IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, al fine di garantire l'ordinato e puntuale svolgimento delle rispettive attivita', in considerazione del perdurare delle condizioni politico-internazionali che rendono gravosa l'adozione di soluzioni commerciali finalizzate ad assicurare una adeguata garanzia in caso di eventuali atti di guerra e di terrorismo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Con effetto dal 1 novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2002, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite dall'articolo 2.