IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
riguardanti le unita' da diporto; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria  1994  ed,
in particolare, l'articolo 49 e l'allegato A; 
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di  attuazione
della predetta direttiva 94/25/CE e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  11  giugno  1997,   n.   205,   di
integrazione e correzione del decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.
436; 
  Vista la guida applicativa delle direttive comunitarie sui prodotti
industriali elaborata dalla Commissione  europea  nell'anno  1994  ed
aggiornata nell'anno 2000,  in  base  alle  disposizioni  del  «nuovo
approccio» e dell'approccio globale; 
  Vista  la  risoluzione  del  Consiglio  CE  del  21  dicembre  1989
concernente un approccio globale  in  materia  di  valutazione  della
conformita', in merito anche  alla  rispondenza  degli  organismi  di
certificazione alle norme della serie EN 45000; 
  Vista la norma UNI-CEI  EN  45011  sui  criteri  generali  per  gli
organismi di certificazione dei prodotti e in  particolare  il  punto
10; 
  Vista la norma UNI-CEI  EN  45012  sui  criteri  generali  per  gli
organismi di certificazione dei sistemi di qualita'; 
  Vista la norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025 sui criteri generali per il
funzionamento dei laboratori di prova; 
  Vista la norma UNI-EN 30011-2 sui criteri generali per le verifiche
ispettive dei sistemi di qualita-qualificazione  dei  valutatori  dei
sistemi di qualita' (Auditors); 
  Vista la direttiva del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, concernente le modalita'  per
l'autorizzazione degli organismi di certificazione; 
  Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante norme
di sicurezza per la navigazione da diporto; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e  l'Unioncamere  per  il  rafforzamento
delle funzioni di vigilanza del mercato e di tutela del  consumatore,
siglato in data 11 luglio 2000; 
  Ritenuta la necessita'  di  stabilire  con  regolamento,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.
436, i requisiti e le  procedure  per  l'accertamento  dell'idoneita'
degli organismi a valutare la conformita' alla direttiva 94/25/CE  ai
fini della immissione in commercio e messa in servizio  delle  unita'
da diporto e dei loro componenti, cosi' come  indicati  nell'articolo
1, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo; 
  Visto il punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, che  definisce  le  categorie  di  progettazione  delle
unita' da diporto; 
  Visti gli allegati X e XI del decreto legislativo 14  agosto  1996,
n. 436; 
  Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea  in  data
19 dicembre 2000 a seguito di notifica n.  2000/610/I  effettuata  ai
sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della  direttiva  98/34/CE  del  12
giugno 1998 in materia di norme e regole tecniche; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 novembre 2002; 
  Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, effettuata con nota n. 1858 del 4 febbraio 2003; 
 
                           A d o t t a n o 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita'  per
il rilascio delle autorizzazioni da concedere ai sensi all'articolo 7
del  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  436,  e  successive
modificazioni, agli organismi di certificazione  che  procedono  alla
valutazione della conformita'  prevista  all'articolo  6  del  citato
decreto legislativo n. 436/1996, come sostituito dall'articolo 2  del
decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, relativamente alle unita'
da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e i 24  metri  e
ai componenti, sia separati che installati elencati  nell'allegato  I
del  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  436,  nonche'  alle
certificazioni, di cui al  comma  5  dell'articolo  14  dello  stesso
decreto. 
 
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  16 giugno  1994,  n.  25 (pubblicata nella G.U.C.E. 30
          giugno   1994,   n.  L  164),  reca  «Ravvicinamento  delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».
              - Il testo dell'art. 49 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996,
          n.  34,  supplemento  ordinario), recante «Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994», e' il seguente:
              «Art.   49   (Marcatura  CE.  Costruzione  e  messa  in
          esercizio  di unita' per la navigazione da diporto: criteri
          di  delega).  -  1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE
          del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  si  provvede
          apportando  le  necessarie  modifiche  ed integrazioni alla
          legge  11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
          per  adeguarla  alle  disposizioni  della direttiva stessa,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) fissare    dei   limiti   di   abilitazione   alla
          navigazione  in  relazione  alle categorie di progettazione
          delle unita' da diporto come previsto dalla direttiva;
                b) adeguare  le  abilitazioni al comando delle unita'
          da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
                c) adeguare  le  norme sulla costruzione delle unita'
          da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;
                d) adeguare  la  regolamentazione  nazionale a quanto
          previsto  dalla  direttiva  in  materia di certificazione e
          marcatura;
                e) adeguare   la   regolamentazione  nazionale  sulla
          motorizzazione,  sui  carichi  ammissibili  e sulle persone
          trasportabili a quanto previsto dalla direttiva».
              - Il  testo dell'allegato A alla legge 6 febbraio 1996,
          n.  52  (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 10 febbraio
          1996,  n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994», e' il seguente:
              «Allegato  A  (Elenco  delle  Direttive  oggetto  della
          delega legislativa) (Telecomunicazioni e certificazione CE)
          94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  16  giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari  ed  amministrative degli Stati
          membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».
