IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni,
sull'ordinamento della Marina militare;
  Visto  il  regio  decreto  31  maggio  1943,  n. 656, relativo alla
classificazione del naviglio della Marina militare;
  Visto il codice della navigazione approvato con il regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto  il  regolamento  per  il  servizio  a bordo delle navi della
Marina  militare,  approvato  con il decreto ministeriale l5 febbraio
1971, relativo alle navi organizzate per servizi;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
dei vertici militari;
  Visto  il  decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  286  del 6 dicembre 1999, con il quale e' stato adottato il nuovo
"Regolamento  recante  norme  concernenti i principi fondamentali per
l'organizzazione di bordo delle navi della Marina militare";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della
citata legge n. 25 del 1997;
  Considerata  l'opportunita' di riorganizzare la dipendenza organica
delle  navi della Marina militare di cui all'articolo 3, comma 2, del
citato   decreto  ministeriale  n.  459  del  1999,  in  relazione  a
sopravvenute  esigenze  operative, nonche' di estendere, in un'ottica
di  semplificazione  della  disciplina  del  servizio  di  bordo,  le
disposizioni  del medesimo decreto ministeriale alle navi organizzate
per   "servizi",   previa   contestuale   abrogazione   del   decreto
ministeriale 15 febbraio 1971;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,   concernente   la   disciplina   dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il  parere  favorevole  n.  1096/03  del  Consiglio di Stato
espresso   dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti  normativi
nell'adunanza del 13 marzo 2003;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  2  dell'articolo  3  del  regolamento  recante norme
concernenti  i  principi  fondamentali  per l'organizzazione di bordo
delle navi della Marina, adottato con decreto ministeriale 19 ottobre
1999, n. 459, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Le  navi  della Marina militare possono essere alle dipendenze
organiche  della Squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti
militari  marittimi,  dei  comandi militari marittimi autonomi, degli
istituti  di  formazione,  dei  comandi navi ausiliarie e del Comando
raggruppamento subacqueo ed incursori T. Tesei".
  2.  L'articolo  12  del regolamento di cui al comma 1 e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  12  (Disposizioni  finali). - Con istruzioni applicative del
presente  regolamento emanate dal Capo di stato maggiore della Marina
e'  stabilita  la  struttura  ordinativa,  con  associati  compiti ed
attribuzioni,  relativa  all'organizzazione  delle  navi della Marina
militare".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il  testo  della  legge  8 luglio  1926,  n.  1178,
          concernente «Ordinamento della regia Marina», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162.
              -  Il  testo del regio decreto 3 l maggio 1943, n. 656,
          concernente  «Modificazioni  al  regio  decreto  7 novembre
          1942,  n.  1515, sulla classificazione del regio naviglio»,
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1943, n.
          171.
              -   Il  regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  327,  reca
          «Approvazione   del   testo  definitivo  del  codice  della
          navigazione».
              -   Il   decreto   ministeriale   15 febbraio  1971,  e
          successive modificazioni, reca «Regolamento per il servizio
          a bordo delle navi della Marina militare».
              -  Il  testo  della  legge  18 febbraio  1997,  n.  25,
          concernente   «Attribuzioni   del  Ministro  della  difesa,
          ristrutturazione   dei   vertici   della  Forze  armate,  e
          dell'Amministrazione  della  difesa»,  e'  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - 24 febbraio 1997, n.
          45.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione
          dell'art.  10  della  legge  n. 25 del 1997, concernente le
          attribuzioni  dei  vertici  militari»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114, S.O.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto    1988,    n.   400,   concernente   «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo ed ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          le  materie  di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che debbono recare la
          denominazione  «regolamento»,  sono  adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del  decreto
          ministeriale  19  ottobre 1999, n. 459, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.  3  (Autorita'  preposta all'organizzazione dello
          strumento  navale).  -  1.  Il capo di Stato maggiore della
          Marina  stabilisce  la  struttura organizzativa dei comandi
          incaricati della condotta operativa delle navi della Marina
          militare,   tenuto   conto  delle  direttive  di  carattere
          generale  in materia ordinativa impartite dal capo di Stato
          maggiore della Difesa.
              2.  Le  navi  della Marina militare possono essere alle
          dipendenze  organiche  della Squadra navale, dei comandi in
          capo  dei  dipartimenti  militari  marittimi,  dei  comandi
          militari  marittimi autonomi, degli istituti di formazione,
          dei  comandi  navi  ausiliarie e del Comando raggruppamento
          subacqueo ed incursori T. Tesei.
              3. Due o piu' navi possono essere costituite in gruppo,
          squadriglie,   flottiglie,   divisione,   ricomprese  nella
          locuzione «reparto navale».
              4. Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e
          l'esecuzione delle operazioni nonche' il conferimento delle
          relative  attribuzioni  e  responsabilita'  di comando sono
          contenute nell'apposita regolamentazione di Forza armata.