IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                                e con
                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista   la   legge   15   febbraio   1963,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  sulla  disciplina  della preparazione e del commercio
dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f);
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  interministeriale 11
maggio  1998,  n.  241,  recante  norme di attuazione delle direttive
92/88/CEE,  94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
  Visto il decreto 21 maggio 1999, attuazione delle direttive 97/8/CE
e  98/60/CE  della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
  Vista  la  direttiva  1999/29/CE  del  Consiglio del 22 aprile 1999
relativa    alle    sostanze    ed    ai    prodotti   indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
  Sentita  la  Commissione  tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9
della  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  che  ha  espresso parere
favorevole nella seduta del 3 novembre 1999;
  Considerato che la suddetta direttiva 1999/29/CE, codifica tutte le
direttive  fino  ad  ora  emanate  relativamente  alle sostanze ed ai
prodotti  indesiderabilinell'alimentazione  degli  animali, abrogando
contestualmente  le  direttive  CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, n.
76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1° dicembre 1976, n. 80/502
del  6  maggio  1980,  n.  83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3
giugno  1986,  n.  86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1° aprile
1987,  n. 91/126 del 13 febbraio 1991, n. 91/132 del 4 marzo 1991, n.
92/63  del 10 luglio 1992, n. 92/88 del 26 ottobre 1992, n. 94/16 del
22  aprile  1994,  n.  96/6/CE  del  16  febbraio 1996, n. 97/8 del 7
febbraio 1997 e n. 98/60 del 24 luglio 1998;
  Ritenuto  di  dare attuazione alla direttiva 1999/29/CE, procedendo
contestualmente  alla  abrogazione  del  citato regolamento 11 maggio
1998, n. 241, e del citato decreto 21 maggio 1999;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 600.11/24315/AG80/1032 del 6 giugno 2000;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina le sostanze ed i prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
  2. Sono fatte salve le disposizioni relative:
a) agli  additivi  nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal
   decreto  del  Presidente  della Repubblica del 2 novembre 2001, n.
   433;
b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge
15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) alla  fissazione  di  contenuti massimi di residui antiparassitari
   sui  e  nei  prodotti  destinati  all'alimentazione  degli animali
   sempre  che  detti  residui  non siano menzionati nell'allegato I,
   parte B;
d) ai microorganismi nei mangimi;
e) ai  prodotti  impiegati  nell'alimentazione  degli animali, di cui
   all'allegato  B  del  decreto  ministeriale  del 13 novembre 1985,
   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  n.  102  alla  Gazzetta
   Ufficiale  n.  297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni
   ed integrazioni;
f) ai   mangimi   dietetici  per  animali  disciplinati  dal  decreto
   legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  La  direttiva del Consiglio 1999/29/CE del 22 aprile
          1999,  pubblicata  nella  G.U.C.E. 4 maggio 1999, n. L 115,
          recepita   con   legge  29 dicembre  2000,  n.  422  (legge
          comunitaria  2000),  reca disciplina relativa alle sostanze
          ed  ai  prodotti  indesiderabili  nell'alimentazione  degli
          animali.
          Note alle premesse:
              -   La   legge   16 aprile   1987,   n.  183,  riguarda
          l'adeguamento  dell'ordinamento interno agli atti normativi
          comunitari,  in  particolare,  il  testo dell'art. 11 e' il
          seguente:
              "Art.   11.   -   Il   Governo  o  le  regioni,  se  le
          raccomandazioni  o  le direttive comunitarie non riguardano
          materia  gia'  disciplinata con legge o coperta con riserva
          di  legge,  ne  danno  attuazione  entro i termini previsti
          dalla    stessa   mediante   regolamenti   o   altri   atti
          amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi
          o con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi".
