IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
    Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto  l'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340;
    Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visti  i  numeri  8  e  55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo
1999, n. 50;
    Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione dei dati
personali;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
    Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2002;
    Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di
concerto  con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                             ART. 1 (L)
                              (Oggetto)