IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                  e
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  legge  23  febbraio  1999,  n. 44, recante "Disposizioni
concernenti  il  Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura", con particolare riferimento all'articolo 18,
commi 1, lettera a) e 2;
  Visto  l'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
il  quale  stabilisce  che, con decreto del "Ministro dell'interno di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato",  sono emanate le norme regolamentari
necessarie  per  l'attuazione  di quanto disposto al comma 1, lettera
a),   dello   stesso   articolo   in   materia   di   contributo  per
l'alimentazione  del  Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime delle
richieste  estorsive, determinato sui premi assicurativi raccolti nel
territorio  dello  Stato,  nei  rami incendio, responsabilita' civile
diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati
a decorrere dal 1 gennaio 1990;
  Visto  l'articolo 4  del decreto del Presidente della Repubblica 16
agosto 1999, n. 455;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni
tributarie  in  materia  di  assicurazioni  private  e  di  contratti
vitalizi, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della  legge  15  marzo 1997, n. 59" con particolare riferimento agli
articoli 26, 56 e seguenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
finanze;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
"Attuazione  della  direttiva  92/49/CEE  in materia di assicurazione
diretta   diversa   dall'assicurazione   sulla   vita"  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 237, concernente
"Modifica  alla  disciplina  in  materia di servizi autonomi di cassa
degli Uffici finanziari" e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito  il  parere  n. 670/2002 del Consiglio di Stato - Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi,  espresso nell'adunanza del 25
marzo 2002;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17,  comma  3,  della  citata legge n. 400/1988,
effettuata con nota n. 27-23/A-104 (3472), del 19 giugno 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Applicazione del contributo
  1.  Le  aliquote dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge
29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, aumentate nella
misura  percentuale di un punto, secondo quanto previsto all'articolo
18,  comma  2,  della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si applicano sui
premi  delle  assicurazioni,  nei  rami  "incendio", "responsabilita'
civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto", come riclassificati
dall'articolo 2 e dalla tabella A) allegata al decreto legislativo 17
marzo   1995,   n.   175,   raccolti   nel  territorio  dello  Stato,
relativamente  ai  contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a
decorrere dal 1 gennaio 1990.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   Il   testo  dell'art.  18,  comma  3,  della  legge
          23 febbraio  1999,  n.  44,  e'  riportato  nelle note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale  dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44
          (Disposizioni  concernenti  il Fondo di solidarieta' per le
          vittime delle richieste estorsive e dell'usura):
              "Art.  18  (Fondo  di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
          dell'interno  il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
                a) un  contributo,  determinato ai sensi del comma 2,
          sui  premi  assicurativi,  raccolti  nel  territorio  dello
          Stato,  nei  rami incendio, responsabilita' civile diversi,
          auto   rischi   diversi  e  furto,  relativi  ai  contratti
          stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990;
                b) un  contributo  dello  Stato  determinato  secondo
          modalita'  individuate  dalla  legge, nel limite massimo di
          lire  80  miliardi,  iscritto  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata,  unita'  previsionale  di  base 1.1.11.1, del
          bilancio   di   previsione   dello  Stato  per  il  1998  e
          corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
                c) una   quota  pari  alla  meta'  dell'importo,  per
          ciascun  anno,  delle  somme  di denaro confiscate ai sensi
          della   legge   31 maggio   1965,   n.  575,  e  successive
          modificazioni,   nonche'   una   quota  pari  ad  un  terzo
          dell'importo  del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
          disposte  a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge
          n.  575  del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai
          beni  costituiti  in  azienda  confiscati  ai  sensi  della
          medesima legge n. 575 del 1965.
              2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2,
          del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo'
          essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo,
          con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
              3.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, sono emanate, entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  norme  regolamentari  necessarie  per  l'attuazione  di
          quanto disposto dal comma 1, lettera a).".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   16 agosto  1999,  n.  455
          (Regolamento   recante   norme   concernenti  il  Fondo  di
          solidarieta'  per  le  vittime  delle richieste estorsive e
          dell'usura,  ai  sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio
          1999, n. 44):
              "Art.  4 (Individuazione del capitolo di spesa). - 1. I
          fondi  di  cui  all'art.  18, comma 1, della legge e di cui
          all'art.  14,  comma  1,  della legge 7 marzo 1996, n. 108,
          sono   unificati   in   un   fondo   denominato  "Fondo  di
          solidarieta'  per  le  vittime  delle richieste estorsive e
          dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno.
              2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarieta' per
          le vittime delle richieste estorsive ai sensi dell'art. 18,
          comma  1,  della  legge e quelle che alimentano il Fondo di
          solidarieta'  per  le vittime dell'usura ai sensi dell'art.
          14,   comma   11,   della   legge  7 marzo  1996,  n.  108,
          confluiscono  nel  Fondo  di  cui  al  comma 1 del presente
          articolo  e sono iscritte nel competente capitolo contenuto
          nell'unita'  previsionale  di  base  5.1.2.4 dello stato di
          previsione  della  spesa del Ministero dell'interno, previa
          riassegnazione,  con  uno  o  piu' decreti del Ministro del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, per
          la parte versata nello stato di previsione dell'entrata.
              3.  Le  predette  somme sono messe a disposizione della
          CONSAP  con le modalita' e i tempi che verranno determinati
          nella concessione prevista dal successivo art. 5.".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          13 febbraio  1959,  n.  449, reca: "Testo unico delle leggi
          sull'esercizio delle assicurazioni private".
