IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento
degli enti lirici e delle attivita' musicali";
  Viste  le  leggi  22 luglio  1977,  n.  426, recante "Provvedimenti
straordinari  a  sostegno delle attivita' musicali"; 6 marzo 1980, n.
54,   recante  "Interventi  a  sostegno  delle  attivita'  musicali";
17 febbraio  1982,  n.  43, recante "Interventi straordinari a favore
delle attivita' dello spettacolo";
  Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per
le attivita' musicali e cinematografiche";
  Vista  la  legge  30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  21 dicembre  1998, n. 492, recante
"Disposizioni  correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo
18 novembre  1997,  n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n.  19,  decreto legislativo
29 gennaio  1998,  n.  20,  e  decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
134";
  Visto  il  decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, di adozione
del  regolamento  recante  "Criteri  e  modalita'  di  erogazione  di
contributi  in  favore  delle  attivita'  musicali, in corrispondenza
degli  stanziamenti  del  Fondo  Unico  per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163";
  Ritenuto  necessario  procedere alla modifica del decreto da ultimo
citato per quanto concerne:
    l'articolo  1,  comma  4,  che  individua  le  attivita' musicali
ammissibili  al  contributo  dello  Stato,  al  fine di introdurvi un
esplicito riferimento ai concorsi a premi;
    l'articolo  7,  comma  7,  ove  si prevede la possibilita' che un
eventuale scostamento tra l'attivita' programmata su base triennale e
quella  effettivamente  svolta  nei  primi due anni del triennio, sia
compensato   nell'ultimo  anno,  affinche'  detta  compensazione  sia
consentita  non  soltanto  nel caso di diminuzione dell'attivita', ma
anche in quello di aumento;
    l'articolo  14,  che  detta  le  condizioni  per  l'ammissione  a
contributo   delle   attivita'   di  promozione  della  musica  e  di
perfezionamento   professionale,   allo   scopo   di   consentire  la
presentazione  di  progetti  relativi  a premi musicali destinati, in
particolare,  ai giovani musicisti; nonche' di ammettere a contributo
anche l'attivita' di formazione del personale docente;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 2757 dell'8 agosto 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1,  comma  4, del decreto ministeriale 8 febbraio
2002,  n. 47, dopo le parole "i concorsi," sono inserite le parole "i
concorsi a premi,".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per  la legge 30 aprile 1985, n. 163, si rinvia alle
          note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18 agosto  1990,
          dispone:
              "Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
              -  La  legge  14 agosto  1967,  n.  800, recante "Nuovo
          ordinamento  degli  enti lirici e delle attivita' musicali"
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 28 luglio
          1977.
              -   La   legge   22   luglio   1977,  n.  426,  recante
          "Provvedimenti  straordinari  a  sostegno  delle  attivita'
          musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del
          16 settembre 1967.
              -  La legge 6 marzo 1980, n. 54, recante: "Interventi a
          sostegno delle attivita' musicali".
              - La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi
          straordinari  a favore delle attivita' dello spettacolo" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio
          1982.
              -   La   legge   14 novembre   1979,  n.  589,  recante
          "Provvedimenti     per     le    attivita'    musicali    e
          cinematografiche" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          320 del 23 novembre 1979.
              -  La  legge  30 aprile  1985,  n.  163, recante "Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
          del 4 maggio 1985.
              -  Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
          "Riordino   degli  organi  collegiali  operanti  presso  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante   "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  21 dicembre  1998, n. 492,
          recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
          legislativo   18 novembre   1997,   n.   426,  del  decreto
          legislativo  8 gennaio  1998, n. 3, del decreto legislativo
          29 gennaio  1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio
          1998,  n.  20  e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
          134"  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
              -  Il  decreto  del  Ministro per i beni e le attivita'
          culturali   8 febbraio   2002,   n.  47,  di  adozione  del
          "Regolamento  recante  criteri e modalita' di erogazione di
          contributi   in   favore   delle   attivita'  musicali,  in
          corrispondenza  degli  stanziamenti  del Fondo Unico per lo
          spettacolo  di  cui  alla  legge 30 aprile 1985, n. 163" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  78 del 3 aprile
          2002.
          Nota all'art. 1:
              -  L'art.  1 del citato decreto ministeriale 8 febbraio
          2002,  n.  47,  come modificato dal decreto qui pubblicato,
          dispone:
              "Art.   1  (Intervento  finanziario  per  le  attivita'
          musicali).  -  1.  Il  Ministero  per i beni e le attivita'
          culturali,  di  seguito  definito  "amministrazione , eroga
          contributi  ai soggetti che svolgono attivita' musicali, in
          base  agli  stanziamenti  destinati  alla  musica dal Fondo
          unico  per  lo  spettacolo, di seguito definito "Fondo , di
          cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
                a) favorire  la  qualita'  artistica  e  il  costante
          rinnovamento  dell'offerta  musicale italiana, e consentire
          ad  un  pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura
          musicale,  con  particolare riguardo alle nuove generazioni
          ed alle categorie meno favorite;
                b) promuovere  nella produzione musicale la qualita',
          l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione  di nuove
          tecniche   e  nuovi  stili,  anche  favorendo  il  ricambio
          generazionale;
                c) agevolare  la  committenza  di  nuove  opere  e la
          valorizzazione  del  repertorio  contemporaneo  italiano ed
          europeo;
                d) promuovere  la  conservazione  e la valorizzazione
          del  repertorio  classico  anche  tramite  il  recupero del
          patrimonio musicale;
                e) sostenere    la    formazione    e   tutelare   le
          professionalita'    in    campo    artistico,   tecnico   e
          organizzativo;
                f) incentivare la distribuzione e la diffusione della
          musica;
                g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il
          radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;
                h) sostenere   la   promozione  internazionale  della
          musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante
          iniziative  di coproduzione e di scambio di ospitalita' con
          qualificati organismi nazionali ed esteri.
              2.  Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
          seguito  definito  "Ministro , con decreto avente efficacia
          triennale, sentita la Commissione consultiva per la musica,
          di  seguito definita "Commissione e tenendo conto di quanto
          previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote
          di  risorse  assegnate nel triennio precedente e del numero
          delle  istanze  complessivamente  presentate, ripartisce le
          risorse di cui al comma 1 stabilendo:
                a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei
          settori musicali di cui al capo II;
                b) una   quota   delle   risorse,   ai   fini   della
          assegnazione ai soggetti di cui al capo III;
                c) una  quota delle risorse da riservare ad ulteriori
          attivita' musicali, secondo quanto stabilito dall'art. 16.
              3.   Qualora   le   leggi  finanziarie  e  di  bilancio
          successive  alla  emanazione del decreto di cui al comma 2,
          determinino  una consistenza del Fondo inferiore rispetto a
          quella   definita   all'atto   dell'emanazione  del  citato
          decreto,  il Ministro provvede alla proporzionale riduzione
          delle  risorse  ripartite. In caso di variazione in aumento
          della  consistenza  del  Fondo, il Ministro puo' provvedere
          alla  integrazione  delle  risorse medesime, secondo quanto
          previsto dal presente regolamento.
              4.  Ai  fini  dell'intervento  finanziario dello Stato,
          sono  considerate  le  attivita'  liriche,  concertistiche,
          corali,  di  promozione e perfezionamento professionale, le
          rassegne  e  i festival, i concorsi, i concorsi a premi, le
          attivita' di complessi bandistici.".