              - Il   decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  436
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 agosto 1996, n.
          198,   supplemento   ordinario),   reca  «Attuazione  della
          direttiva   94/25/CE   in   materia  di  progettazione,  di
          costruzione   e   immissione  in  commercio  di  unita'  da
          diporto».
              - Il   decreto   legisativo  11  giugno  1997,  n.  205
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5  luglio 1997, n.
          155),  reca  «Disposizioni  integrative  e  correttive  del
          decreto  legislativo  14 agosto 1996, n. 436, di attuazione
          della  direttiva  94/25/CE  in materia di progettazione, di
          costruzione   e   immissione  in  commercio  di  unita'  da
          diporto».
              - La   direttiva   del   Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato   del  16  settembre  1998
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1998, n.
          263), reca «Documentazione da produrre per l'autorizzazione
          degli organismi alla certificazione CE».
              - Il  decreto  ministeriale  5  ottobre  1999,  n.  478
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n.
          295),  reca  «Regolamento recante norme di sicurezza per la
          navigazione da diporto».
              - Il   testo   dell'art.   7,   comma  1,  del  decreto
          legislativo  14  agosto  1996,  n.  436  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  24 agosto  1996,  n.  198, supplemento
          ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in
          materia  di  progettazione,  di costruzione e immissione in
          commercio  di  unita'  da diporto», e' riportato nelle note
          all'art. 1.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma  1,  del  decreto
          legislativo  14  agosto  1996,  n.  436  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  24  agosto  1996,  n. 198, supplemento
          ordinario),  reca  «Attuazione  della direttiva 94/25/CE in
          materia  di  progettazione,  di costruzione e immissione in
          commercio di unita' da diporto», e' il seguente:
              «Art.  1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
          del  presente  decreto si applicano alle unita' da diporto,
          anche  parzialmente  completate,  come  definite all'art. 2
          nonche' ai componenti delle unita' da diporto, sia separati
          che installati, indicati nell'allegato I.
              2.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano
          anche  alle  unita'  da  diporto  destinate o utilizzate in
          noleggio,  locazione o per l'insegnamento della navigazione
          da  diporto,  purche'  immesse  in  commercio per finalita'
          ricreative.
              3.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano:
                a) alle  unita'  da diporto destinate unicamente alle
          regate,  comprese  quelle  a  remi e per l'addestramento al
          canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
                b) canoe e kayak, gondole e pedalo';
                c) tavole a vela;
                d) tavole  a  motore,  moto  d'acqua, ed altre unita'
          analoghe a motore;
                e) originali  e  singole  riproduzioni  di  unita' da
          diporto  storiche,  progettate  prima del 1950, ricostruite
          principalmente  con i materiali originali e classificate in
          tal senso dal fabbricante;
                f) unita'  da  diporto sperimentali sempreche' non vi
          sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
                g) unita'  da diporto costruite per proprio uso e non
          immesse  sul  mercato  comunitario per un periodo di cinque
          anni;
                h) unita'  da  diporto  specificatamente destinate ad
          essere  dotate  di  equipaggio e a trasportare passeggeri a
          fini   commerciali,  in  particolare  quelle  definite  dal
          decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;
                i) sommergibili;
                j) veicoli a cuscino d'aria;
                k) aliscafi».
              - Il  testo  dell'art. 8 della direttiva del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  98/34/CE  del  22  giugno  1998
          (pubblicata  nella  G.U.C.E.  21 luglio  1998,  n.  L 204),
          recante «Procedura d'informazione nel settore delle norme e
          delle  regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
          servizi della societa' dell'informazione» e' il seguente:
              «Art.  8.  - 1. Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri
          comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
          regola   tecnica,   salvo   che   si  tratti  del  semplice
          recepimento   integrale   di  una  norma  internazionale  e
          europea,   nel   qual  caso  e'  sufficiente  una  semplice
          informazione   sulla   norma  stessa.  Essi  le  comunicano
          brevemente  anche  i motivi che rendono necessario adottare
          tale  regola  tecnica  a  meno  che  non risultino gia' dal
          progetto.
              All'occorrenza,  e  a  meno  che  non  sia  gia'  stato
          trasmesso  in  relazione  con una comunicazione precedente,
          gli  Stati  membri  comunicano  contemporaneamente il testo
          delle     disposizioni    legislative    e    regolamentari
          fondamentali,  essenzialmente  e direttamente in questione,
          qualora  la  conoscenza  di  detto testo sia necessaria per
          valutare la portata del progetto di regola tecnica.
              Gli  Stati  membri procedono ad una nuova comunicazione
          secondo  le  modalita' summenzionate qualora essi apportino
          al  progetto  di regola tecnica modifiche importanti che ne
          alterino   il   campo  di  applicazione,  ne  abbrevino  il
          calendario    di    applicazione   inizialmente   previsto,
          aggiungano  o  rendano  piu' rigorosi le specificazioni o i
          requisiti.