              -  La  legge  15 febbraio  1963,  n.  281,  riguarda la
          disciplina  della preparazione e del commercio dei mangimi;
          in  particolare  il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f),
          e' il seguente:
              "8.  Il  Ministro  per  la  sanita',  di concerto con i
          Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, sentito il parere della
          commissione  di  cui  all'art.  9,  stabilisce  con proprio
          decreto:
                a)-e) (Omissis);
                f)  le  quantita'  massime  di  sostanze  e  prodotti
          desiderabili  tollerati  negli alimenti per uso zootecnico,
          stabilendo,    se   necessario,   norme   in   materia   di
          utilizzazione,  di  confezionamento  e  di dichiarazioni da
          fornire per detti alimenti".
              -  Il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1998, n. 170,
          riguarda  il  regolamento recante norme di attuazione delle
          direttive  92/88/CEE,  94/16/CE  e  96/6/CE,  relative alle
          sostanze  ed  ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
          degli animali.
              -   Il   decreto   interministeriale   21 maggio  1999,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 settembre 1999, n.
          206,  recante attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE
          della  Commissione,  relative  alle sostanze ed ai prodotti
          indesiderabili     nell'alimentazione     degli    animali,
          sostituisce  gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998,
          n. 241.
              -  L'art.  9  della  legge  15 febbraio  1963,  n. 281,
          recita:
              "Art.  9.  -  Presso  il  Ministero  della  sanita'  e'
          istituita   una   commissione   tecnica   composta  di  due
          rappresentanti  del Ministero della sanita', di cui uno con
          funzioni  di  presidente;  due rappresentanti dell'Istituto
          superiore  di  sanita';  due  rappresentanti  del Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste;  un rappresentante del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
          un  rappresentante del Ministero delle finanze appartenente
          al   laboratorio   chimico   centrale   delle   dogane;  un
          rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica
          designato  dal  Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
          un   rappresentante  degli  istituti  zooprofilattici;  due
          rappresentanti   delle  organizzazioni  dei  produttori  ed
          importatori  di  integratori  e  di  mangimi integrati; tre
          rappresentanti    della   cooperazione,   designati   dalle
          associazioni  nazionali  di  tutela  e  di  vigilanza delle
          cooperative  piu'  rappresentative;  quattro rappresentanti
          degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori
          diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle
          associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative.
              La  commissione  di  cui sopra e' nominata dal Ministro
          per  la  sanita',  dura  in  carica  quattro anni ed i suoi
          membri possono essere riconfermati.
              La  commissione  esprime  il  proprio  parere  nei casi
          previsti   dalla   legge   o  quando  sia  richiesto  dalle
          amministrazioni interessate.".
              -  La  direttiva  del  Consiglio  n.  74/63/CEE  del 17
          dicembre  1973  pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1974,
          n.  L 38,  recepita  con  decreto  ministeriale 30 dicembre
          1975,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 marzo
          1988,  n.  152,  decreto ministeriale 24 settembre 1990, n.
          322, e decreto ministeriale 14 dicembre 1991, relativa alle
          sostanze  ed  ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
          degli animali, e' stata abrogata dall'allegato III, parte A
          della direttiva 1999/29/CE.
              -   La   direttiva   76/14/CEE  del  15 dicembre  1975,
          pubblicata  nella  G.U.C.E.  9 gennaio  1976, n. L 4, e' la
          prima  direttiva  della commissione che modifica l'allegato
          della direttiva del Consiglio 74/63/CEE.
              -   La   direttiva  76/934/CEE  del  1° dicembre  1976,
          pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1976, n. L 364, e' la
          seconda direttiva della commissione che modifica l'allegato
          della direttiva 74/63/CEE del Consiglio.
              -  La  direttiva  del Consiglio 80/502/CEE del 6 maggio
          1980,  pubblicata  nella G.U.C.E. 20 maggio 1980, n. L 124,
          modifica la direttiva 74/63/CEE.
              -   La   direttiva   83/381/CEE  del  28  luglio  1983,
          pubblicata  nella  G.U.C.E. 13 agosto 1983, n. L 222, e' la
          terza  direttiva  della commissione che modifica l'allegato
          della direttiva 74/63/CEE.
