii pervengono al magazziniere
          consegnatario   dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
          Stato,  che  ne invia copia al responsabile dell'ufficio di
          vigilanza e controllo.".