IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 4, commi 13-bis e 13-ter che prevede che, sulla base dei criteri dallo stesso indicati, siano disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, recante il regolamento che disciplina il corso superiore di stato maggiore interforze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/53847/D.V.6 dell'11 novembre 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito sono previsti il corso di stato maggiore ed il corso pluritematico, di durata complessiva non superiore a un anno accademico. 2. Il corso di stato maggiore, propedeutico al corso pluritematico, e' inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali a livello di brigata o livello equivalente. 3. Il corso pluritematico e' inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di: a) operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi operativi intermedi, negli organi di vertice della Forza armata e dei comandi terrestri multinazionali; b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari; c) svolgere attivita' d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione. 4. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, le modalita' di avvio e di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi e la durata sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998; si riporta il testo dell'art. 4, commi 13-bis e 13-ter: "13-bis. Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze. istituito dal comma 1; b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento; c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori; d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia; e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi; f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25. 13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'art. 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192; b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000. - Il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze e la definizione dei criteri e delle modalita' per la selezione dei candidati alla frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000. - Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".