IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", con particolare riferimento all'articolo 18, commi 1, lettera a) e 2; Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale stabilisce che, con decreto del "Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", sono emanate le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a), dello stesso articolo in materia di contributo per l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, determinato sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990; Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" con particolare riferimento agli articoli 26, 56 e seguenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente "Modifica alla disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli Uffici finanziari" e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere n. 670/2002 del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 25 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 27-23/A-104 (3472), del 19 giugno 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Applicazione del contributo 1. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, aumentate nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si applicano sui premi delle assicurazioni, nei rami "incendio", "responsabilita' civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto", come riclassificati dall'articolo 2 e dalla tabella A) allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, raccolti nel territorio dello Stato, relativamente ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 1990.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura): "Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da: a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990; b) un contributo dello Stato determinato secondo modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. 2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44): "Art. 4 (Individuazione del capitolo di spesa). - 1. I fondi di cui all'art. 18, comma 1, della legge e di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono unificati in un fondo denominato "Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno. 2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge e quelle che alimentano il Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto nell'unita' previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, previa riassegnazione, con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte versata nello stato di previsione dell'entrata. 3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalita' e i tempi che verranno determinati nella concessione prevista dal successivo art. 5.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, reca: "Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private". - La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca: "Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi". - Si riporta il testo dell'art. 26, nonche' il testo delle rubriche degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 26 (Riforma del Ministero delle finanze). - 1. In attesa della costituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del Ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalita' stabilite dal capo II del titolo V". "Art. 56 (Attribuzioni del Ministero delle finanze). Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali). Art. 58 (Organizzazione del Ministero). Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali).". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, reca: "Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca: "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari". - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Note all'art. 1: - Per l'argomento della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'allegato A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse): "Art. 2 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata. Esso si applica: a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l'attivita' da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonche' per quella svolta in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri; b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l'attivita' da queste esercitata nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi; c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l'attivita' da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.". "Allegato A CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate. 2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste. 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori. 4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari. 5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei. 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi. 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. 8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno. 9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8. 10. R.C. autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore). 11. R.C. aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore). 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore). 13. R.C. generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12. 14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo. 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta. 16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie. 17. Tutela giudiziaria: tutela giudiziaria. 18. Assistenza: assistenza alle persone in difficolta' a seguito del verificarsi di un evento fortuito. I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C).".