IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410,
di  seguito denominata "legge n. 410 del 2001", recante "Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare";
  Visto  l'articolo  5,  comma  2, della legge n. 410 del 2001 che ha
apportato  modifiche  all'articolo  37  del  decreto  legislativo  24
febbraio   1998,   n.   58,  prevedendo  altresi'  che  "il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
adottano,   ciascuno  per  quanto  di  competenza,  le  modifiche  ai
regolamenti  ed  ai  provvedimenti  necessari  per  dare attuazione a
quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.";
  Visto  il  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  recante  disposizioni  in  materia di intermediazione
finanziaria, di seguito denominato "Testo unico";
  Visto  l'articolo  37 del predetto Testo unico il quale prevede che
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(ora   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze)  determina,  con
regolamento  adottato,  sentite  la  Banca  d'Italia  e  la Consob, i
criteri  generali  cui  devono  essere  uniformati  i fondi comuni di
investimento;
  Visto  l'articolo  3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che
"i  regolamenti  ministeriali  previsti  dal  presente  decreto  sono
adottati  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400." di seguito denominata "legge n. 400 del 1988";
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
  Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999,
n.  228,  con  il  quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del
Testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999";
  Sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per le
societa' e la borsa;
  Vista  la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al
parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002;
  Considerato  che  il  riferimento  normativo  di  cui  all'articolo
12-bis,  all'articolo  6,  comma  1,  lettera c), numero 5) del Testo
unico   appare  pertinente  in  considerazione  dell'opportunita'  di
richiamare    espressamente,    al   fine   di   evitare   incertezze
interpretative,  il  potere  della  Banca  d'Italia di disciplinare i
criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni in cui
e'  investito  il patrimonio e la periodicita' della valutazione, nei
casi   di   acquisto   o  conferimento  di  beni  diversi  da  quelli
disciplinati dal medesimo articolo 12-bis del presente regolamento;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, in data 7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  All'articolo  1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
      "d-bis)   "fondi   immobiliari"   :   i   fondi  che  investono
esclusivamente  o  prevalentemente  in  beni  immobili, diritti reali
immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;";
    b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
      "g)  "fondazioni  bancarie"  :  le  fondazioni disciplinate dal
decreto   legislativo   17   maggio   1999,   n.  153,  e  successive
modificazioni;";
    c) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
      "g-bis)   "partecipazioni   in   societa'   immobiliari"  :  le
partecipazioni  in  societa'  di  capitali  che svolgono attivita' di
costruzione,  valorizzazione,  acquisto,  alienazione  e  gestione di
immobili;";
    d) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
      "h-bis)  "gruppo  rilevante" : il gruppo come definito ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art. 5 della legge 23
          novembre   2001,   n.   410   (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          recante  disposizioni urgenti in materia di privatizzazione
          e  valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico e di
          sviluppo  dei  fondi comuni di investimento immobiliare) e'
          il seguente:
              "2.  Entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e
          la  CONSOB  adottano, ciascuno per quanto di competenza, le
          modifiche  ai  regolamenti e ai provvedimenti necessari per
          dare  attuazione  a  quanto  disposto  dai commi 1, 1-bis e
          1-ter.".
              -  Si  ritiene  opportuno  riportare  il  testo vigente
          dell'art.  37  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58   (testo   unico   delle   disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6 febbraio 1996, n. 52), modificato dai commi
          1-bis e 1-ter dell'art. 5 della citata legge n. 410/2001:
              "Art.  37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
          -   1.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, con regolamento adottato sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali
          cui  devono  uniformarsi i fondi comuni di investimento con
          riguardo:
                a) all'oggetto dell'investimento;
                b) alle  categorie  di  investitori  cui e' destinata
          l'offerta delle quote;
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
                d) all'eventuale durata minima e massima;
                d-bis)  alle condizioni e alle modalita' con le quali
          devono  essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
          beni,  sia  in fase costitutiva che in fase successiva alla
          costituzione  del  fondo,  nel  caso di fondi che investano
          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
              2.  Il  regolamento  previsto  dal  comma  1 stabilisce
          inoltre:
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso;
                b) le   cautele   da   osservare,   con   particolare
          riferimento  all'intervento  di  esperti indipendenti nella
          valutazione  dei  beni, nel caso di cessioni o conferimenti
          di  beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
          di  gestione  o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
          essa  appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio
          stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
          qualita'  e all'esperienza professionale degli investitori;
          nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
          dovra'  comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
          prestiti  sino  a  un  valore di almeno il 60 per cento del
          valore  degli  immobili,  dei  diritti  reali immobiliari e
          delle  partecipazioni  in societa' immobiliari e del 20 per
          cento  per  gli  altri  beni  nonche'  che possano svolgere
          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
                c) le   scritture   contabili,   il  rendiconto  e  i
          prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
          imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici;
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi
          delle quote dei fondi;
                e) i   requisiti   e   i   compensi   degli   esperti
          indipendenti  indicati  nell'articolo  6, comma 1), lettera
          c), numero 5).".
