IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed
in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e
l'esercizio  di  giochi  di  abilita'  e di concorsi pronostici per i
quali  corrisponda  una  ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
  Visto  l'articolo  16  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro,
e'  stata  istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula
101";
  Visto  l'articolo  12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n.
383;
  Visto l'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
  Considerata  l'opportunita'  di  incrementare  le  entrate erariali
attraverso la modifica del regolamento della scommessa "Formula 101",
cosi' da consentirne, tra l'altro, una periodicita' settimanale;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-12141/UCL del 10 luglio 2002;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Modifica della scommessa "Formula 101"
  1.  L'articolo  10  del decreto 2 agosto 1999, n. 278 e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 10 (Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore). - 1.
E'  istituita  la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101 ,
collegata  alle  gare  automobilistiche internazionali del Campionato
Mondiale  di  Formula Uno, organizzate dalla Federation International
de  l'Automobile  -  F.I.A.  ed  alle gare dei Campionati Mondiali di
Motociclismo,   organizzate   dalla   Federation   International   de
Motociclisme - F.I.M.".
  2.  All'articolo  11  del  citato  decreto  n.  278  del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.   L'esercizio   della  scommessa  denominata  "Formula  101  e'
riservato    al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  L'accettazione  delle  scommesse  e'  affidata,  sulla base di
apposita  convenzione  da  concludersi  nel  rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici,
concorsi  pronostici  e  lotto  che  operano  sull'intero  territorio
nazionale,  avvalendosi  di  una  rete di ricevitorie collegate ad un
sistema  di  automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
attribuire,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  e ai sensi
dell'articolo  12  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, ulteriori
concessioni  a  soggetti  diversi  da  quelli  menzionati nel periodo
precedente.";
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Le  iniziative  pubblicitarie  e  promozionali della scommessa
assunte  dai  singoli  concessionari  sono sottoposte alla preventiva
autorizzazione   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.   Il   coordinamento  organizzativo  della  pianificazione  dei
calendari,  dell'ottenimento  dei  dati  e  delle  notizie  ufficiali
necessari  all'effettuazione  del gioco e alla sua promozione a mezzo
stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la
Federation  Internationale  de  l'Automobile - F.I.A. e la Federation
International    de    Motociclisme   -   F.I.M.   vantano   diritti,
dell'acquisizione  dei  risultati ufficiali delle gare, anche ai fini
delle  scommesse  di cui all'articolo 10, relative alle medesime gare
automobilistiche  di  Formula  Uno  e  motociclistiche, e' riservato,
tramite  apposite  convenzioni,  alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad
altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attivita'
previste  dal  presente decreto. La determinazione dell'ammontare del
montepremi  e  dell'importo  delle  vincite  sono effettuate mediante
l'integrazione  del  sistema  attivato  per la gestione del lotto, ai
sensi  dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n.  557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133.";
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Qualora  la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto
allo  svolgimento  delle attivita' previste dal presente decreto, gli
accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti
all'approvazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  -  al  fine  di
verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte
le  attivita'  necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula
101  ,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente  capo.  Tale
approvazione  e'  condizione  necessaria  per  l'avvio della raccolta
delle scommesse.".
  3.  L'articolo 12 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  12  (Caratteristiche  della  scommessa).  1.  - La scommessa
"Formula  101  consiste,  a  seconda  del  tipo di gara oggetto della
scommessa,  nel  pronosticare  le  prime  otto vetture o motociclette
classificate,  secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare
del  Campionato  Mondiale  di Formula Uno o nelle gare dei Campionati
Mondiali  di  Motociclismo.  L'ordine  di  arrivo, riferito al numero
ufficiale  che  contraddistingue  le  vetture  o  le motociclette e i
relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, e'
quello  stabilito  nei  termini  previsti dal regolamento F.I.A. o da
quello   F.I.M.   in   vigore.   L'ordine  di  arrivo  e'  pubblicato
nell'apposito  notiziario  prodotto  dalla  F.I.A.  o  dalla F.I.M. e
trasmesso    agli   altri   concessionari   dell'accettazione   della
scommessa.".
  4.  L'articolo 13 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 13 (Modalita' di scommessa). - 1. Ad ogni posizione di arrivo
correttamente pronosticata viene attribuito un punto.
  2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una
motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per
qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, e'
considerata,  ai  fini  della  determinazione  dei  vincenti,  ultima
arrivata.
