IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338,  concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di  Stato,  a  norma  dell'articolo 5,  comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78;
  Visti  i  decreti  legislativi 3 maggio 2001, n. 201, e 28 dicembre
2001,  n.  477,  recanti  disposizioni  integrative  e correttive del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
  Visti  gli  articoli  3, commi 3 e 4, 31, commi 3 e 4, e l'articolo
46,  commi  2  e  2-bis,  del  decreto legislativo n. 334 del 2000, e
successive   modificazioni,   ai   sensi   dei   quali   il  Ministro
dell'interno,  con  proprio regolamento, individua le eventuali forme
di  preselezione  per  la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai
ruoli  dei  commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici,
le  prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento dei
concorsi,   di  composizione  delle  commissioni  esaminatrici  e  di
formazione  delle graduatorie, nonche' le modalita' di determinazione
dei  posti disponibili per i concorsi interni nel rispetto del limite
del venti per cento;
  Visto  l'articolo  16,  comma 3, del decreto legislativo n. 334 del
2000,  e  successive  modificazioni,  ai  sensi del quale il Ministro
dell'interno,  con  proprio regolamento, individua le prove di esame,
scritte  ed  orali,  le modalita' di svolgimento del concorso interno
per  titoli  di  servizio  ed  esame per l'accesso al ruolo direttivo
speciale  della  Polizia di Stato, le modalita' di composizione della
commissione  esaminatrice  e di formazione della graduatoria, nonche'
le  categorie  dei  titoli  da  ammettere a valutazione ed i punteggi
massimi da attribuire a ciascuna di esse;
  Visto  l'articolo  25,  comma 5, del decreto legislativo n. 334 del
2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede ad
individuare  le modalita' di espletamento dei concorsi, per titoli ed
esame,   per   l'accesso  al  ruolo  direttivo  speciale  nella  fase
transitoria,  la  composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le
materie  oggetto  dell'esame,  le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;
  Visto  l'articolo  41,  comma 8, del decreto legislativo n. 334 del
2000,  ai  sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede,
altresi',  ad  individuare  le modalita' di espletamento del concorso
per  titoli  ed  esame per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento
dei  direttori  tecnici della Polizia di Stato, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie
dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione ed il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna di esse;
  Considerato  che  per  rispetto  dei  principi  di  semplificazione
amministrativa  e  di  economia  degli strumenti giuridici si ravvisa
l'opportunita'  di emanare un unico regolamento, anche per la stretta
analogia  delle procedure concorsuali, pur nella diversificazione dei
ruoli e delle funzioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  delle  organizzazioni  sindacali del personale
della   Polizia   di  Stato maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2002;
  Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di
Stato, con riferimento alla composizione della commissione incaricata
degli  accertamenti  attitudinali  ed, in particolare, alla nomina di
due  membri  esterni,  in considerazione del fatto che l'accertamento
dell'attitudine  ai  servizi di polizia e' opportuno venga effettuato
da  appartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato specificamente
selezionati,   la   cui   competenza   professionale,   compiutamente
consolidata  dalla diuturna pratica d'ufficio, assicura la necessaria
esperienza nello specifico settore;
  Ritenuto  di  non  poter  altresi' condividere il citato parere del
Consiglio   di   Stato,   con  riferimento  alla  necessita'  che  la
commissione   d'esame,  qualora  abbia  attribuito  ad  uno  dei  due
elaborati  scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
provveda   comunque   alla   correzione  del  secondo  elaborato,  in
considerazione    delle    esigenze   di   economicita'   dell'azione
amministrativa   che   non  rendono  opportuna  tale  ulteriore  fase
concorsuale,  posto  che il voto di insufficiente attribuito al primo
elaborato  non  puo'  essere modificato in relazione alla valutazione
del secondo per quanto positiva essa possa essere;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo  17,  comma 3, della legge, n. 400 del 1988, con
nota n. 333.A/9802.A.98 del 26 novembre 2002;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Determinazione dei posti disponibili per i concorsi
  1.  Il  numero  dei  posti  da mettere a concorso per le qualifiche
iniziali  dei  ruoli  dei  commissari,  dei  direttori  tecnici e dei
direttivi  medici  della  Polizia di Stato sono stabiliti con decreto
del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Ai  sensi degli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del
decreto   legislativo   5 ottobre   2000,   n.   334,   e  successive
modificazioni, il medesimo decreto determina, nel rispetto del limite
del  venti  per  cento  dei  posti  complessivamente  determinati per
ciascun  ruolo,  il  numero  dei posti da riservare ai corrispondenti
concorsi interni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
          2000, n. 78, e' il seguente:
              "Art.  5  (Delega  al  Governo  per  il  riordino della
          Polizia  di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  il  termine  di  cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
          decreti  legislativi  per la revisione dell'ordinamento del
          personale  dei  ruoli  di  cui alla legge 1 aprile 1981, n.
