IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di stabilizzazione finanziaria dell'Unione
nazionale  per  l'incremento  delle  razze equine (UNIRE), nonche' di
concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   delle  politiche  agricole  e  forestali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari
          del servizio di raccolta delle scommesse ippiche
  1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione
nazionale  per  l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE), la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno
2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale
carico   del   bilancio   dello  Stato.  A  tale  fine  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  corrisponde  all'UNIRE, a decorrere
dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti,
nel  limite  massimo  di  3,5  milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  stabilito  il  tasso
d'interesse  e  fissato  il  contributo  decennale  di cui al periodo
precedente.
  2. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato
sulla  base  dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse
dei  cavalli  e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni
economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale adottato sulla
base  dell'articolo  8  del  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
possono  farlo  entro  il  6  maggio 2003 versando un importo pari al
dieci  per  cento  del  debito maturato, per capitale ed interessi, a
titolo  di  minimo  garantito,  aumentato,  in  ragione  del  ritardo
nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro.
Le  somme  dovute per quote di prelievo sono versate, senza ulteriori
interessi,  in  tre rate di pari importo, entro il 30 giugno 2003, il
30  dicembre  2003  ed  il  30  giugno 2004. Le somme ancora dovute a
titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  al  netto  di  sanzioni  e  maggiorate  dei relativi
interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro
il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il
30 giugno 2003.
  3.  Ai  concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma
2, nonche' a quelli che hanno gia' tempestivamente aderito al decreto
interdirigenziale  di  cui al medesimo comma 2, e' consentito versare
il  residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del
33,3  per  cento,  in  otto  rate annuali di pari importo, maggiorate
degli  interessi  all'effettivo  saldo.  Il  versamento delle rate e'
posticipato  e  la  prima  e'  dovuta entro il 30 giugno 2004. Non si
effettua  il  rimborso  di somme versate a titolo di minimi garantiti
dai  concessionari  diversi  da  quelli nei confronti dei quali trova
applicazione la disposizione di cui al presente comma.
  4.  Per  quanto  non  diversamente  stabilito  in modo espresso dal
presente  articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del
citato  decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  n.  16  del  2002. Con decreto interdirigenziale tra il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali,  sono  stabilite  le  modalita' di
versamento delle rate di cui al comma 3 e gli adempimenti conseguenti
alla  decadenza  dei  concessionari  che  non provvedono ai sensi del
comma  2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta
alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo
di  imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n.  504,  e  di  quote di prelievo di un importo pari al quindici per
cento  della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la
maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli
anni 2000, 2001 e 2002.
  5.  La  disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre   2002,   n.   265,  trova  applicazione  nei  riguardi  dei
provvedimenti  che comunque determinano la cessazione dei rapporti di
concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma
2,  adottati  prima  della  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  La  sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti e'
stabilita  fino al 6 maggio 2003 e i termini per la loro impugnazione
decorrono o riprendono a decorrere dal 7 maggio 2003. Gli effetti dei
provvedimenti  si  estinguono  nei  riguardi  dei  concessionari  che
effettuano l'adesione ai sensi del comma 2.
  6.  Dal  1  gennaio  2003  e  per  ciascun  anno  di  durata  delle
concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle
corse  dei  cavalli,  il  corrispettivo  minimo  comunque  dovuto dai
concessionari   e'   pari   ai  prelievi  dovuti  all'amministrazione
concedente   sulle   scommesse   effettivamente  accettate  nell'anno
precedente,  incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale
realizzatosi su base regionale.
  7.  Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  e' sostituito dal seguente: "Dal 1 gennaio
2003  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali
relativamente  alle  scommesse  ippiche,  e'  disposta  la  riduzione
dell'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui  all'articolo 4, comma 1,
lettera  b), n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
in  misura  necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti,
quanto  alle  scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60
punti,  quanto  alle  scommesse  sportive  a  quota fissa, nonche' un
aumento  medio  di  4,82  punti,  quanto  alle  scommesse  ippiche  a
totalizzatore  nazionale,  e  di  5,26  punti,  quanto alle scommesse
ippiche  a  quota  fissa,  della misura percentuale del corrispettivo
spettante   ai  concessionari  per  il  servizio  di  raccolta  delle
scommesse.  Con  lo  stesso  decreto  e'  ridotta  al  22,5 per cento
l'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b),  n.  1),  del  decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n. 504.
