IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
                                  e 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246; 
  Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli  organismi  di
certificazione, di ispezione e i  laboratori  di  prova  preposti  al
rilascio dell'attestato di conformita'  di  cui  all'articolo  6  del
medesimo decreto; 
  Visto altresi' l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8  e  9  del
richiamato decreto 21 aprile  1993,  n.  246,  il  quale  prevede  la
fissazione, con decreto del Ministro delle attivita' produttive,  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del   Ministro
dell'interno, dei criteri  di  valutazione  degli  organismi  di  cui
all'articolo 8 comma 1, anche ai fini del rilascio dell'attestato  di
conformita' nonche' le  modalita'  di  presentazione  della  relativa
domanda di abilitazione; 
  Sentito il Consiglio Superiore  dei  lavori  pubblici,  che  si  e'
favorevolmente espresso con parere n. 311 reso nell'adunanza  del  20
ottobre 1999; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999; 
  Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso
nell'adunanza del 17 gennaio 2003; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003; 
  Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere  del
Consiglio di Stato  con  riferimento  alla  lettera  c)  nella  parte
relativa alla previsione di un modello  per  la  predisposizione  del
manuale di qualita' in quanto i contenuti di detto  manuale  derivano
direttamente dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012,
nonche' i rilievi di cui alla lettera d)  in  quanto  si  ritiene  di
qualificare il  silenzio  sull'istanza  come  accoglimento  implicito
anziche' come silenzio rigetto realizzandosi in tal modo  una  tutela
piu' efficace dell'interessato; 
  Ritenuto,  altresi',  di  non  condividere  il  citato  parere  con
riferimento alla seconda parte della lettera g), in quanto il comma 7
dell'articolo 9 del presente regolamento fissa criteri  di  carattere
generale che l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e
sicurezza  delle  informazioni  acquisite   nell'ambito   dell'intera
attivita' e non limitatamente al manuale di qualita'; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
effettuata con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003; 
 
              A d o t t a n o il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                      Requisiti degli Organismi 
  1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori  di
prova preposti al  rilascio  dell'attestato  di  conformita'  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21  aprile
1993, n. 246 (di  seguito  denominati  «Organismi»),  sono  abilitati
secondo le modalita' ed i criteri di cui al presente decreto. 
  2. Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1,  le  societa'
di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o
intendono svolgere attivita' nel campo del rilascio dell'attestato di
conformita' dei prodotti da costruzione e che possiedono  i  seguenti
requisiti: 
    a) operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o  delle
prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione; 
    b) applicano al loro interno regole e procedure che  garantiscono
l'indipendenza e l'imparzialita' dell'organismo nonche' competenza  e
affidabilita' nel rilascio  dell'attestato  di  conformita',  secondo
quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva  89/106/CEE  ed  in
coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie  UNI  -
EN 45000. 
  3.   L'Amministrazione    competente    accerta    l'esistenza    e
l'applicazione di tali regole e procedure,  nonche'  impone,  ove  la
ritiene   necessaria,   l'istituzione   di   comitati   tecnici   che
garantiscono la correttezza delle procedure impiegate. 
  4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente
interessati   in    attivita'    di    produzione,    rappresentanza,
commercializzazione,  manutenzione  e  messa  in  opera  di  prodotti
destinati  alle  opere  di  costruzione  oggetto  di  prove,   ovvero
certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
del  21  aprile  1993,  n.  246,  oppure  i  cui  titolari,  soci   o
rappresentanti legali sono direttamente interessati in  alcuna  delle
suddette attivita'. 
 
                                  Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica   21 aprile   1993,  n.  246  (Pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   22 luglio   1993,  n.  170)  recante
          «Regolamento   di  attuazione  della  direttiva  89/106/CEE
          relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:
              «Art.   8   (Organismi  interessati  dall'attestato  di
          conformita).  1.  Ai  fini  del  rilascio dell'attestato di
          conformita' di cui all'art. 6:
                a) organismi  di  certificazione  sono  gli organismi
          imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e
          le  attribuzioni  necessarie per eseguire la certificazione
          di conformita' secondo le regole di procedura e di gestione
          fissate;
                b) organismi    d'ispezione    sono   gli   organismi
          imparziali   aventi  a  disposizione  l'organizzazione,  il
          personale,  la  competenza  e  l'integrita'  necessarie per
          svolgere,   secondo   criteri   specifici,   compiti  quali
          valutazione,  raccomandazione  di  accettazione  e verifica
          delle operazioni di controllo della qualita' effettuate dal
          fabbricante,  selezione e valutazione dei prodotti in loco,
          o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;
                c) laboratori  di prova sono gli organismi imparziali
          che    misurano,   esaminano,   provano,   classificano   o
          determinano   in   altro   modo  le  caratteristiche  o  la
          prestazione dei materiali o dei prodotti.
              2.  Le  tre  funzioni di cui al comma 1, o due di esse,
          nei  casi  indicati  dall'art.  7,  lettera  a),  e  con la
          lettera b), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un
          solo organismo purche' in possesso dei relativi requisiti.
              3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
          dei  lavori  pubblici  e'  organismo  di  certificazione ed
          ispezione  relativamente  ai  prodotti  e sistemi destinati
          alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in
          zone  a  rischio  sismico,  per  i  quali e' di prioritaria
          importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
          all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
              4.  Il  centro  studi ed esperienze del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  e'  organismo di certificazione ed
          ispezione  relativamente  ai  prodotti  e sistemi destinati
          alla  protezione  attiva  e passiva contro l'incendio per i
          quali  e'  di  prioritaria importanza garantire il rispetto
          del  requisito  essenziale  n.  2  di  cui  all'allegato  A
          (sicurezza  in caso di incendio). I laboratori del predetto
          centro  sono  laboratori  di  prova  per prodotti e sistemi
          destinati   alla   protezione   attiva   e  passiva  contro
          l'incendio.