  3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico e' determinato dalla
somma  delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo
realizzabile e' pari a "8 .
  4.  Nel caso di parita' dell'ordine di arrivo di due o piu' vetture
o  di  due  o piu' motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di
arrivo  ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno
considerati   tutti   gli   ordini  d'arrivo  formati  da  vetture  o
motociclette   classificate   tra  la  prima  e  l'ottava  posizione,
attribuendo  a  ciascuna  di  esse  un  punto. Qualora, per qualsiasi
motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica
un  numero  di  vetture  o di motociclette inferiore a otto si terra'
conto,  per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della
determinazione  dei  vincenti,  del  numero  delle  vetture  o  delle
motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il
maggior numero di giri.
  5.  Il  montepremi  e' costituito dal 38 per cento della raccolta e
destinato  a  tre  categorie  di  vincita:  ORO, ARGENTO E BRONZO cui
corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.
  6.  Il  montepremi  e' ripartito fra le tre categorie anzidette nel
modo seguente:
    a) quaranta per cento alla categoria ORO;
    b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;
    c) trenta per cento alla categoria BRONZO.
  6-bis.  L'importo  destinato alle vincite di ogni singola categoria
viene  suddiviso  in  parti  uguali  fra  le  colonne  vincenti della
relativa categoria.
  7.  In  nessun  caso la quota unitaria di una determinata categoria
puo'  essere  minore  della  quota  unitaria  della o delle categorie
inferiori.  A  tal  fine  gli  importi  destinati a tali categorie si
sommano  ed  il  risultato  si  divide  per  il  numero delle colonne
vincenti nelle singole categorie.
  8.  In  mancanza  di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il
relativo   montepremi   andra'   ad   accumularsi  con  quello  della
corrispondente categoria della scommessa successiva e cosi' fino alla
scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti
categorie.
  9.  Nell'ultima  scommessa annuale di "Formula 101 , qualora non si
realizzi  punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo
montepremi   unitamente   all'importo  proveniente  dalle  precedenti
scommesse  per  la  stessa  categoria viene cumulato con quello delle
altre  categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti,
fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.
  10.  In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il
giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere
richiesto,  a  pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di
annullamento.  Il rimborso e' effettuato dal ricevitore presso cui e'
stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.".
  5.  All'articolo  14  del  citato  decreto  n.  278  del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte
dal  logo  "Formula  101  prodotte  da ogni concessionario. Le schede
debbono  presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente,
dalla  F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalita'
di gioco.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  La  giocata  minima si compone di due colonne, su ognuna delle
quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle
otto   motociclette   pronosticate   nelle  rispettive  posizioni  di
arrivo.";
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Per  ogni  gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M.
comunicano  agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle
giocate,  nonche'  l'ora  di  chiusura  della raccolta stessa. I dati
relativi  alla  raccolta  di  ciascun  concessionario  devono  essere
memorizzati  e  archiviati  in apposite matrici, custodite con idonee
misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa
che disciplina il gioco pubblico.";
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7. La posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per colonna, per
le  giocate  effettuate  fino  a dieci minuti prima dell'inizio delle
prove  ufficiali  della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a
colonna per le giocate effettuate successivamente.";
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.  Nel  costo  della singola colonna e' compreso l'importo che il
giocatore  e'  tenuto  a  corrispondere, a titolo di rimborso spese e
compenso  al  raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata
fino  a  dieci  minuti  prima dell'inizio delle prove ufficiali della
gara  oggetto  della  scommessa,  e di 0,08 euro a colonna per quelle
giocate successivamente.".
  6.  Il comma 2 dell'articolo 15 del citato decreto n. 278 del 1999,
e' sostituito dal seguente:
  "2.  Inoltre  i  concessionari  predispongono,  su disco ottico, un
archivio  contenente  per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli
scontrini  giocati  e  il numero di colonne sviluppate da ciascuno di
essi.  Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilita'
del  singolo  concessionario,  con  misure di sicurezza approvate dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato. Nelle eventualita' previste dai commi 7 e 8
dell'articolo  13,  detto  archivio  e' recapitato, a cura e sotto la
responsabilita'  del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla
F.I.A. o alla F.I.M.".
