IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994,
n.  561,  convertito  con  legge  30  novembre  1994, n. 655, recante
"Misure  urgenti  in  materia  di pesca ed acquacoltura", che prevede
l'emanazione  di  un regolamento concernente le norme di sicurezza da
applicarsi alle unita' da pesca;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, "Attuazione
delle  direttive  97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime
di  sicurezza  armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o
superiore a 24 metri";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n.  435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare";
  Visto  l'articolo  9  del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre  1968,  n.  1639, che definisce i limiti della pesca costiera
ravvicinata e della pesca costiera locale;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato
di  localizzazione  satellitare  denominato  "blue box", previsto dal
Regolamento CE 2847/93;
  Visto  l'articolo  23  della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede
l'emanazione  di  un  regolamento di sicurezza per la pesca costiera,
locale e ravvicinata;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della marina mercantile 22 giugno
1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi
  abilitate    all'esercizio   della   pesca   costiera   (locale   e
  ravvicinata)";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione,
emanato   il   19   aprile  2000  e  recante  "Regime  definitivo  di
operativita' delle navi da pesca costiera locale";
  Visto  il  decreto  del Ministro della marina mercantile 4 novembre
1993  "Sistemazione  a  bordo di navi di un radiosegnale marittimo di
localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex";
  Rilevata  la  necessita'  di  definire, con apposito regolamento, i
parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Oggetto del regolamento

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le norme di sicurezza da
applicarsi  alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e
locale,   cosi'   come  definite  dall'articolo  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2  ottobre  1968  n.  1639, modificato
dall'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
561,  citato  in  premessa,  fatto  salvo quanto previsto dal decreto
legislativo  18  dicembre  1999,  n.  541,  per  le  navi da pesca di
lunghezza  uguale  o  superiore  a  24 metri sia nuove che esistenti,
nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alla premessa:
              -  L'art.  2,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre
          1994,  n.  561 (Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1994, n. 230),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          1994,  n. 655, recante: "Misure urgenti in materia di pesca
          ed   acquacoltura",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1994, n. 280, cosi' recita:
              "2.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, di
          concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
          e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme
          di  sicurezza  da  applicarsi  alle  unita' che operano nei
          limiti di cui al comma 1".
              -  Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1999, n. 541,
          recante:   "Attuazione   delle   direttive   97/1970/CE   e
          1999/19/CE   sull'istituzione   del   regime  di  sicurezza
          armonizzato  per  le  navi  da  pesca di lunghezza uguale o
          superiore   a   24  metri"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 febbraio 2000, n. 35, supplemento ordinario.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991, n. 435, recante: "Approvazione del regolamento per la
          sicurezza  della navigazione e della vita umana in mare" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17,
          supplemento ordinario.
              -  L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          2 ottobre   1968,   n.   1639,  recante:  "Regolamento  per
          l'esecuzione   della   legge   14 luglio   1965,   n.  963,
          concernente   la   disciplina   della   pesca   marittima",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
              "Art.    9   (Tipi   di   pesca   professionale). - Con
          riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed
          alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della
          navigazione   e   dall'art.  408  del  regolamento  per  la
          navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica  15 febbraio  1952,  n.  328,  la  pesca
          professionale   si   distingue  nei  seguenti  tipi:  pesca
          costiera,  pesca  mediterranea  o d'altura, pesca oltre gli
          stretti  od  oceanica;  la  pesca costiera, a sua volta, si
          divide in pesca locale e pesca ravvicinata.
              La  pesca locale si esercita nelle acque marittime fino
          ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi
          da  pesca  di  quarta  categoria,  o da terra. Nel rispetto
          della  normativa  internazionale,  la  pesca ravvicinata si
          esercita  nelle  acque marittime fino ad una distanza di 40
          miglia  dalla  costa,  con  navi  da pesca di categoria non
          inferiore alla terza.
              La  pesca  d'altura  si  esercita  nelle acque del mare
          Mediterraneo,  con navi da pesca di categoria non inferiore
          alla seconda.
              La  pesca  oceanica  si esercita oltre gli stretti, con
          navi di prima categoria.".
              -  Il  decreto del Ministro per le politiche agricole e
          forestali 30 agosto 2001 recante "Installazione del sistema
          di  rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34.
              - Il regolamento CE 2847/93 del Consiglio istituisce un
          regime  di  controllo  applicabile nell'ambito comune della
          pesca.
              -  L'art.  23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante:
          "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971,
          n.   50,  recante  norme  sulla  navigazione  da  diporto",
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74,
          cosi' recita:
              "Art.  23. - Il  Ministro  per la marina mercantile, di
          concerto  con  il Ministro per i trasporti, emanera', entro
          sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge,
          apposito  regolamento  contenente le norme di sicurezza cui
          dovranno  attenersi  le unita' da diporto in relazione alle
          loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca
          costiera (locale e ravvicinata).
              All'entrata   in   vigore   del   regolamento  suddetto
          cessera',  per  i  natanti  di  cui  al  precedente  comma,
          l'applicazione   delle   norme   per   la  sicurezza  della
          navigazione  e  della  vita  umana  in  mare, contenute nel
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.".
              - Il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile
          22 giugno  1982,  recante: "Approvazione del regolamento di
          sicurezza  per  le navi abilitate all'esercizio della pesca
          costiera   (locale  e  ravvicinata)"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1982, n. 200.
              - Il  decreto  del Ministro per le politiche agricole e
          forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dei trasporti e
          della   navigazione   19 aprile   2000,   recante:  "Regime
          definitivo  di  operativita'  delle  navi da pesca costiera
          locale"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1 giugno
          2000, n. 126.
              -  Il  decreto  ministeriale  4 novembre 1993, recante:
          "Sistemazione  a bordo di navi di un radiosegnale marittimo
          di  localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex"
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 27 novembre
          1993, n. 279.
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  Per  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 1639/1968 si veda nelle note alla premessa.
              -  Il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 561/1994
          che  sostituisce il terzo comma dell'art. 9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  2 ottobre  1968, n. 1639, e'
          riportato nelle note alla premessa.
              -  Per il decreto legislativo n. 541/1999 si veda nelle
          note alla premessa.