              - La direttiva 86/299/CEE del 3 giugno 1986, pubblicata
          nella  G.U.C.E.  11 luglio  1986,  n.  L 189,  e' la quarta
          direttiva  della  commissione che modifica l'allegato della
          direttiva 74/63/CEE.
              -  La  direttiva del Consiglio 86/354/CEE del 21 luglio
          1986,  recepita con decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo  1988,  n.  152, decreto ministeriale 24 settembre
          1990,   n.  322,  decreto  ministeriale  14 dicembre  1991,
          pubblicata nella G.U.C.E. 2 agosto 1986, n. L 212, modifica
          la   direttiva   74/63/CEE   relativa  alla  fissazione  di
          quantita'   massime  per  le  sostanze  e  per  i  prodotti
          indesiderabili  negli  alimenti degli animali, la direttiva
          77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti
          semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa
          alla  commercializzazione  degli  alimenti composti per gli
          animali.
              -   La   direttiva   87/238/CEE   del  1° aprile  1987,
          pubblicata   nella   G.U.C.E.  25 aprile  1987,  n.  L 110,
          modifica   gli   allegati  della  direttiva  74/63/CEE  del
          Consiglio   relativa   alle   sostanze   ed   ai   prodotti
          indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
              -   La   direttiva  91/126/CEE  del  13 febbraio  1991,
          pubblicata  nella  G.U.C.E. 7 marzo 1991, n. L 60, modifica
          gli allegati della direttiva 74/63/CEE.
              -  La direttiva del Consiglio n. 91/132/CEE del 4 marzo
          1991,  pubblicata  nella  G.U.C.E.  13 marzo 1991, n. L 66,
          modifica la direttiva 74/63/CEE.
              - La direttiva 92/63/CEE del 10 luglio 1992, pubblicata
          nella  G.U.C.E.  6 agosto  1992,  n.  L 221,  modifica  gli
          allegati della direttiva 74/63/CEE.
              -  La direttiva 94/16/CE del 22 aprile 1994, pubblicata
          nella  G.U.C.E.  23 aprile  1994,  n.  L 104,  modifica  la
          direttiva 74/63/CEE.
              La  direttiva  96/6/CE/Euratom  del  16 febbraio  1996,
          pubblicata   nella  G.U.C.E.  28 febbraio  1996,  n.  L 49,
          modifica la direttiva 74/63/CEE.
              -  La direttiva 97/8/CE del 7 febbraio 1997, pubblicata
          nella  G.U.C.E.  19 febbraio  1997,  n.  L 48, recepita con
          decreto  ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva
          74/63/CEE.
              -  La direttiva 98/60/CE del 24 luglio 1998, pubblicata
          nella  G.U.C.E.  25 luglio  1998,  n.  L 209,  recepita con
          decreto  ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva
          74/63/CEE.
              -   La  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina  dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e in particolare
          all'art. 17, commi 3 e 4, recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
          2001,   n.   433,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 dicembre  2001,  n. 291, supplemento ordinario, riguarda
          il  regolamento  di  attuazione  delle  direttive 96/51/CE,
          98/51/CE    e    1999/20/CE    in   materia   di   additivi
          nell'alimentazione degli animali.
              -  Il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n.
          297  del 13 dicembre 1985, modificato da ultimo con decreto
          ministeriale  3 ottobre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  7 dicembre  1996,  n.  287,  reca  l'elenco  dei
          prodotti  di  origine  minerale  e  chimico industriali che
          possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.
              -  Il  decreto  legislativo  24 febbraio  1997,  n. 45,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54,
          nel supplemento ordinario, reca "attuazione delle direttive
          93/74/CEE,  94/39/CE,  95/9/CE  e  95/10/CE  in  materia di
          alimenti dietetici per animali".