IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994,
n.  561,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 30
novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed
acquicoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente
le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' da pesca;
  Visto  il  proprio  decreto  5  agosto  2002,  n.  218, adottato di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,
recante  "Regolamento  di  sicurezza per le navi abilitate alla pesca
costiera";
  Ritenuto  che  nella prima fase di applicazione, con riferimento al
combinato  disposto  degli articoli 29 e 30 del citato decreto n. 218
del  2002,  sono  emersi seri problemi nell'applicazione dello stesso
regolamento,  a  motivo  della  difficolta' di approvvigionamento sul
mercato  di  dispositivi  e apprestamenti di sicurezza introdotti dal
nuovo  regolamento,  soprattutto  con  riferimento alle unita' navali
abilitate   alla   pesca   costiera  locale  e  alla  pesca  costiera
ravvicinata entro 20 miglia dalla costa;
  Valutato  che  e'  opportuno apportare correttivi al disposto degli
articoli  29  e  30 del citato decreto n. 218 del 2002 nella parte in
cui   e'   stata  prevista  l'abrogazione  dei  preesistenti  decreti
ministeriali  disciplinanti la materia, evitando cosi' di penalizzare
il   ceto   peschereccio  con  l'ulteriore  effetto  di  interrompere
l'esercizio   dell'attivita'  di  pesca  con  conseguenze  sul  piano
economico-sociale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 452 del 27 gennaio 2003;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo 29, primo comma, del decreto ministeriale 5 agosto
2002,  n.  218,  inserire,  in  fine, le seguenti parole: ", nonche',
limitatamente  alle  navi abilitate alla pesca costiera locale e alla
pesca  costiera  ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il
31 dicembre 2003".
  2.  All'articolo 30 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218,
dopo il primo comma inserire il seguente:
  "2.  I  decreti  di cui al comma 1, continuano ad essere applicati,
limitatamente  alle  navi abilitate alla pesca costiera locale e alla
pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31
dicembre 2003.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 25 febbraio 2003


                                Il Ministro delle infrastrutture
                                        e dei trasporti
                                             Lunardi

Il Ministro delle politiche
    agricole e forestali
          Alemanno


Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003

  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
  ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 207
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alla premessa:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  Il  decreto  ministeriale  5  agosto  2002,  n. 218,
          recante:  "Regolamento  di  sicurezza per le navi abilitate
          alla   pesca   costiera",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 2 ottobre 2002, n. 231.
              -  Il  testo  degli articoli 29 e 30 e' riportato nelle
          note all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  degli  articoli 29 e 30 del citato decreto
          ministeriale  n.  218/2002, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  29  (Norma  transitoria).  - 1. Le navi da pesca
          che,   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,   erano   in  possesso  di  abilitazione  alla
          navigazione  rilasciata in base a norme pregresse, dovranno
          ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal
          presente   regolamento   in  occasione  del  rinnovo  delle
          annotazioni  di  sicurezza  e  comunque entro il 1° gennaio
          2003, nonche', limitatamente alle navi abilitate alla pesca
          costiera  locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le
          20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003.".
              "Art.  30  (Norme abrogate). - 1. Dalla data di entrata
          in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto
          del  Ministro  della  marina mercantile 22 giugno 1982 e il
          decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali
          19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.
              2.  I  decreti  di  cui al comma 1 continuano ad essere
          applicati,  limitatamente  alle  navi  abilitate alla pesca
          costiera  locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le
          20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.".