  7.  All'articolo  17  del  citato  decreto  n.  278  del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della
scommessa,  ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata
feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate
ed  al  volume  della raccolta di loro competenza, nonche' sulla base
del  notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne
che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati
ricevuti,  la  F.I.A.  o  la F.I.M., entro la stessa giornata feriale
successiva  alla  gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi
vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario
nonche' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1,
sotto  la  propria  responsabilita',  provvede  alla  convalida delle
vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige
il  Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento
delle   vincite   secondo   le  rispettive  modalita'  organizzative,
trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri
di controllo e vigilanza.".
  8.  All'articolo  18  del  citato  decreto  n.  278  del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00
euro  avviene  direttamente  presso  il  punto di gioco dove e' stata
effettuata la giocata.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro
e' eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.";
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Se  uno  o piu' concessionari registrano un saldo negativo tra
l'importo  della  raccolta  e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la
F.I.M.  accreditano  la  somma  necessaria  a consentire il pagamento
delle  vincite.  L'importo  accreditato  e'  detratto dalle somme che
l'erogante  deve  versare alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile
da produrre all'Amministrazione finanziaria.".
  9.  Il comma 2 dell'articolo 20 del citato decreto n. 278 del 1999,
e' sostituito dal seguente:
  "2.  I  raccoglitori  versano  ai  concessionari,  entro  il giorno
successivo  all'emissione  dell'estratto  conto  di  cui  al  comma 2
dell'articolo  19,  il  saldo  a proprio debito, secondo le modalita'
previste dagli accordi stipulati con i concessionari.".
  10. Il comma 3 dell'articolo 21 del succitato decreto e' sostituito
dal seguente:
  "3.   Gli   oneri   per   il  coordinamento  organizzativo  di  cui
all'articolo  11,  comma  6,  da  intendersi come comprensivi di ogni
diritto  a  qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai
sensi  dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
non  possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo
annuo  derivante  dalla  scommessa e possono anche essere corrisposti
detraendoli  per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma
1.".
  11. L'articolo 22 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 22 (Canone di concessione). 1. - Il canone di concessione, di
cui  all'articolo  21,  e'  calcolato per ogni concessionario secondo
percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:
    a) 1o  scaglione  3,00  per  cento  sino a 258.230.000,00 euro di
raccolta annua.".
    b) 2o  scaglione  2,00  per  cento  oltre  258.230.000,00 euro di
raccolta annua.".
  12. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto n. 278 del 1999,
e' sostituito dal seguente:
  "2.  La  F.I.A.  e  la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta
unica  e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo
giorno  successivo  a quello nel quale le gare sportive di rispettiva
competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 6 agosto 2002
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2002
  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 6 Economia e finanze, foglio n. 39
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
          "Disciplina delle attivita' di gioco".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16, comma 1, della
          legge  13  maggio  1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
              "1.  Il  Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
          via   temporanea,   l'accettazione  di  nuove  scommesse  a
          totalizzatore  o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
          diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni
          organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
          da  parte  dei  soggetti  cui  e'  affidata  in concessione
          l'accettazione  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota
          fissa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          8  aprile  1998,  n.  169, e del decreto del Ministro delle
          finanze  2  giugno  1998,  n.  174,  i  quali  a  tale fine
          impiegheranno  sedi,  strutture  e impianti gia' utilizzati
          nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
          nuove  scommesse  nonche'  ad  ogni  altro  tipo  di gioco,
          concorso  pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
          emana  regolamenti  a  norma  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
          e  i  tempi  di  gioco la corresponsione di aggi, diritti e
          proventi  dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
          destinare   agli   organizzatori  delle  competizioni.  Con
          decreto  del  Ministro  delle finanze e' altresi' stabilito
          l'ammontare   del  prelievo  complessivo,  comprensivo  dei
          predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
          superare  il  62  per  cento  delle  somme  giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della legge 18
          ottobre  2001,  n.  383,  recante  "Primi interventi per il
          rilancio    dell'economia",   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248:
              "Art.  12  (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in  materia  di organizzazione e gestione dei giochi, delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate  con  uno  o  piu'  decreti del Presidente della
          Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli  8  e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              2.  I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
          al   comma   1   sono   disciplinati  tenendo  anche  conto
          dell'esigenza   di  razionalizzare  i  sistemi  informatici
          esistenti,   con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia   e   delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
          La  posta  unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze. Le modalita' tecniche dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  emanati ai sensi del
          presente  comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
          legge e regolamentari vigenti.".
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   15-ter   del
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con
          modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16:
              "Art. 15-ter (Disposizioni varie in materia di giochi).