          121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
          dirigente  della  Polizia di Stato, mediante soppressione o
          istituzione  di  nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
          la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
          consistenza  organica adeguata alle funzioni da assolvere e
          all'armonico   sviluppo  delle  carriere,  con  conseguente
          rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del  prefetto
          avente  funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale
          della   pubblica   sicurezza,  al  fine  di  assicurare  la
          sovraordinazione  gerarchica di cui all'art. 65 della legge
          1  aprile  1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
          funzionale  connessa  all'esercizio delle sue attribuzioni,
          provvedendo   anche   alla  revisione  delle  modalita'  di
          accesso,  dei relativi corsi di formazione in modo coerente
          con  la  riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
          prevedendo,  per  i ruoli di nuova istituzione, le relative
          funzioni,  ad  esclusione  di  quelle  che  comportano  una
          specifica qualificazione;
                b) integrazione     delle    disposizioni    relative
          all'accesso  alle  qualifiche dirigenziali della Polizia di
          Stato,  prevedendo  che  l'accesso  alla qualifica di primo
          dirigente  possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
          comunque  non  inferiore  al venti per cento delle vacanze,
          mediante  concorso,  per  titoli  ed  esami,  riservato  al
          personale,    in    possesso    del   diploma   di   laurea
          rispettivamente  prescritto,  dei ruoli dei commissari, dei
          direttori    tecnici   e   dei   sanitari   e   conseguente
          determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
                c) previsione  che i dirigenti della Polizia di Stato
          possano  essere  temporaneamente  collocati,  entro  limiti
          determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
          organica,  e  per  particolari  esigenze  di  servizio,  in
          posizione    di   disponibilita',   anche   per   incarichi
          particolari  o  a tempo determinato assicurando comunque la
          possibilita',   per  l'Amministrazione,  di  provvedere  al
          conferimento  degli  incarichi  dirigenziali per i posti di
          funzione non coperti;
                d) adeguamento  delle disposizioni concernenti l'eta'
          pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
          per  il  personale  della  Polizia di Stato, tenendo conto,
          relativamente  all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
          vigore  per  il  personale  dei  corrispondenti ruoli delle
          Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
                e)  previsione  dell'abrogazione  dell'art.  51 della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668;
                f)    previsione    delle   occorrenti   disposizioni
          transitorie.".
              -  Il  testo  dell'art.  3,  commi  3  e 4, del decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              "Art.  3  (Accesso  alla  carriera  dei  funzionari  di
          polizia).
              1. - 2. (Omissis).
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di
          preselezione  per  la  partecipazione al concorso di cui al
          comma  1,  le  prove  d'esame, scritte e orali, le prime in
          numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  di composizione delle commissioni esaminatrici e
          di formazione delle graduatorie.
              4.   Nel   limite   del   venti  per  cento  dei  posti
          disponibili,  determinati  con  le  modalita' stabilite dal
          regolamento  di  cui  al  comma 3, l'accesso alla qualifica
          iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso
          interno,  per  titoli  e per esami, consistenti nelle prove
          previste  per  il  concorso  di cui al comma 1, al quale e'
          ammesso  a  partecipare il personale della Polizia di Stato
          in   possesso  del  prescritto  diploma  di  laurea  e  dei
          requisiti   attitudinali  richiesti,  il  quale  non  abbia
          riportato,   nei   tre   anni   precedenti,   la   sanzione
          disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
          ed  abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un giudizio
          complessivo  non  inferiore a "buono . Per il personale con
          qualifica  inferiore a quella di vice ispettore o qualifica
          corrispondente  e'  richiesta  un'anzianita' di servizio di
          almeno   tre  anni  alla  data  del  bando  che  indice  il
          concorso.".
              -  Il  testo  dell'art.  31,  commi  3 e 4, del decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              "Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttivi tecnici).
              1. - 2. (Omissis).
              3.  Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono
          previste   le   eventuali  forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione  al  concorso di cui al comma 1, le prove di
          esame  sulle  materie  attinenti  ai profili professionali,
          scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le
          modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  di composizione
          delle   commissioni  esaminatrici  e  di  formazione  delle
          graduatorie,   le  categorie  dei  titoli  da  ammettere  a
          valutazione  ed  il  punteggio  da attribuire a ciascuna di
          esse.
