IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visti gli articoli 55 e 56 e il capitolo N IX del regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visti gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74/83), per l'applicazione del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza nel seguito denominato GMDSS, adottati con risoluzione n. 1 del 9 novembre 1988 dalla Conferenza IMO, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992; Viste le raccomandazioni CEPT T/R 31-05 e 31-04 riguardanti le procedure d'esame armonizzate concernenti, rispettivamente, i certificati d'operatore radio marittimi Long e Short (Long Range Certificate e Short Range Certificate), che abilitano all'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi circolanti, rispettivamente, nelle zone marittime A1 e A1, A2, A3 e A4 e che utilizzano le frequenze e le tecniche del sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) su base facoltativa; Ravvisata la necessita' di adeguare i programmi di esame per il conseguimento dei sopra citati certificati Long Range Certificate e Short Range Certificate di operatore per stazioni di nave e per stazioni terrene di nave conformi alle citate raccomandazioni CEPT; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 aprile 2002; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. GM/131504/4572/DL/Pon dell'11 luglio 2002); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Ai sensi dell'articolo 341, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono istituiti i sottoelencati nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di nave e di stazioni terrene di nave, installate a bordo di navi non soggette agli obblighi fissati dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74/83), come emendata nel 1988, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System): a) certificato di operatore "Long Range" (LRC); b) certificato di operatore "Short Range" (SRC). 2. Il certificato di operatore "Long Range" (LRC) abilita all'esercizio delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi operanti nelle zone di mare A1, A2, A3 e A4. 3. Il certificato di operatore "Short Range" (SRC) abilita all'esercizio delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi operanti nella zona di mare A1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, concerne: "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Nota all'art. 1: - L'ultimo comma dell'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", e' il seguente: "Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.".