IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000,
che  modifica  il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva
75/319/CEE   del  Consiglio,  concernente  il  riavvicinamento  delle
disposizioni  legislative,  regolamentari  ed amministrative relative
alle specialita' medicinali;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato
A;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000,
n. 435, recante norme di organizzazione del Ministero della sanita';
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia  e  delle finanze, degli affari esteri e per gli affari
regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2. - 1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo alla
Direzione  generale  per  la  valutazione  dei  medicinali  e  per la
farmacovigilanza  del  Ministero  della salute, di seguito denominato
"Direzione".
  2. La Direzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato,   conformemente  alle  modalita'  eventualmente  concordate  a
livello   comunitario   e   definite   dall'Agenzia  europea  per  la
valutazione dei medicinali - EMEA - di seguito denominata "Agenzia":
    a)  raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei
medicinali  con  particolare  riguardo alle reazioni avverse, all'uso
improprio,  nonche'  all'abuso  degli  stessi tenendo conto anche dei
dati relativi ai consumi dei medesimi;
    b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di
dati  necessari  alla  farmacovigilanza  gestendo  e  coordinando, in
particolare,  la  rete  telematica nazionale di farmacovigilanza, che
collega   le   strutture   sanitarie,   le   regioni   e  le  aziende
farmaceutiche.
  Collabora  altresi' con l'Agenzia, con i competenti organismi degli
Stati  membri  e con la Commissione europea alla costituzione ed alla
gestione  di una rete informatizzata europea per agevolare lo scambio
delle   informazioni  inerenti  la  farmacovigilanza  dei  medicinali
commercializzati  nella  Comunita'  europea per consentire a tutte le
autorita' competenti di condividere le informazioni simultaneamente;
    c)  promuove  e  coordina, anche in collaborazione con l'Istituto
superiore  di  sanita'  studi  e  ricerche  di  farmacoutilizzazione,
farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;
    d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere
le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;
    e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle
informazioni  relative  alla  farmacovigilanza  ai  cittadini ed agli
operatori sanitari;
    f)  provvede,  in  collaborazione  con  la  Commissione unica del
farmaco  e  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  a  predisporre la
relazione annuale al Parlamento sulla farmacovigilanza.
  3.  Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con
la Direzione nell'attivita' di farmacovigilanza, fornendo elementi di
conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono alla
Direzione  ai  sensi dell'articolo 4. Le regioni, inoltre provvedono,
nell'ambito   delle   proprie   competenze,   alla  diffusione  delle
informazioni   al   personale  sanitario  ed  alla  formazione  degli
operatori  nel  campo  della farmacovigilanza. Le regioni collaborano
inoltre  a  fornire  i  dati  sui  consumi  dei  medicinali  mediante
programmi  di  monitoraggio  sulle prescrizioni dei farmaci a livello
regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attivita' anche
di appositi Centri di farmacovigilanza.
  4.  La  Direzione  organizza,  con  la partecipazione dell'Istituto
superiore  di  sanita',  riunioni  periodiche  con  i responsabili di
farmacovigilanza  presso  le  regioni  per  concordare  le  modalita'
operative relative alla gestione della farmacovigilanza.";
    b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3.  -  1.  Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio  e'  tenuto  a  registrare  in  modo  dettagliato  tutte le
sospette reazioni avverse da farmaci osservate in Italia, nell'Unione
europea   o  in  un  Paese  terzo.  Il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  e'  tenuto, altresi', a registrare e a
notificare immediatamente, e comunque entro quindici giorni solari da
quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa grave
da farmaci verificatasi in Italia segnalatagli da personale sanitario
alla  struttura  sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non
fosse  possibile  identificare  tale  struttura,  alla  Direzione. Il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio e' tenuto,
altresi',  a  registrare  e  a  notificare immediatamente, e comunque
entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, qualunque
altra  sospetta reazione avversa grave da farmaci di cui sia venuto a
conoscenza alla Direzione. Eventuali aggiornamenti sulle segnalazioni
di  reazioni avverse ricevute possono essere richieste esclusivamente
al  Responsabile  di  farmacovigilanza  mittente  della  segnalazione
stessa quale il Ministero o la struttura sanitaria.