          1.   Restano  fermi  i  poteri,  anche  regolamentari,  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli
          12,  comma  2,  della  legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16,
          comma  1,  secondo,  terzo e quarto periodo, della legge 13
          maggio 1999, n. 133.
              2.  All'art.  12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
          n.  383,  dopo  il secondo periodo e' inserito il seguente:
          "La  posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. ".
              - Il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
          disposizioni  in  tema  di  riforma dell'organizzazione del
          Governo.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri) prevede che
          con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente  conferisca  tale  potere.  Tali  regolamenti
          ministeriali  debbono  essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          ministeriale  2  agosto  1999,  n. 278, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  11 (Esercizio della scommessa). - 1. L'esercizio
          della  scommessa  denominata  "Formula  101 e' riservato al
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato.
              2.  L'accettazione  delle  scommesse e' affidata, sulla
          base  di  apposita  convenzione da concludersi nel rispetto
          della  normativa  nazionale e comunitaria, ai concessionari
          gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che
          operano  sull'intero  territorio  nazionale, avvalendosi di
          una   rete  di  ricevitorie  collegate  ad  un  sistema  di
          automazione  in  tempo  reale. Il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato   puo'   attribuire,  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria  e  ai  sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da
          quelli menzionati nel periodo precedente.
              3.  La  concessione non puo' avere durata superiore a 6
          anni ed e' rinnovabile.
              4.   La   raccolta  delle  giocate  e'  effettuata  dai
          concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.
              5.  Le  iniziative  pubblicitarie  e promozionali della
          scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte
          alla  preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia
          e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato.
              6.  Il coordinamento organizzativo della pianificazione
          dei  calendari,  dell'ottenimento  dei dati e delle notizie
          ufficiali  necessari all'effettuazione del gioco e alla sua
          promozione  a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito
          delle  immagini sulle quali la Federation Internationale de
          l'Automobile  -  F.I.A.  e  la  Federation International de
          Motociclisme  -  F.I.M.  vantano diritti, dell'acquisizione
          dei  risultati  ufficiali  delle  gare, anche ai fini delle
          scommesse  di  cui all'art. 10, relative alle medesime gare
          automobilistiche  di  Formula  Uno  e  motociclistiche,  e'
          riservato,  tramite  apposite  convenzioni,  alla F.I.A. ed
          alla  F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati
          allo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal presente
          decreto.  La determinazione dell'ammontare del montepremi e
          dell'importo   delle   vincite   sono  effettuate  mediante
          l'integrazione  del  sistema  attivato  per la gestione del
          lotto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1994, n. 133.
              7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro
          soggetto  allo  svolgimento  delle  attivita'  previste dal
          presente  decreto,  gli accordi a tale fine stipulati tra i
          predetti  soggetti  sono  sottoposti  all'approvazione  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli di Stato, al fine di verificare che
          essi  consentano  effettivamente lo svolgimento di tutte le
          attivita'  necessarie  alla  realizzazione  della scommessa
          "Formula  101 , secondo le modalita' stabilite dal presente
          capo.   Tale  approvazione  e'  condizione  necessaria  per
          l'avvio della raccolta delle scommesse.".
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
          seguente:
              "Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
              - Il  testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30
          novembre  1993,  n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di
          finanza   pubblica   per   l'anno  1994),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' il
          seguente:
              "1.   Il  Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
          affidare  in  concessione  la  gestione delle lotterie e di
          altri  giuochi  amministrati  dallo Stato mediante appositi
          sistemi  automatizzati  ovvero  mediante l'integrazione del
          sistema  attivato  per  la  gestione del lotto. Il Ministro
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare, con proprio
          decreto,  le modificazioni e le integrazioni occorrenti per
          adeguare   i  regolamenti  delle  lotterie,  alla  gestione
          mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
          ministeriale  n. 278, del 1999, come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              "Art. 14 (Modalita' di accettazione della scommessa). -
          1.   Le   giocate   sono   effettuate   utilizzando  schede
          contraddistinte  dal  logo  "Formula  101  prodotte da ogni
          concessionario.     Le     schede     debbono    presentare
          caratteristiche  comuni,  definite,  rispettivamente, dalla
          F.I.A.  e  dalla  F.I.M.  in  modo  da  garantire identiche
          modalita' di gioco.
              2.  Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente
          individuati dai concessionari.