              5.  Le  spese  relative  al  rilascio dell'attestato di
          conformita' sono a carico del richiedente.
              6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori
          pubblici  e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per
          l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
          1086.   L'autorizzazione   prevista   da   detto   articolo
          riguardera'  altresi'  le  prove  geotecniche sui terreni e
          sulle rocce.
              7.   Restano   salve   le   competenze   del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          Ministero   dei   lavori   pubblici   per   quanto  attiene
          l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».
              - Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
          Repubblica   21 aprile   1993,  n.  246  (Pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   22 luglio   1993,  n.  170)  recante
          «Regolamento   di  attuazione  della  direttiva  89/106/CEE
          relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:
              «Art.  6 (Attestato di conformita). - 1. Il fabbricante
          od   il   suo   mandatario   nella   Comunita'  europea  e'
          responsabile  dell'attestato  di conformita' di un prodotto
          ai  requisiti  della  specificazione  tecnica,  secondo  le
          tipologie di cui all'art. 7.
              2. L'attestato presuppone:
                a) che  il  fabbricante abbia un sistema di controllo
          della  produzione  il  quale  permetta  di stabilire che la
          produzione   corrisponde   alle   relative   specificazioni
          tecniche;  ovvero,  per  i prodotti indicati nelle relative
          specificazioni tecniche;
                b) che  un  organismo  di certificazione riconosciuto
          intervenga  nella  valutazione  e  nella  sorveglianza  del
          controllo   della  produzione  o  del  prodotto  stesso  in
          aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato
          nella fabbrica.
              3.  I  prodotti  di  cui  al  comma 2, lettera b), sono
          individuati  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministro dell'interno e
          del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare a seguito
          delle  determinazioni  di competenza della Commissione e da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.
              4.  Con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, del
          Ministro  dell'interno  e  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi
          di controllo della conformita».
              -  Il  testo dell'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
          del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
          n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993,
          n.  170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva
          89/106/CEE  relativa  ai  prodotti  da costruzione.», e' il
          seguente:
              «Art. 9 (Organismi riconosciuti). - 1. (Omissis).
              2.  Gli  organismi  di  cui all'art. 8, comma 1, devono
          soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          del   Ministro   dei   lavori   pubblici   e  del  Ministro
          dell'interno,  sentito  il  Consiglio  superiore dei lavori
          pubblici,  sulla  base  delle  condizioni  minime  previste
          dall'allegato  B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo
          decreto  sono stabilite anche le modalita' di presentazione
          della domanda di abilitazione.
              3.   Agli   organismi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
          l'abilitazione  e'  rilasciata con decreto del Ministro dei
          lavori  pubblici,  previa  istruttoria, quando i prodotti o
          sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale
          e  geotecnica  e  per  i quali e' di prioritaria importanza
          garantire  il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
          all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
              4.   Agli   organismi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
          l'abilitazione  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  previa  istruttoria,  quando  i  prodotti  e
          sistemi  sono  destinati  alla  protezione attiva e passiva
          contro   l'incendio   e  per  i  quali  e'  di  prioritaria
          importanza  garantire  il rispetto del requisito essenziale
          n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio).
              5.   Agli   organismi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
          l'abilitazione  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previa
          istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai
          requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato
          A.
              6.   Negli   altri   casi   con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  del
          Ministro  dei  lavori pubblici e del Ministro dell'interno,
          previa  istruttoria,  vengono  individuati gli organismi di
          cui all'art. 8, comma 1.
              7.  Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le
          amministrazioni   competenti  possono  avvalersi,  mediante
          convenzioni  senza  oneri  a carico dello Stato, di enti in
          grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.
              8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono
          essere rinnovate anche piu' volte.
              9.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero
          dei   lavori   pubblici,   vigilano   sull'attivita'  degli
          organismi  abilitati  e,  se  rilevano  il  venir  meno dei
          requisiti  di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o
          irregolarita',  promuovono  la  revoca  delle  abilitazioni
          rilasciate».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note
          alle premesse.
              -   Il  testo  dell'allegato  IV  della  direttiva  del
          Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 (Pubblicata nella
          G.U.C.E.    11 febbraio    1989,    n.   L   40),   recante
          «Ravvicinamento     delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          concernenti i prodotti da costruzione», e' il seguente:
              «Allegato  IV (Riconoscimento dei laboratori di prove e
          degli organismi di ispezione e di certificazione).
              I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli
          organismi  di  certificazione  designati dagli Stati membri
          devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
                1)   disponibilita'  di  personale  nonche'  mezzi  e
          attrezzature necessari;
                2)  competenza tecnica e integrita' professionale del
          personale;
                3)  indipendenza,  per  quanto  riguarda l'esecuzione
          delle  prove,  la  redazione  dei rapporti, il rilascio dei
          certificati  e  l'esecuzione della sorveglianza di cui alla
          presente  direttiva,  dei  quadri  e  del personale tecnico
          rispetto  a  tutte  le  categorie  professionali,  gruppi o
          persone   direttamente   o  indirettamente  interessate  al
          settore dei materiali da costruzione;
                4)  rispetto  del  segreto professionale da parte del
          personale;
                5)     sottoscrizione    di    un'assicurazione    di
          responsabilita'  civile a meno che tale responsabilita' non
          sia coperta dallo Stato in virtu' del diritto nazionale.
              Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) e'
          verificato  periodicamente dalle competenti autorita' degli
          Stati membri».