  2.  Il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio
provvede  a  che tutte le sospette reazioni avverse gravi ed inattese
verificatesi  nel  territorio  di  un  Paese  terzo  e  segnalate  da
personale  sanitario  siano  immediatamente e comunque entro quindici
giorni  solari  da  quando  ne  ha  avuto  notizia,  notificate  alla
Direzione secondo le modalita' previste dal comma 5, lettera d).
  3.  Per  i  medicinali  disciplinati  dall'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e dall'articolo 9-bis del
decreto  legislativo  18  febbraio  1997,  n. 44, ai quali sono state
applicate le procedure di mutuo riconoscimento e per i quali l'Italia
e'  il  Paese  membro di riferimento, il titolare dell'autorizzazione
all'immissione   in  commercio  provvede  inoltre  a  segnalare  alla
Direzione,  secondo  le modalita' ed i tempi stabiliti in accordo con
essa,  qualunque  sospetta  reazione avversa grave verificatasi nella
Comunita' europea.
  4.  Il  titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali  deve  disporre,  a  titolo  stabile e continuativo, di un
responsabile  del  servizio  di  farmacovigilanza,  in possesso della
laurea  in  medicina  e  chirurgia  o  in  farmacia,  o  in chimica e
tecnologia  farmaceutica,  o in biologia o in chimica, ai sensi della
legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di
cui   al  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre 1999, n. 509. Il responsabile
del  servizio  di  farmacovigilanza  deve  essere persona diversa dal
responsabile  del  servizio scientifico previsto dall'articolo 14 del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e deve essere posto in
condizione  di  usufruire  di  tutti  i  dati  di  tale  servizio. Le
competenze  del  responsabile si estendono a tutti i medicinali della
cui  autorizzazione all'immissione in commercio e' titolare l'azienda
da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende.
  5. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza assicura:
    a)  l'istituzione  e  il  funzionamento  di  un  sistema  atto  a
garantire  che  le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse
comunicate   al   personale   della   societa'  ed  agli  informatori
medico-scientifici,  siano  raccolte,  ordinate  e  accessibili in un
unico luogo;
    b)   che  tutte  le  informazioni  relative  alla  sicurezza  dei
prodotti,   successive  all'atto  dell'autorizzazione  siano  portate
rapidamente  a  conoscenza  del  personale  sanitario anche tramite i
contatti  del  servizio  di  informazione  scientifica  della propria
azienda;
    c)  l'elaborazione  dei rapporti di cui al successivo comma 6, da
sottoporre  alle  autorita' competenti secondo le modalita' stabilite
dal  Ministero  della  salute,  che tiene conto delle indicazioni dei
competenti organismi internazionali e comunitari;
    d)  la trasmissione, secondo modalita' stabilite dalla Direzione,
per  via  telematica  al sistema nazionale di farmacovigilanza, delle
segnalazioni   di   sospette   reazioni   avverse  gravi  e  inattese
verificatesi  in  un  Paese terzo mantenendo a disposizione le schede
cartacee;
    e)  la  trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle
segnalazioni  di  sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute
sul  territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non
tramite la rete nazionale di farmacovigilanza;
    f)  la  trasmissione,  in  maniera  rapida ed esauriente, ad ogni
richiesta  della  Direzione,  di  informazioni  supplementari ai fini
della   valutazione   dei   rischi  di  un  medicinale,  comprese  le
informazioni riguardanti i volumi di vendita dello stesso.
