IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visti gli articoli 55 e 56 e il capitolo N IX del regolamento delle
radiocomunicazioni,  allegato  alla  convenzione internazionale delle
telecomunicazioni,  adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata
con legge 9 maggio 1986, n. 149;
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo  1942,  n.  327,  e  il  relativo  regolamento  di  esecuzione,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
  Visti  gli  emendamenti  alla  Convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia   della   vita   umana   in   mare  (Solas  74/83),  per
l'applicazione  del  sistema  globale  marittimo  di  soccorso  e  di
sicurezza nel seguito denominato GMDSS, adottati con risoluzione n. 1
del  9 novembre 1988 dalla Conferenza IMO, pubblicati nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
  Viste  le  raccomandazioni  CEPT  T/R  31-05 e 31-04 riguardanti le
procedure   d'esame   armonizzate   concernenti,  rispettivamente,  i
certificati  d'operatore  radio  marittimi  Long  e Short (Long Range
Certificate  e  Short Range Certificate), che abilitano all'esercizio
delle   stazioni  radioelettriche  a  bordo  delle  navi  circolanti,
rispettivamente,  nelle  zone  marittime  A1  e A1, A2, A3 e A4 e che
utilizzano  le  frequenze  e  le  tecniche  del sistema GMDSS (Global
Maritime Distress and Safety System) su base facoltativa;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adeguare i programmi di esame per il
conseguimento  dei  sopra citati certificati Long Range Certificate e
Short  Range  Certificate  di  operatore  per  stazioni di nave e per
stazioni terrene di nave conformi alle citate raccomandazioni CEPT;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 aprile 2002;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota n. GM/131504/4572/DL/Pon dell'11 luglio 2002);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  341,  ultimo  comma,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono istituiti i
sottoelencati  nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni
di nave e di stazioni terrene di nave, installate a bordo di navi non
soggette  agli  obblighi fissati dalla Convenzione internazionale per
la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74/83), come emendata
nel 1988, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS (Global
Maritime Distress and Safety System):
a) certificato di operatore "Long Range" (LRC);
b) certificato di operatore "Short Range" (SRC).
  2.   Il   certificato  di  operatore  "Long  Range"  (LRC)  abilita
all'esercizio  delle  stazioni  radioelettriche installate a bordo di
navi operanti nelle zone di mare A1, A2, A3 e A4.
  3.   Il  certificato  di  operatore  "Short  Range"  (SRC)  abilita
all'esercizio  delle  stazioni  radioelettriche installate a bordo di
navi operanti nella zona di mare A1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317,
          concerne:  "Modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
          materia di organizzazione del Governo".
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Nota all'art. 1:
              - L'ultimo   comma   dell'art.   341  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative   in   materia  postale,  di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni", e' il seguente:
              "Eventuali  modifiche alle classi e tipi di certificati
          e  patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per
          l'adeguamento  della  legislazione  italiana al regolamento
          internazionale  delle radiocomunicazioni e ad altri accordi
          internazionali,  sono disposti con decreto del Ministro per
          le poste e le telecomunicazioni.".