IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre il
differimento   delle   misure   agevolative   in   materia  di  tasse
automobilistiche  recate  dall'articolo  2 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle   attivita'  produttive  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Esenzione dall'imposta provinciale di
             trascrizione e dalla tassa automobilistica

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,  n.  178,  si  applicano relativamente alle formalita' connesse
agli  atti  di  acquisto  di  autoveicoli,  effettuate  dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A
tale fine e' autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per
l'anno  2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005.
  2.  All'onere  derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per
l'anno  2003  e  ad  Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e
2005,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3.  Il  credito  d'imposta  di cui agli articoli 13, comma 5, e 14,
comma  8,  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, tenuto conto del
limitato   utilizzo  riscontrato  nell'anno  2002,  e'  attribuito  a
decorrere  dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni
di euro.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.