  6.  Fatte  salve  eventuali  altre prescrizioni che condizionano il
rilascio   dell'autorizzazione,   e'   fatto   obbligo   al  titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio di presentare alle
autorita'  competenti le informazioni sulle sospette reazioni avverse
in  forma  di  rapporti  periodici di aggiornamento sulla sicurezza o
immediatamente  su  richiesta,  oppure ad intervalli regolari come da
schema  seguente:  ogni  sei  mesi per i primi due anni dalla data di
rilascio  della prima autorizzazione internazionale e successivamente
ogni  anno  per  i  successivi  due  anni  e in coincidenza del primo
rinnovo  dell'autorizzazione.  In  seguito  tali  rapporti  periodici
devono essere presentati ogni cinque anni congiuntamente alla domanda
di rinnovo dell'autorizzazione. Essi devono contenere una valutazione
scientifica dei benefici e dei rischi del medicinale in questione.
  Dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio il
titolare  puo'  chiedere  una  modifica  dei  tempi  specificati  nel
presente   articolo,   conformemente  alla  procedura  stabilita  nel
regolamento (CE) n. 541/95 della Commissione.
  I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR - sono
presentati  secondo  la scadenza prevista, sulla base delle modalita'
stabilite dalla Direzione.
  7.   Le   Aziende  titolari  di  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio   comunicano   al   Ministero   della  salute,  ufficio  di
farmacovigilanza,  qualsiasi  iniziativa adottata da altri competenti
organismi sui propri prodotti per motivi di sicurezza, prima che tali
interventi siano resi di dominio pubblico.
  8.  E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di diffondere ai medici prescrittori le note informative
e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei farmaci, secondo indicazioni,
tempi  e modalita' stabilite dalla Direzione, ogni qualvolta emergano
nuove   informazioni   relative  al  profilo  di  tollerabilita'  del
prodotto.
  9.   Le   aziende  titolari  di  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio  di  farmaci  sono tenute a trasmettere trimestralmente per
via  informatica  i  dati  di  vendita  delle  specialita' medicinali
utilizzando la procedura prevista dal decreto dirigenziale in data 24
maggio  2002  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno
2002.
  10.   L'obbligo   previsto  al  comma  9  e'  esteso  alle  aziende
responsabili della commercializzazione dei medicinali.
  11.  Il Ministero della salute, in caso di violazione delle aziende
farmaceutiche  degli  obblighi  previsti  dal  presente articolo puo'
adottare  ulteriori  azioni amministrative in relazione alla gravita'
della violazione riscontrata e della sua reiterazione.";
    c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1.  Le strutture sanitarie - Aziende unita' sanitarie
locali,  Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  -  devono  nominare  un responsabile di farmacovigilanza
della  struttura  che  provvede  a registrarsi alla rete nazionale di
farmacovigilanza al fine dell'abilitazione necessaria per la gestione
delle  segnalazioni.  Le  strutture  sanitarie  private,  al  fine di
assolvere  ai  compiti  di  farmacovigilanza,  fanno  riferimento  al
responsabile  di  farmacovigilanza  della  Azienda  unita'  sanitaria
locale competente per territorio.
  2.  I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare
tutte  le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a
conoscenza   nell'ambito  della  propria  attivita'.  Vanno  comunque
segnalate  tutte  le  sospette reazioni avverse osservate, gravi, non
gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e da farmaci posti sotto
monitoraggio    intensivo    ed   inclusi   in   elenchi   pubblicati
periodicamente dal Ministero della salute.
  3. Il presente decreto non si applica alle segnalazioni di reazioni
avverse verificatesi in corso di sperimentazione clinica.
