IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, di seguito denominata "legge n. 410 del 2001", recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare"; Visto l'articolo 5, comma 2, della legge n. 410 del 2001 che ha apportato modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo altresi' che "il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti ed ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter."; Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "Testo unico"; Visto l'articolo 37 del predetto Testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che "i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400." di seguito denominata "legge n. 400 del 1988"; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999"; Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Vista la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002; Considerato che il riferimento normativo di cui all'articolo 12-bis, all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del Testo unico appare pertinente in considerazione dell'opportunita' di richiamare espressamente, al fine di evitare incertezze interpretative, il potere della Banca d'Italia di disciplinare i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione, nei casi di acquisto o conferimento di beni diversi da quelli disciplinati dal medesimo articolo 12-bis del presente regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) "fondi immobiliari" : i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;"; b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) "fondazioni bancarie" : le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;"; c) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari" : le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;"; d) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) "gruppo rilevante" : il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 23 novembre 2001, n. 410 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) e' il seguente: "2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.". - Si ritiene opportuno riportare il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), modificato dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 5 della citata legge n. 410/2001: "Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote; c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e massima; d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari. 2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso; b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici; d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi; e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e', rispettivamente, il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, reca: "Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.". - Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58/1998, e' il seguente: "1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) Omissis; b) Omissis; c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 1-4) Omissis; 5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento s'intendono per: a) "testo unico : il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "testo unico bancario : il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; c) "fondo : il fondo comune di investimento come definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del testo unico ; d) "fondi armonizzati : i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento; d-bis) "fondi immobiliari : i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari; e) "mercato regolamentato : il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del testo unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo; f) "fondi pensione : le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; g) "fondazioni bancarie : le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni; g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari : le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili; h) "investitori qualificati : le seguenti categorie di soggetti: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le societa' di gestione del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attivita' svolte dai soggetti di cui al precedente alinea; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente. h-bis) "gruppo rilevante : il gruppo come definito ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del testo unico. 2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel testo unico.".