              -  Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e', rispettivamente, il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, reca:
          "Regolamento   recante  norme  per  la  determinazione  dei
          criteri  generali  cui  devono  essere  uniformati  i fondi
          comuni di investimento.".
              -  Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'art. 6
          del citato decreto legislativo n. 58/1998, e' il seguente:
              "1.  La  Banca  d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina
          con regolamento:
                a) Omissis;
                b) Omissis;
                c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
                  1-4) Omissis;
                  5)  i  criteri  e  le  modalita' da adottare per la
          valutazione  dei  beni  e dei valori in cui e' investito il
          patrimonio  e  la  periodicita'  della  valutazione. Per la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la  Banca  d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso a esperti
          indipendenti  e  richiederne  l'intervento anche in sede di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.".
          Nota all'art. 1:
              -  Il testo dell'art. 1 del citato decreto ministeriale
          n.  228/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
          apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  1  (Definizioni).  - 1. Nel presente regolamento
          s'intendono per:
                a) "testo  unico : il decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58;
                b) "testo  unico  bancario : il decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385;
                c) "fondo  :  il  fondo  comune  di investimento come
          definito  dall'art. 1, comma 1, lettera j), del testo unico
          ;
                d) "fondi   armonizzati   :   i   fondi   comuni   di
          investimento  rientranti  nell'ambito di applicazione delle
          direttive  comunitarie  in  materia  e  che  possono essere
          commercializzati  nel  territorio  dell'Unione  europea  in
          regime di mutuo riconoscimento;
                d-bis)  "fondi  immobiliari  :  i fondi che investono
          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;
                e) "mercato  regolamentato : il mercato regolamentato
          iscritto  nell'elenco  previsto  dall'art.  63,  comma 2, o
          nell'apposita  sezione  prevista dall'art. 67, comma 1, del
          testo  unico  o  altro  mercato  regolamentato regolarmente
          funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato
          nel regolamento del fondo;
                f) "fondi   pensione   :   le   forme  pensionistiche
          complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n. 124, e successive modificazioni;
                g) "fondazioni  bancarie : le fondazioni disciplinate
          dal   decreto   legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  e
          successive modificazioni;
                g-bis)  "partecipazioni  in societa' immobiliari : le
          partecipazioni   in   societa'  di  capitali  che  svolgono
          attivita'   di   costruzione,   valorizzazione,   acquisto,
          alienazione e gestione di immobili;
                h)  "investitori  qualificati : le seguenti categorie
          di soggetti:
                  le  imprese  di investimento, le banche, gli agenti
          di  cambio, le societa' di gestione del risparmio (SGR), le
          societa'  di  investimento  a capitale variabile (SICAV), i
          fondi  pensione,  le  imprese di assicurazione, le societa'
          finanziarie  capogruppo  di  gruppi  bancari  e  i soggetti
          iscritti  negli  elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e
          113 del testo unico bancario;
                  i  soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza
          della  normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le
          medesime attivita' svolte dai soggetti di cui al precedente
          alinea;
                  le fondazioni bancarie;
                  le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in
          possesso   di   specifica   competenza   ed  esperienza  in
          operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata
          per   iscritto   dalla   persona   fisica   o   dal  legale
          rappresentante della persona giuridica o dell'ente.
                h-bis) "gruppo rilevante : il gruppo come definito ai
          sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del testo unico.
              2.  Le  espressioni adoperate nel presente regolamento,
          ove  non diversamente definite, hanno lo stesso significato
          indicato nel testo unico.".