  4.  I  medici  e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le
segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente,  al Responsabile di farmacovigilanza della struttura
sanitaria  di  appartenenza.  I medici e gli altri operatori sanitari
operanti   in  strutture  sanitarie  private  devono  trasmettere  le
segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente,   al  Responsabile  di  farmacovigilanza  della  ASL
competente  per  territorio,  direttamente  o, nel caso di cliniche o
case  di  cura,  tramite  la  Direzione  sanitaria. I Responsabili di
farmacovigilanza  provvedono,  previa  verifica  della  completezza e
della  congruita'  dei dati, all'inserimento della segnalazione nella
banca  dati  della rete di farmacovigilanza nazionale e alla verifica
dell'effettivo  inoltro del messaggio, relativo all'inserimento, alla
regione   ed  alla  azienda  farmaceutica  interessata.  In  caso  di
impossibilita'  di trasmissione del messaggio, ai destinatari che non
e'  stato  possibile  raggiungere  per  via  telematica, le strutture
sanitarie  invieranno  copia  della segnalazione riportante il codice
numerico rilasciato dal sistema.
  5.  L'inserimento  in rete va effettuato a cura del Responsabile di
farmacovigilanza della struttura sanitaria entro e non oltre 7 giorni
solari  dal  ricevimento  della  segnalazione. Le schede originali di
segnalazione  saranno conservate presso la struttura sanitaria che le
ha  ricevute  ed  inoltrate  in copia al Ministero della salute, alla
regione  di  appartenenza o al Centro di farmacovigilanza individuato
dalla regione ove dagli stessi richiesto.
  6.  Eventuali aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono
essere  richiesti  al  segnalatore  unicamente  dal  Responsabile  di
farmacovigilanza  della  struttura  sanitaria di appartenenza o da un
suo   delegato,  o  da  personale  del  Ministero  della  salute.  Il
richiedente provvede ad inserire in rete i dati acquisiti aggiornando
la  scheda  inserita. Il responsabile di farmacovigilanza e' comunque
tenuto   ad   acquisire   dal   segnalatore   una  relazione  clinica
dettagliata,  da trasmettere al Ministero della salute entro quindici
giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale.
  7.  La  Direzione  provvede  affinche'  tutte  le  segnalazioni  di
sospette   reazioni   avverse   gravi  da  farmaci  verificatesi  sul
territorio  nazionale  siano  immediatamente messe a disposizione del
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio e comunque
entro   quindici  giorni  solari  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione.
  8.  La  Direzione provvede altresi' affinche' tutte le segnalazioni
di  sospette  reazioni  avverse  gravi  da  farmaci  verificatesi nel
territorio  nazionale siano messe a disposizione dell'Agenzia e degli
altri  Stati  membri  entro  quindici  giorni  solari  dalla  data di
ricevimento della loro comunicazione.
  9.  La  Direzione  fornisce immediatamente all'Agenzia ed ai centri
nazionali di farmacovigilanza degli altri Stati membri ed al titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  informazioni  su
eventuali  modifiche, sospensioni o revoche dell'autorizzazione di un
medicinale  determinate da motivi di tutela della salute pubblica. In
caso  di sospensione determinata da motivi di urgenza, l'informazione
all'Agenzia,  alla  Commissione e agli altri Stati membri deve essere
trasmessa entro il giorno lavorativo seguente.";
    d) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11.  -  1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio  di  specialita' medicinali che viola gli obblighi previsti
dall'articolo  3,  e'  soggetto  alla  sanzione del pagamento da Euro
30.000  a  Euro  180.000. L'importo della sanzione e' incrementato di
una quota variabile dallo 0,1 per cento all'1 per cento del fatturato
della  specialita'  medicinale  per  la quale e' stata riscontrata la
violazione.
  2.  Il  titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
specialita'  medicinali che viola gli obblighi previsti dall'articolo
3,  e'  altresi' obbligato, in caso di notizie di rilevante interesse
per  i  pazienti,  a  pubblicare,  a  proprie  spese,  per tre giorni
consecutivi   sui   principali   quotidiani   nazionali   rettifiche,
concordate   con   il   Ministero   della   salute,  di  informazioni
precedentemente diffuse.
  3.  Il  responsabile  di farmacovigilanza dell'Azienda farmaceutica
che  viola  gli  obblighi  dell'articolo 3, comma 5, e' soggetto alla
sanzione del pagamento della somma da Euro 20.000 a Euro 120.000.