              3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta
          costituita  dalle  ricevitorie  distribuite  sul territorio
          nazionale  e  abilitate agli altri giochi pubblici, possono
          attivare,  presso  esercizi  o  luoghi  aperti al pubblico,
          nuovi  punti esclusivi di raccolta della scommessa "Formula
          101  ,  in  misura non superiore al 25 per cento del numero
          delle  ricevitorie  delle  proprie  reti  di raccolta. Tali
          nuovi  punti  di  raccolta devono garantire la riservatezza
          dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di
          raccolta della scommessa.
              4.  La  giocata  minima  si  compone di due colonne, su
          ognuna  delle  quali  il  giocatore deve indicare il numero
          delle  otto  vetture o delle otto motociclette pronosticate
          nelle rispettive posizioni di arrivo.
              5.  E'  altresi'  consentita l'effettuazione di giocate
          sistemistiche.  Per  ogni  giocata,  minima o sistemistica,
          viene  rilasciato  un  singolo  scontrino  come ricevuta di
          gioco.
              6.  Per  ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o
          la  F.I.M.  comunicano  agli  altri  gestori  del  gioco il
          periodo   di  raccolta  delle  giocate,  nonche'  l'ora  di
          chiusura  della  raccolta  stessa.  I  dati  relativi  alla
          raccolta    di   ciascun   concessionario   devono   essere
          memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con
          idonee   misure   di  sicurezza,  secondo  le  disposizioni
          previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.
              7.  La  posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per
          colonna,  per  le  giocate  effettuate  fino a dieci minuti
          prima  dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto
          della  scommessa  e  di  1,00 euro a colonna per le giocate
          effettuate successivamente.
              8.   Nel   costo  della  singola  colonna  e'  compreso
          l'importo  che  il  giocatore  e' tenuto a corrispondere, a
          titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a
          0,04  euro  per  ogni  colonna  giocata fino a dieci minuti
          prima  dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto
          della  scommessa,  e  di  0,08  euro  a  colonna per quelle
          giocate successivamente.".
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto 2
          agosto  1999,  n.  278,  come  modificato  dal  decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  15  (Validita'  delle  giocate). - 1. Le giocate
          sono  valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle
          forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici
          siano   state   depositate  negli  archivi  dei  centri  di
          elaborazione  dei  concessionari  ove sono custodite con le
          misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di
          concessione.
              2.  Inoltre  i  concessionari  predispongono,  su disco
          ottico,  un  archivio contenente per ciascuna scommessa gli
          estremi  di  tutti  gli  scontrini  giocati  e il numero di
          colonne  sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve
          essere  conservato,  sotto  la  responsabilita' del singolo
          concessionario,  con  misure  di  sicurezza  approvate  dal
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualita' previste
          dai commi 7 e 8 dell'art. 13, detto archivio e' recapitato,
          a  cura  e  sotto  la responsabilita' del concessionario, a
          seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          ministeriale  2  agosto  1999,  n. 278, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  17  (Bollettino delle vincite). - 1. La F.I.A. o
          la  F.I.M.,  a  seconda  del  tipo  di  gara  oggetto della
          scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la
          giornata  feriale  successiva alla gara, i dati relativi al
          numero  delle  giocate  ed al volume della raccolta di loro
          competenza,  nonche'  sulla  base del notiziario riportante
          l'ordine  d'arrivo,  il  numero  delle  colonne  che  hanno
          realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati
          ricevuti,  la  F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata
          feriale   successiva  alla  gara,  redigono  il  Bollettino
          ufficiale  dei  punteggi vincenti e dei relativi premi e lo
          trasmettono      ad     ogni     concessionario     nonche'
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
              2.  Ogni  concessionario, ricevuto il Bollettino di cui
          al comma 1, sotto la propria responsabilita', provvede alla
          convalida  delle  vincite, realizzate nei punti di raccolta
          della  propria  rete e redige il Bollettino ufficiale delle
          vincite.   Inoltre  provvede  al  pagamento  delle  vincite
          secondo le rispettive modalita' organizzative, trasmettendo
          la  relativa  documentazione  contabile all'Amministrazione
          autonoma  dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio
          dei poteri di controllo e vigilanza.
              3.  Il  Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene
          tutti  gli  elementi  atti  ad  individuare  agevolmente le
          vincite  con il relativo ammontare, il numero delle giocate
          vincenti per ogni singola categoria e' affisso al pubblico,
          presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo
          non inferiore a quindici giorni.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          ministeriale  2  agosto  1999,  n. 278, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  18 (Pagamento delle vincite). - 1. Gli scontrini
          di  gioco  relativi  alle  vincite  sono presentati, per la
          riscossione  del  premio,  entro il termine di decadenza di
          sessanta  giorni  dall'affissione  del Bollettino ufficiale
          dei punteggi vincenti e dei relativi premi.