              4.   Nel   limite   del   venti  per  cento  dei  posti
          disponibili,  determinati  con  le  modalita' stabilite dal
          regolamento  di  cui  al  comma 3, l'accesso alla qualifica
          iniziale  dei  ruoli dei direttori tecnici avviene mediante
          concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle
          prove  previste per il concorso di cui al comma 1, al quale
          e'  ammesso  a  partecipare  il  personale della Polizia di
          Stato  in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
          altri  requisiti,  anche  attitudinali, richiesti, il quale
          non  abbia  riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
          disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
          ed  abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un giudizio
          complessivo  non  inferiore a "buono . Per il personale con
          qualifica  inferiore  a  quella  di vice perito o qualifica
          corrispondente  e'  richiesta  un'anzianita' di servizio di
          almeno   tre  anni  alla  data  del  bando  che  indice  il
          concorso.".
              -  Il  testo dell'art. 46, commi 2 e 2-bis, del decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              "Art. 46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici).
              1. (Omissis).
              2.  Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono
          previste   le   eventuali  forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione  al  concorso,  le prove di esame scritte ed
          orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
          di   svolgimento   del   concorso,  di  composizione  della
          commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
          le  categorie  dei  titoli da ammettere a valutazione ed il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
              2-bis.  Nel  limite  del  venti  per  cento  dei  posti
          disponibili,  determinati  con  le  modalita' stabilite dal
          regolamento  di  cui  al  comma 2, l'accesso alla qualifica
          iniziale  del  ruolo  dei direttivi medici avviene mediante
          concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle
          prove  previste per il concorso di cui al comma 1, al quale
          e'  ammesso  a  partecipare  il  personale della Polizia di
          Stato  in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
          altri  requisiti,  anche  attitudinali, richiesti, il quale
          non  abbia  riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
          disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
          ed  abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un giudizio
          complessivo  non  inferiore a "buono . Per il personale con
          qualifica   inferiore   a   quella   di  vice  ispettore  o
          corrispondente  e'  richiesta  un'anzianita' di servizio di
          almeno   tre  anni  alla  data  del  bando  che  indice  il
          concorso.".
              -   Il  testo  dell'art.  16  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              "Art.  16  (Accesso  al ruolo direttivo speciale). - 1.
          Alla  qualifica  iniziale  del  ruolo direttivo speciale si
          accede,  nei  limiti  dei  posti disponibili nella relativa
          dotazione  organica  e, salvo quanto previsto dall'art. 24,
          mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esame,
          consistente  in  due  prove  scritte  e in un colloquio. Il
          concorso   e'   riservato  al  personale  del  ruolo  degli
          ispettori  della  Polizia  di  Stato  con  la  qualifica di
          ispettore   superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica
          sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media
          superiore o equivalente.
              2.  Non  e'  ammesso  al concorso il personale che alla
          data del relativo bando abbia riportato:
                a)  nei  tre anni precedenti, un giudizio complessivo
          inferiore a "distinto";
                b)  nell'anno  precedente,  la  sanzione disciplinare
          della pena pecuniaria;
                c)  nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della deplorazione;
                d)   nei   cinque   anni   precedenti,   la  sanzione
          disciplinare della sospensione dal servizio.
              3.  Le prove di esame, scritte e orali, le modalita' di
          svolgimento del concorso, di composizione della commissione
          esaminatrice   e   di  formazione  della  graduatoria  sono
          stabilite  con  regolamento  del  Ministro  dell'interno da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto. Con il medesimo
          regolamento  sono  individuate  le  categorie dei titoli da
          ammettere  a  valutazione,  tra le quali assume particolare
          rilevanza  l'anzianita'  di  effettivo  servizio  nel ruolo
          degli  ispettori  e  i  punteggi  massimi  da  attribuire a
          ciascuna di esse.
              4.  A  coloro  che  partecipano  al  concorso di cui al
          comma 1,  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 24
          della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
              5.  Durante  il  periodo  di  frequenza  del  corso  il
          personale  interessato e' collocato in aspettativa ai sensi
          dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.".
              -   Il  testo  dell'art.  25  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              "Art.  25  (Disposizioni  transitorie  per l'accesso al
          ruolo direttivo speciale). - 1. In sede di prima attuazione
          del  presente  decreto,  alla qualifica di vice commissario
          del  ruolo  direttivo  speciale accedono mediante concorso,
          per  titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in
          un  colloquio,  gli  appartenenti  al ruolo degli ispettori
          della  Polizia  di  Stato,  con  la  qualifica di ispettore
          superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza, in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal comma 2. I concorsi
          sono  indetti  annualmente,  a  partire  dal 2001 e fino al
          2005,   per  il  numero  dei  posti  disponibili  ai  sensi
          dell'art. 24.