  4.  Chiunque viola l'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 10, e'
soggetto  alla  sanzione  del  pagamento della somma da Euro 10.000 a
Euro 60.000.
  5.  L'inosservanza  delle disposizioni previste, per i responsabili
di    farmacovigilanza    delle    strutture    sanitarie,   comporta
l'instaurazione   nelle   sedi   competenti,   di   procedimenti  per
l'erogazione di sanzioni disciplinari, secondo le norme legislative e
convenzionali.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La direttiva 2000/38/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          10 giugno 2000, n. L 139.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001". L'allegato A cosi' recita:
              "98/24/CE  del  Consiglio,  del  7 aprile  1998,  sulla
          protezione  della  salute  e della sicurezza dei lavoratori
          contro  i  rischi  derivanti  da  agenti chimici durante il
          lavoro  (quattordicesima  direttiva  particolare  ai  sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              1999/21/CE  della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
          alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
              1999/36/CE   del  Consiglio,  del  29 aprile  1999,  in
          materia di attrezzature a pressione trasportabili.
              2000/9/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo  2000,  relativa  agli  impianti a fune adibiti al
          trasporto di persone.
              2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 maggio  2000,  sul ravvicinamento delle legislazioni
          degli   Stati   membri   concernenti  l'emissione  acustica
          ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a
          funzionare all'aperto.
              2000/20/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio  2000,  che  modifica la direttiva 64/432/CEE del
          Consiglio  relativa  a  problemi  di  polizia  sanitaria in
          materia  di  scambi intracomunitari di animali delle specie
          bovina e suina.
              2000/37/CE  della  Commissione,  del 5 giugno 2000, che
          modifica  il  capitolo  VI-bis  -  Farmacovigilanza - della
          direttiva  81/851/CEE  del  Consiglio per il ravvicinamento
          delle   legislazioni   degli   Stati   membri  relative  ai
          medicinali veterinari.
              2000/38/CE  della  Commissione,  del 5 giugno 2000, che
          modifica  il  capitolo  V-bis  -  Farmacovigilanza  - della
          direttiva   75/319/CEE   del   Consiglio   concernente   il
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari  ed  amministrative relative alle specialita'
          medicinali.
              2000/62/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 ottobre  2000,  che  modifica  la direttiva 96/49/CE del
          Consiglio  per  il  ravvicinamento delle legislazioni degli
          Stati  membri relative al trasporto di merci pericolose per
          ferrovia.
              2000/65/CE  del  Consiglio,  del  17 ottobre  2000, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
          del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
              2000/70/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 novembre  2000,  che  modifica la direttiva 93/42/CE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  i  dispositivi medici che
          incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
              2001/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          delle imprese di assicurazione.
              2001/20/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile   2001,   concernente   il   ravvicinamento  delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli  Stati  membri  relative all'applicazione della buona
          pratica   clinica   nell'esecuzione  della  sperimentazione
          clinica di medicinali ad uso umano.
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001, in materia di risanamento e di liquidazione
          degli enti creditizi.
              2001/37/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 giugno   2001,   sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
          vendita dei prodotti del tabacco.
              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
              2001/44/CE  del  Consiglio,  del  15 giugno  2001,  che
          modifica  la  direttiva  76/308/CEE relativa all'assistenza
          reciproca  in materia di recupero dei crediti risultanti da
          operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
          Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia,
          nonche'   dei   prelievi   agricoli,   dei  dazi  doganali,
          dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
              2001/51/CE  del  Consiglio,  del  28 giugno  2001,  che
          integra  le  disposizioni dell'art. 26 della convenzione di
          applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
              2001/55/CE  del  Consiglio,  del  20 luglio 2001, sulle
          norme minime per la concessione della protezione temporanea
          in   caso   di  afflusso  massiccio  di  sfollati  e  sulla
          promozione  dell'equilibrio  degli  sforzi  tra  gli  Stati
          membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
          dell'accoglienza degli stessi.
              2001/64/CE  del  Consiglio,  del  31 agosto  2001,  che
          modifica    la    direttiva    66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle sementi di piante foraggere e la
          direttiva   66/402/CEE  relativa  alla  commercializzazione
          delle sementi di cereali.
              2001/78/CE  della  Commissione,  del 13 settembre 2001,
          che  modifica  l'allegato  IV della direttiva 93/36/CEE del
          Consiglio,   gli  allegati  IV,  V  e  VI  della  direttiva
          93/37/CEE  del  Consiglio,  gli  allegati  III  e  IV della
          direttiva   92/50/CEE   del   Consiglio,  modificate  dalla
          direttiva  97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII
          e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
          dalla  direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli
          di  formulari  nella  pubblicazione  degli  avvisi  di gare
          d'appalto pubbliche)".
              - Il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  93/39/CEE,  che  modifica le
          direttive  65/65/CEE,  75/318/CEE  e 75/319/CEE relative ai
          medicinali".
              -  Il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, reca:
          "Recepimento  delle  direttive  della  Comunita'  economica
          europea in materia di specialita' medicinali.".
              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          2000,   n.   435,   reca:  "Regolamento  recante  norme  di
          organizzazione del Ministero della sanita'.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
          vedi note alle premesse. L'art. 9, comma 3, cosi' recita:
              "3.  Prima  di concedere l'autorizzazione, il Ministero
          della sanita':
                a) verifica   la   conformita'  della  documentazione
          presentata  dal  richiedente  alle  disposizioni  contenute
          nell'art.  8,  attenendosi, nell'esame, ai criteri indicati
          nelle  direttive  e  nelle  raccomandazioni della Comunita'
          europea;
                b) accerta   che  il  fabbricante  sia  in  grado  di
          produrre  e controllare la specialita' medicinale secondo i
          metodi descritti nella documentazione ai sensi dell'art. 8,
          comma 3, lettere a) e b);
                c) puo'  sottoporre  la  specialita'  medicinale,  le
          relative   materie   prime   ed  eventualmente  i  prodotti
          intermedi  o  altri  costituenti al controllo dell'Istituto
          superiore  di  sanita'  ai  sensi  del  decreto legislativo
          30 giugno  1993,  n.  267,  per  accertare  l'idoneita' dei
          metodi  di  controllo impiegati dal fabbricante e descritti
          nella documentazione;
                d) acquisisce  il  parere della Commissione unica del
          farmaco,  la  quale  e'  tenuta,  inoltre,  a  redigere, in
          conformita'  alla  normativa  comunitaria, una relazione di
          valutazione   e  a  formulare  eventuali  osservazioni  sul
          fascicolo  per  quanto  riguarda  i  risultati  delle prove
          analitiche, farmacotossicologiche e cliniche del medicinale
          interessato;  la relazione di valutazione e' aggiornata, su
          richiesta  del  competente Dipartimento del Ministero della
          sanita',  dalla Commissione unica del farmaco ogniqualvolta
          pervengano  nuove  informazioni  rilevanti  ai  fini  della
          valutazione  della  qualita',  sicurezza  o  efficacia  del
          medicinale di cui trattasi.".
              -  Per  il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
          vedi nota alle premesse.
              -  L'art. 9-bis del decreto legislativo 29 maggio 1991,
          n.  l78 (articolo aggiunto dall'art. 1, decreto legislativo
          18 febbraio 1997, n. 44), cosi' recita:
              "Art.     9-bis.     (Mutuo     riconoscimento    delle
          autorizzazioni).   -   1.  Quando  riceve  una  domanda  di
          autorizzazione   di   immissione   in  commercio  ai  sensi
          dell'art.   9   della  direttiva  75/319/CEE  e  successive
          modificazioni,  il  Ministero  della  sanita'  decide sulla
          domanda nel rispetto della procedura e dei termini previsti
          dalla normativa comunitaria.
              2.  Il  Ministero  della  sanita',  quando,  nel  corso
          dell'istruttoria   di   una   domanda   di   autorizzazione
          presentata  successivamente  al  31 dicembre  1997 ai sensi
          dell'art.  8,  comma 2, e' informato, ai sensi dell'art. 8,
          comma   3,  lettera  f),  che  un  altro  Stato  membro  ha
          autorizzato  il  medicinale  oggetto  della domanda, chiede
          immediatamente  all'autorita'  dello  Stato  membro  che ha
          rilasciato  l'autorizzazione  di trasmettergli la relazione
          di  valutazione. Entro novanta giorni dalla ricezione della
          relazione   di   valutazione  il  Ministero  della  sanita'
          riconosce   la  decisione  del  primo  Stato  membro  e  il
          riassunto   delle  caratteristiche  del  prodotto  da  esso
          approvato  oppure,  se  ritiene  che  l'autorizzazione  del
          medicinale  presenti  un  rischio  per la sanita' pubblica,
          attiva  la  procedura prevista dagli articoli 10 e seguenti
          della direttiva 75/319/CEE e successive modificazioni.
              3.  Per  le domande di autorizzazione presentate tra il
          1° gennaio  1995 e il 31 dicembre 1997, l'attivazione della
          procedura di cui al comma 2 e' facoltativa.".
              -  La  legge  19 novembre  1990, n. 341, reca: "Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari".
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n 509,
          reca:  "Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia
          didattica degli atenei.".
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 541,
          reca:  "Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la
          pubblicita'  dei medicinali per uso umano". L'art. 14 cosi'
          recita:
              "Art.  14.  (Servizio  scientifico). - 1. A partire dal
          1° luglio  1993,  ogni impresa titolare dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio  di  medicinali  deve  essere
          dotata    di    un    servizio    scientifico    incaricato
          dell'informazione  sui  medicinali che immette sul mercato.
          Il  servizio  e'  diretto  da  un laureato in medicina o in
          farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche.
              2.  Per  i medicinali il cui titolare di autorizzazione
          all'immissione    in    commercio   ha   sede   all'estero,
          l'adempimento  previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto
          dall'impresa   che   rappresenta   in  Italia  il  titolare
          dell'autorizzazione   o   che,   comunque,   provvede  alla
          importazione e distribuzione dei prodotti.
              3.  Il  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in
          commercio e i soggetti previsti dal comma 2:
                a) si  assicurano  che  la  pubblicita'  farmaceutica
          della  propria  impresa  sia conforme alle prescrizioni del
          presente decreto;
                b) verificano  che  gli  informatori scientifici alle
          proprie  dipendenze  siano  in  possesso  di una formazione
          adeguata  e  rispettino  gli  obblighi imposti dal presente
          decreto;
                c) forniscono     al    Ministero    della    sanita'
          l'informazione  e  l'assistenza eventualmente richiesta per
          l'esercizio delle competenze dello stesso;
                d) curano  che i provvedimenti adottati dal Ministero
          della   sanita'   ai   sensi  del  presente  decreto  siano
          rispettati immediatamente e integralmente.
              4.  Nell'ipotesi prevista dal comma 5, dell'art. 7, gli
          adempimenti  indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo
          devono     essere     soddisfatti    sia    dal    titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia da chi
          provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale.
              5.   Chi   viola  disposizioni  del  presente  articolo
          soggiace    alla    sanzione    amministrativa    da   lire
          cinquantamilioni a lire trecentomilioni.".
              -  Il  regolamento (CE) n. 541/1995 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 11 marzo 1995, n. L 55.
              -   Il   decreto  dirigenziale  24 maggio  2002,  reca:
          "Modalita'  di  trasmissione  dati  di  commercializzazione
          delle specialita' medicinali.".