IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
    Visto   il   "Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia"", emanato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio  2002,  n.  115,  e, in
particolare,  l'articolo  205  concernente  il  recupero per intero e
forfettizzato  delle  spese  del  processo,  nonche'  l'articolo 299,
limitatamente  alla  parte  in  cui viene abrogato l'articolo 199 del
decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  recante  norme  di
attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
penale,  e  l'articolo  301,  limitatamente  alla  parte  che prevede
l'abrogazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989,
n.  347,  con  il  quale e' stato adottato il regolamento concernente
norme  relative  alla  modificazione  dei  servizi  di cancelleria in
materia di spese processuali penali;
    Visto  l'articolo  2  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  come  sostituito  dall'articolo  1  del decreto-legge 12 giugno
2001,  n.  217,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, che detta disposizioni in materia di individuazione dei
Ministeri;
    Visto  l'articolo  9  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, da
ultimo modificato con decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  10  maggio  2002,  n.  91,  che ha
introdotto   il   contributo   unificato  per  le  spese  degli  atti
giudiziari, disponendo, tra l'altro, che agli atti e ai provvedimenti
penali non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a
ruolo,  i  diritti  di  cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di
causa dell'ufficiale giudiziario;
    Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernente
"Norme  in  materia di istituzione del giudice unico di primo grado""
che ha soppresso l'ufficio della pretura;
    Visto  il  decreto  legislativo  28  agosto 2000, n. 274, recante
disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace;
    Ritenuto  di  dover  determinare le misure del recupero in misura
fissa   dei   diritti  e  delle  indennita'  di  trasferta  spettanti
all'ufficiale  giudiziario,  nonche' delle spese di spedizione per la
notificazione  degli  atti  a  richiesta  dell'ufficio, individuando,
altresi', le modalita' di ripartizione delle somme recuperate;
    Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
    Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, con nota n. 3-13822 dell'8 agosto 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale
giudiziario nonche' le spese di spedizione per la notificazione degli
atti  a  richiesta  dell'ufficio  sono  recuperati nella misura fissa
stabilita  nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento, nelle
quali  sono  anche  indicate le modalita' di ripartizione delle somme
recuperate.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative e
          regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002,
          n. 139, supplemento ordinario n. 126/L.
              -  Il  testo  dell'art. 205, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 maggio  2002,  n.  115  (Recupero per
          intero e forfettizzato), e il segnente:
              "Art.  205 (L) (Recupero per intero e forfettizzato). -
          1.  Le  spese  del  processo  anticipate  dall'erario  sono
          recuperate  per  intero,  ad  eccezione dei diritti e delle
          indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario
          e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti
          a  richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura
          fissa  stabilita  con  decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,
          ai  sensi  dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
              2.  Il  decreto  determina  la  misura del recupero con
          riferimento   al   numero  degli  atti  e  delle  attivita'
          mediamente  compiute  in  ciascun  processo e stabilisce la
          quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.".
              -  Il  testo  dell'art.  299 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 maggio  2002,  n. 115 (Abrogazioni di
          norme   primarie)   dispone   l'abrogazione,  tra  l'altro,
          dell'art.  199  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271,  recante  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie del codice di procedura penale.
              -  Il  testo  dell'art.  301 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 maggio  2002,  n. 115 (Abrogazioni di
          norme  secondarie)  dispone l'abrogazione, tra l'altro, del
          decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347,
          con  il  quale e' stato adottato il regolamento concernente
          norme   relative   alla   modificazione   dei   servizi  di
          cancelleria in materia di spese processuali penali.
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300,  come sostituito dall'art. 1 del
          decreto-legge  12 giugno  2001,  n.  217,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta
          disposizioni in materia di individuazione dei Ministeri, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
          203, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,  e'  stato  in  parte abrogato dall'art. 299 del testo
          unico  sulle  spese  di giustizia approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  115  del  2002;  (vedasi
          Gazzetta   Ufficiale   n.   126/L   del   15 giugno   2002)
          ed attualmente e' il seguente:
              "1. (Comma abrogato).
              2. (Comma abrogato).
              3. (Comma abrogato).
              4. (Comma abrogato).
              5. (Comma abrogato).
              5-bis. (Comma abrogato).
              6. (Comma abrogato).
              7. (Comma abrogato).
              8. Comma abrogato).
              9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi
          verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
          milioni.
              10. (Comma abrogato).
              11. (Comma abrogato).
              11-bis.  Laddove  la  legislazione  vigente  prevede il
          pagamento  mediante  speciali  marche  per diritti riscossi
          dalle  cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello
          Stato,  il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo
          ordinarie.".
              - Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
          51  (Norme  in  materia di istituzione del giudice unico di
          primo  grado), che ha soppresso l'ufficio della pretura, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  66 del 20 marzo
          1999, supplemento ordinario.
              -  Il  testo del decreto legislativo 28 agosto 2002, n.
          274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del giudice di
          pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n.
          468) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2000,
          n. 234, supplemento ordinario.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma l ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".