              2.  Ai  concorsi puo' partecipare il suddetto personale
          in  possesso del titolo di studio di scuola media superiore
          o  equivalente,  appartenente  al  ruolo degli ispettori al
          31 agosto  1995,  che  al  1 gennaio di ciascuno degli anni
          indicati  al  comma  1  ha  maturato  almeno  dieci anni di
          effettivo  servizio  nel  ruolo,  ovvero,  tre  anni  nella
          qualifica  di  ispettore  superiore-sostituto  ufficiale di
          pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non
          si  trovi  nelle condizioni ostative previste dall'art. 16,
          comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
              3.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
          sono  nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale
          e  frequentano  un  corso di formazione di nove mesi presso
          l'Istituto   Superiore   di   Polizia,  comprensivo  di  un
          tirocinio   operativo  della  durata  di  tre  mesi  presso
          strutture  della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano
          le  disposizioni  di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano
          le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di
          assenza  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  del medesimo
          articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti
          della meta'.
              4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il
          corso  di  formazione  sono  confermati nel ruolo direttivo
          speciale   con   la  qualifica  di  commissario  del  ruolo
          direttivo  speciale,  secondo l'ordine della graduatoria di
          fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.
              5.  Le  modalita'  di  espletamento  dei  concorsi,  la
          composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le materie
          oggetto  dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
          categoria  di  titoli,  nonche' le modalita' di svolgimento
          del  corso  di  formazione,  del  tirocinio  operativo,  di
          valutazione  finale  del  profitto  ed  i  criteri  per  la
          formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti,
          rispettivamente,  con  il  regolamento  di cui all'art. 16,
          comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
              -   Il  testo  dell'art.  41  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              "Art.  41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
          direttori  tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo
          speciale  ad  esaurimento  dei  direttori tecnici accedono,
          mediante  concorso, per titoli ed esame, consistente in una
          prova  scritta  ed  un colloquio, gli appartenenti al ruolo
          dei  periti  tecnici  in  servizio  alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  in  possesso del titolo di
          studio   di  scuola  media  superiore  o  equivalente,  che
          rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
              2.  I  concorsi  sono  indetti, a partire dal 2001, nei
          contingenti  fissati  per ciascun profilo professionale con
          il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di cui al comma 4
          dell'art. 40.
              3.  Non  e'  ammesso  al concorso il personale che alla
          data del relativo bando abbia riportato:
                a)  nei  tre anni precedenti, un giudizio complessivo
          inferiore a "distinto";
                b)  nell'anno  precedente  la  sanzione  disciplinare
          della pena pecuniaria;
                c)  nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della deplorazione;
                d)   nei   cinque   anni   precedenti,   la  sanzione
          disciplinare della sospensione dal servizio.
              4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
          1,  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 24 della
          legge 1 febbraio 1989, n. 53.
              5.  I  vincitori  del  concorso  di cui al comma 1 sono
          nominati  vice  direttori  tecnici  del  ruolo  speciale ad
          esaurimento  e  frequentano  un corso di formazione di nove
          mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di
          tre  mesi  presso  strutture della Polizia di Stato, in uno
          degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge
          1 aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo gli stessi sono
          collocati  in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge
          10 ottobre 1986, n. 668.
              6.  Si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 18,
          salvo  che per i periodi massimi di assenza di cui al comma
          1,  lettera  e),  del  medesimo  articolo  e  quelli di cui
          all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della meta'.
              7.  I  vice  direttori  tecnici  del  ruolo speciale ad
          esaurimento  che  hanno  concluso  con profitto il corso di
          formazione  sono  confermati  nel ruolo con la qualifica di
          direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento secondo
          l'ordine  della  graduatoria  di fine corso. Ai predetti si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e
          8.
              8.  Le  modalita'  di  espletamento  dei  concorsi,  la
          composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le materie
          oggetto  dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
          categoria  di  titoli,  nonche' le modalita' di svolgimento
          del  corso  di  formazione,  del  tirocinio  operativo,  di
          valutazione  finale  del  profitto  ed  i  criteri  per  la
          formazione   della   graduatoria  finale,  sono  stabiliti,
          rispettivamente,  con  il  regolamento  di cui all'art. 16,
          comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  3, comma 4, dell'art. 31,
          comma 4 e dell'art. 46, comma 2-bis del decreto legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse.