IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive
modificazioni,  e  in particolare l'articolo 4, commi 13-bis e 13-ter
che  prevede che, sulla base dei criteri dallo stesso indicati, siano
disciplinati  con  regolamento adottato dal Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i corsi della
scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni,  concernente il riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, recante il
regolamento  che  disciplina  il  corso  superiore  di stato maggiore
interforze;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della
legge  18  febbraio  1997,  n.  25,  concernente  le attribuzioni dei
vertici militari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 12 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, recante
la   determinazione   delle   classi  delle  lauree  e  delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmessa con nota n. 8/53847/D.V.6 dell'11 novembre 2002;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Per  la  formazione  degli  ufficiali  in  servizio  permanente
dell'Esercito  sono  previsti  il corso di stato maggiore ed il corso
pluritematico,   di  durata  complessiva  non  superiore  a  un  anno
accademico.
  2. Il corso di stato maggiore, propedeutico al corso pluritematico,
e'  inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far
acquisire  la  capacita'  di operare nell'ambito degli stati maggiori
dei comandi nazionali e multinazionali a livello di brigata o livello
equivalente.
  3.  Il corso pluritematico e' inteso a perfezionare la preparazione
tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di:
    a) operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi operativi
intermedi,  negli  organi di vertice della Forza armata e dei comandi
terrestri multinazionali;
    b)  valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla
pianificazione e condotta delle operazioni militari;
    c) svolgere attivita' d'insegnamento e di coordinamento didattico
presso gli istituti militari di formazione.
  4.  Salvo quanto previsto dal presente regolamento, le modalita' di
avvio  e  di  svolgimento dei corsi, i percorsi formativi e la durata
sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
              -  Il  decreto  legislativo  28  novembre 1997, n. 464,
          recante  "Riforma  strutturale  delle Forze armate, a norma
          dell'art.  1,  comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28
          dicembre  1995,  n.  549",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  3  del  5  gennaio 1998; si riporta il testo
          dell'art. 4, commi 13-bis e 13-ter:
              "13-bis.  Con regolamento del Ministro della difesa, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          disciplinati  i  corsi  della  scuola  di  guerra  per  gli
          ufficiali   dell'Esercito,   sulla   base   delle  seguenti
          indicazioni:
                a) previsione  dei corsi da svolgere e delle relative
          finalita'  in armonia con le disposizioni relative al corso
          superiore di stato maggiore interforze. istituito dal comma
          1;
                b) destinazione   alla   frequenza  dei  corsi  degli
          ufficiali   dei   ruoli  normali  dell'Esercito  che  hanno
          compiuto  i  periodi  di  comando  o  ai  quali siano state
          conferite   attribuzioni   specifiche  prescritte  ai  fini
          dell'avanzamento;
                c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche
          in   relazione   all'attuazione  delle  previsioni  di  cui
          all'art. 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli
          ufficiali frequentatori;
                d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai
          corsi ovvero di rinuncia;
                e) destinazione   a   ricoprire   incarichi  connessi
          all'espletamento  di  funzioni  di  stato  maggiore per gli
          ufficiali  che  superano  i prescritti percorsi formativi e
          selettivi;
                f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore
          dell'Esercito  dei  percorsi formativi e delle modalita' di
          svolgimento  dei  corsi, secondo le attribuzioni in materia
          di  formazione  del personale militare previste dalla legge
          18 febbraio 1997, n. 25.
              13-ter.  Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in
          vigore  il  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana. Dalla stessa data sono abrogati:
                a) l'art.  1,  primo  comma,  lettere  a) e c), e gli
          articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge
          28 aprile 1976, n. 192;
                b) i  titoli I e II del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1979, n.
          611.".
              -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre 1997, n. 490,
          recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma   97,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662"  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
          e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
          n.  216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000.
              -  Il  decreto  ministeriale  12  giugno  1999, n. 245,
          concernente    "Regolamento   recante   norme   concernenti
          l'ordinamento  dell'Istituto  superiore  di  stato maggiore
          interforze  e  la definizione dei criteri e delle modalita'
          per  la  selezione  dei  candidati alla frequenza del corso
          superiore  di  stato  maggiore  interforze",  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,  n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art.
          10  della  legge  18  febbraio  1997, n. 25, concernente le
          attribuzioni   dei  vertici  militari"  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
          maggio 2000.
              -  Il  decreto  ministeriale  3  novembre 1999, n. 509,
          concernente    "Regolamento   recante   norme   concernenti
          l'autonomia  didattica  degli  atenei", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 214 del 12 novembre
          1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di "regolamento" sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".