IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare le
disposizioni  concernenti  l'effettuazione  della  pratica  forense e
dell'esame  di  abilitazione  alla  professione  legale,  al  fine di
razionalizzare  lo  svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed
evitare,  altresi',  fin dalla prossima sessione, il persistere della
costante   e  significativa  disomogeneita'  tra  le  percentuali  di
promossi nelle diverse sedi d'esame;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
             Istituzione dell'articolo 9 del decreto del
         Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

  1.  L'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente:
"Art.   9   (Certificato  di  compimento  della  pratica).  -  1.  Il
certificato  di  compiuta  pratica  di  cui all'articolo 10 del regio
decreto  22  gennaio  1934,  n.  37,  viene  rilasciato dal consiglio
dell'ordine  del  luogo  ove il praticante ha svolto la maggior parte
della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica
e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere
rilasciato piu' di una volta.
2.  In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine
di  provenienza  certifica  l'avvenuto  accertamento  sui  precedenti
periodi.
3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di
appartenenza  di  ciascun  candidato ai fini del sorteggio della sede
d'esame,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  15, commi sesto e
settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37."".