              2.  Il pagamento delle vincite di importo non superiore
          a  2.300,00  euro  avviene  direttamente presso il punto di
          gioco dove e' stata effettuata la giocata.
              3.  Il  pagamento  delle vincite di importo superiore a
          2.300,00  euro  e'  eseguito  dal concessionario, o da suoi
          delegati.
              4.  Se  uno  o  piu'  concessionari registrano un saldo
          negativo  tra  l'importo  della  raccolta e l'importo delle
          vincite,  la  F.I.A.  o  la  F.I.M.  accreditano  la  somma
          necessaria   a   consentire  il  pagamento  delle  vincite.
          L'importo   accreditato   e'   detratto   dalle  somme  che
          l'erogante   deve   versare   alla   sezione  di  tesoreria
          provinciale   dello  Stato  di  Roma  e  forma  oggetto  di
          dettagliata    documentazione    contabile    da   produrre
          all'Amministrazione finanziaria.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          ministeriale  2  agosto  1999,  n. 278, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.    20    (Versamenti    dei    raccoglitori    ai
          concessionari).    -   1.   I   raccoglitori   versano   ai
          concessionari,  entro  il  giorno  successivo  all'estratto
          conto,  il  saldo  a  proprio  debito,  di  cui al comma 1,
          lettera e),  dell'art.  19,  secondo  le modalita' previste
          dagli accordi stipulati con i concessionari.
              2.  I  raccoglitori  versano ai concessionari, entro il
          giorno  successivo all'emissione dell'estratto conto di cui
          al comma 2 dell'art. 19, il saldo a proprio debito, secondo
          le   modalita'  previste  dagli  accordi  stipulati  con  i
          concessionari.
              3.  I  concessionari  riscuotono  dai  raccoglitori gli
          importi  da  essi dovuti in base al relativo estratto conto
          di cui all'art. 19.
              4.  I  concessionari, entro il mese di marzo di ciascun
          anno,  trasmettono  ai  propri  raccoglitori  un  riepilogo
          dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse
          di competenza contabile dell'anno precedente.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          ministeriale  2  agosto  1999,  n. 278, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  21  (Oneri  e  compensi).  - 1. I concessionari,
          entro  l'ottavo  giorno seguente, la settimana successiva a
          quella  del  primo  versamento  da  parte dei raccoglitori,
          versano  alla  sezione di tesoreria provinciale dello Stato
          di  Roma  le  somme  dovute,  al  netto  di  quanto da essi
          trattenuto per:
                a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;
                b) il compenso per il concessionario medesimo;
                c) l'importo   eventualmente   accreditato  ad  altro
          concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'art. 18.
              2.  Se  i  versamenti  di cui al comma 1 sono omessi in
          tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le
          penalita' previste dall'atto di concessione.
              3.  Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui
          all'art.  11,  comma  6,  da intendersi come comprensivi di
          ogni   diritto  a  qualsiasi  titolo  dovuto  da  destinare
          all'organizzatore  ai  sensi  dell'art.  16, comma 1, della
          legge  13 maggio  1999,  n.  133,  non  possono superare la
          misura   dell'8,5   per   cento  dell'incasso  lordo  annuo
          derivante   dalla   scommessa   e   possono   anche  essere
          corrisposti  detraendoli  per  ogni  scommessa, dalle somme
          dovute ai sensi del comma 1.".
              - Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio
          1999, n. 133, e' riportato nella nota alle premesse.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          ministeriale  2  agosto  1999,  n. 278, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art. 23 (Versamento del prelievo e dell'imposta). - 1.
          Il prelievo relativo alla scommessa e' pari alla differenza
          fra  l'intero  ammontare  delle  somme  giocate  e le quote
          destinate  al  montepremi  e agli altri oneri stabiliti nel
          capo  II  del  presente  regolamento. Su di esso si applica
          l'imposta  unica  di cui al decreto legislativo 23 dicembre
          1998, n. 504.
              2.  La  F.I.A.  e  la  F.I.M.  provvedono al versamento
          dell'imposta  unica  e  delle  somme trattenute a titolo di
          prelievo,  entro  il  decimo giorno successivo a quello nel
          quale  le  gare  sportive  di rispettiva competenza oggetto
          delle scommesse hanno avuto luogo.".