IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediate  misure  per  ripristinare e garantire la continuita' delle
forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza;
  Ritenuta   quindi   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un
limitato  periodo  temporale, comunque non superiore a settantacinque
giorni,  al  fine  di  consentire,  ai soli impianti di produzione di
energia   termo-elettrica,   di  funzionare  per  un  numero  di  ore
sufficiente   a   fronteggiare   le   situazioni   di   emergenza  di
approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Limiti per la temperatura degli scarichi termici
                   delle centrali termoelettriche

  1.  Al  fine  di  garantire la produzione di energia elettrica e la
disponibilita'  di  potenza  in  misura necessaria alla copertura del
fabbisogno  nazionale,  i  limiti  relativi  alla  temperatura  degli
scarichi  termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del
decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  come modificato ed
integrato   dal   decreto   legislativo   18  agosto  2000,  n.  258,
relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono cosi' modificati:
    a)  per  il  mare  e  per  le  zone  di foce di corsi d'acqua non
significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C
e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso  superare  i  3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di
immissione;
    b)  per  i  canali  artificiali,  il  massimo  valore medio della
temperatura  dell'acqua  di  qualsiasi sezione non deve superare i 37
°C;
    c)  per  i  corsi  d'acqua  la variazione massima tra temperature
medie  di  qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del
punto  di  immissione  non  deve  superare i 4 °C; su almeno meta' di
qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 °C;
    d)  per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i
30  °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in
nessun  caso  superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di
immissione.