Nell'adozione  dei provvedimenti di cui al presente comma e' comunque
garantito   il   mantenimento  della  percentuale  media  complessiva
destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1 gennaio 2003.".
  8.  Per  una  piu'  attiva partecipazione dell'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di
controllo  in  materia  di giochi e scommesse relativi alle corse dei
cavalli,  nell'articolo  3, comma 78, secondo periodo, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  dopo  la  lettera  d-bis) sono inserite le
seguenti:  "d-ter)  partecipazione  dell'UNIRE,  attraverso  soggetti
all'uopo  indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi
e scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-quater) individuazione
di  adeguate  forme  di  concertazione  dell'UNIRE  in  relazione  ai
procedimenti  riguardanti  la  materia  dei  giochi e delle scommesse
relativi  alle  corse dei cavalli; d-quinquies) accesso dell'UNIRE in
tempo  reale  a  tutti  i  dati  concernenti  i giochi e le scommesse
relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari.".
  9.  La  composizione  del  Comitato  generale  per  i giochi di cui
all'articolo  3  della legge 10 agosto 1988, n. 357, e' rideterminata
con  la  partecipazione  di  un  rappresentante  del  Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali, nonche' del Presidente dell'Unione
nazionale  per  l'incremento  delle  razze equine (UNIRE) o di un suo
delegato;  le  deliberazioni  del  Comitato relative ai giochi e alle
scommesse  concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto
favorevole del Presidente dell'UNIRE.
  10. Ferme le attribuzioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
sono   di   rispettiva   competenza  dei  Ministri  e  dei  Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
nonche'  dell'Unione  nazionale  per  l'incremento delle razze equine
(UNIRE),  limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata
in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo
affidamento,  mediante  procedure  selettive,  ai  sensi del medesimo
regolamento,  sono  attribuiti  in  via esclusiva all'UNIRE i compiti
relativi  alla  gestione  delle  predette  concessioni,  ivi compresi
quelli  di  adozione,  in  presenza  di  un interesse pubblico che lo
giustifichi,   con   particolare   riguardo   all'adempimento   delle
obbligazioni  derivanti  dall'adesione  di  cui  al  comma 2, di ogni
provvedimento amministrativo conseguente.
  11.  Sulla  base  delle  linee  guida  e dei principi stabiliti dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, l'Unione nazionale per
l'incremento   delle   razze  equine  (UNIRE)  organizza  e  gestisce
l'anagrafe   equina  nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo
nazionale  (SIAN)  di  cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
comma  si  provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
  12. Nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni:
    a)  nel  comma  4,  le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle
seguenti: "15 dicembre";
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Non
costituiscono  lotterie  rientranti  nel  com-ma 1 quelle istituite e
regolate,  anche  al  fine  di consentirne la partecipazione mediante
connessione   telefonica  o  telematica,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  senza  il  collegamento con fatti e
rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi.". Il
primo provvedimento conseguente e' adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  13.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sulla base di
indirizzi  strategici  deliberati dal Comitato generale per i giochi,
provvede  ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale,   operatori   specializzati  nella  gestione  di  reti  di
partecipazione  a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche,
anche   combinate  al  segnale  telefonico,  a  giochi,  scommesse  e
concorsi,  assicurando,  in ogni caso, il rispetto dei principi della
certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione
al  gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente
comma,  nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela
della  buona  fede degli utenti, delle rispettive responsabilita' dei
diversi operatori coinvolti.
  14.  Al  maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4
milioni  annui,  a decorrere dal 1 gennaio 2003, si provvede mediante
le  maggiori  entrate  derivanti  dall'indizione di nuove lotterie ad
estrazione  istantanea  e  di  quelle previste dall'articolo 1, comma
5-bis,  della  legge  4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12,
lettera  b), del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.