              -  La  legge  29 ottobre  1961,  n.  1216, reca: "Nuove
          disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
          e di contratti vitalizi".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 26, nonche' il testo
          delle  rubriche  degli  articoli  56,  57, 58, 59 e 60, del
          decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art. 26 (Riforma del Ministero delle finanze). - 1. In
          attesa  della  costituzione  del  Ministero dell'economia e
          delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi
          dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del presente decreto
          legislativo,  si  provvede,  anche in fasi successive, alla
          trasformazione    del   Ministero   delle   finanze,   alla
          istituzione    delle   agenzie   fiscali   e   all'ordinato
          trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse, secondo le
          disposizioni  e  con le modalita' stabilite dal capo II del
          titolo V".
              "Art. 56 (Attribuzioni del Ministero delle finanze).
              Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali).
              Art. 58 (Organizzazione del Ministero).
              Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali).
              Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali).".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  107,  reca:  "Regolamento  di organizzazione del
          Ministero delle finanze".
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/49/CEE  in  materia  di
          assicurazione   diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita".
              -  Il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca:
          "Modifica  della  disciplina in materia di servizi autonomi
          di cassa degli uffici finanziari".
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Note all'art. 1:
              - Per l'argomento della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
          si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  18,  comma 2, della legge
          23 febbraio 1999, n. 44, si veda nelle note alle premesse.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 e dell'allegato A,
          del   decreto   legislativo  17 marzo  1995,  n.  175  (per
          l'argomento si veda nelle note alle premesse):
              "Art.  2 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina
          l'esercizio delle assicurazioni indicate nel punto A) della
          tabella allegata. Esso si applica:
                a) alle  imprese aventi la sede legale nel territorio
          della  Repubblica, per l'attivita' da queste esercitata nel
          predetto  territorio  e  per quella esercitata in regime di
          stabilimento  o  in  regime  di  liberta' di prestazione di
          servizi  nel  territorio  di  altri Stati membri o di Stati
          terzi,  nonche'  per quella svolta in regime di liberta' di
          prestazione  di  servizi  nel  territorio  della Repubblica
          attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;
                b) alle  imprese  aventi  la  sede legale in un altro
          Stato  membro,  per  l'attivita'  da  queste esercitata nel
          territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di
          liberta' di prestazione di servizi;
                c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi,
          per  l'attivita'  da queste esercitata nel territorio della
          Repubblica in regime di stabilimento.".
                                                          "Allegato A
                      CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO
              1.  Infortuni  (compresi  gli infortuni sul lavoro e le
          malattie professionali):
                prestazioni forfettarie;
                indennita' temporanee;
                forme miste;
                persone trasportate.
              2. Malattia:
                prestazioni forfettarie;
                indennita' temporanee;
                forme miste.
              3.   Corpi   di   veicoli   terrestri  (esclusi  quelli
          ferroviari):
                ogni danno subito da:
                  veicoli terrestri automotori;
                  veicoli terrestri non automotori.
              4. Corpi di veicoli ferroviari:
                ogni danno subito da veicoli ferroviari.
              5. Corpi di veicoli aerei:
                ogni danno subito da veicoli aerei.
              6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
                ogni danno subito da:
                  veicoli fluviali;
                  veicoli lacustri;
                  veicoli marittimi.
              7.  Merci  trasportate  (compresi merci, bagagli e ogni
          altro bene):
                ogni  danno  subito  dalle  merci  trasportate  o dai
          bagagli,   indipendentemente  dalla  natura  del  mezzo  di
          trasporto.
              8. Incendio ed elementi naturali:
                ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
          nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
                  incendio;
                  esplosione;
                  tempesta;
                  elementi naturali diversi dalla tempesta;
                  energia nucleare;
                  cedimento del terreno.
              9. Altri danni ai beni:
                ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
          nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,
          nonche'  da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso
          da quelli compresi al n. 8.
              10. R.C. autoveicoli terrestri:
                ogni    responsabilita'    risultante   dall'uso   di
          autoveicoli  terrestri  (compresa  la  responsabilita'  del
          vettore).
              11. R.C. aeromobili:
                ogni  responsabilita'  risultante dall'uso di veicoli
          aerei (compresa la responsabilita' del vettore).
              12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
                ogni  responsabilita'  risultante dall'uso di veicoli
          fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita'
          del vettore).
              13. R.C. generale:
                ogni  responsabilita' diversa da quelle menzionate ai
          numeri 10, 11 e 12.
              14. Credito:
                perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
                credito all'esportazione;
                vendita a rate;
                credito ipotecario;
                credito agricolo.
              15. Cauzione:
                cauzione diretta;
                cauzione indiretta.
              16. Perdite pecuniarie di vario genere:
                rischi relativi all'occupazione;
                insufficienza di entrate (generale);
                intemperie;
                perdite di utili;
                persistenza di spese generali;
                spese commerciali impreviste;
                perdita di valore venale;
                perdita di fitti o di redditi;
                perdite   commerciali  indirette  diverse  da  quelle
          menzionate precedentemente;
                perdite pecuniarie non commerciali;
                altre perdite pecuniarie.
              17. Tutela giudiziaria:
                tutela giudiziaria.
              18. Assistenza:
                assistenza  alle persone in difficolta' a seguito del
          verificarsi di un evento fortuito.
              I  rischi  compresi  in  un  ramo  non  possono  essere
          classificati  in  un altro ramo, salvo nei casi contemplati
          al punto C).".