              Quando   il   progetto   di   regola  tecnica  mira  in
          particolare    a    limitare   la   commercializzazione   o
          l'utilizzazione  di  una  sostanza, di un preparato o di un
          prodotto   chimico,   segnatamente  per  motivi  di  salute
          pubblica  o  di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
          Stati  membri  comunicano  anche  un  riassunto  oppure gli
          estremi  dei  dati  pertinenti  relativi  alla sostanza, al
          preparato  o  al prodotto in questione e di quelli relativi
          ai  prodotti  di  sostituzione conosciuti e disponibili, se
          tali  informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
          previste   delle  misure  per  quanto  riguarda  la  salute
          pubblica  o  la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
          un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
          principi  generali  di  valutazione dei rischi dei prodotti
          chimici  di  cui  all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento
          (CEE)   n.   793/93  ove  si  tratti  d'una  sostanza  gia'
          esistente,   o  di  cui  all'art.  3,  paragrafo  2,  della
          direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
              La  Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
          membri  il  progetto  di regola tecnica e tutti i documenti
          che  le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
          progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del
          caso, del comitato competente del settore in questione.
              Per  quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
          requisiti  o  le regole relative ai servizi di cui all'art.
          1,   punto   11),   secondo   comma,   terzo  trattino,  le
          osservazioni  o i pareri circostanziati della Commissione o
          degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
          che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
          le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
          servizi  o  alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
          servizi,  e  non  sugli elementi fiscali o finanziari della
          misura.
              2.  La  Commissione  e gli Stati membri possono inviare
          allo  Stato  membro che ha presentato il progetto di regola
          tecnica  osservazioni  di cui lo Stato membro terra' conto,
          per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
          tecnica.
              3.  Gli  Stati  membri  comunicano  senza  indugio alla
          Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
              4.  Le  informazioni  fornite  ai  sensi  del  presente
          articolo  non  sono  considerate  riservate,  a meno che lo
          Stato  membro  autore  della notifica ne presenti richiesta
          esplicita.  Qualsiasi  richiesta  in  tal senso deve essere
          motivata.
              In  caso  di  simile  richiesta,  il  comitato  di  cui
          all'art.  5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
          precauzioni,  hanno  la  facolta' di consultare, ai fini di
          una  perizia,  persone  fisiche  o  giuridiche  che possono
          appartenere al settore privato.
              5.  Se  un  progetto  di regola tecnica fa parte di una
          misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
          da  un  altro  atto  comunitario,  gli Stati membri possono
          effettuare  la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
          di  quest'altro  atto, a condizione di indicare formalmente
          che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
              La  mancanza  di  reazione della Commissione nel quadro
          della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
          tecnica  non  pregiudica  la  decisione che potrebbe essere
          presa nel quadro di altri atti comunitari».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre  1988,  n.  214,  supplemento ordinario), recante
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  7,  del  decreto legislativo 14
          agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          agosto   1996,  n.  198,  supplemento  ordinario),  recante
          «Attuazione   della   direttiva   94/25/CE  in  materia  di
          progettazione,  di costruzione e immissione in commercio di
          unita' da diporto», e' il seguente:
              «Art.  7  (Organismi  di  certificazione). - 1. Possono
          essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione
          di   conformita'  di  cui  all'art.  6  nonche'  i  compiti
          specifici  per  i  quali sono stati autorizzati, i soggetti
          che  soddisfano  i  requisiti  fissati  con regolamento del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di   concerto   con  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.
          21,   con   lo   stesso   regolamento  e'  disciplinato  il
          procedimento  di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore
          del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni
          procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato
          X e XI.
              2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          che  provvede  d'intesa  con  il  Ministero dei trasporti e
          della   navigazione   alla  relativa  istruttoria  ed  alla
          verifica  dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di   concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione  entro novanta giorni; decorso tale termine, si
          intende negata.
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  ha  durata
          quinquennale  e  puo' essere rinnovata. L'autorizzazione e'
          revocata  ove  i  requisiti  di cui al comma 1 vengano meno
          ovvero  nel  caso  in cui siano accertate gravi o reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo.
              4.   All'aggiornamento   delle   prescrizioni   nonche'
          all'aggiornamento  dei  requisiti  in  attuazione  di norme
          comunitarie   si  provvede  con  regolamento  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  di
          concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
              5.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e  il  Ministero  dei  trasporti  e della
          navigazione   vigilano   sull'attivita'   degli   organismi
          autorizzati.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari
          esteri,  notifica  alla  Commissione  europea  e agli altri
          Stati   membri  l'elenco  degli  organismi  autorizzati  ad
          espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva
          variazione.
              6.  In caso di diniego della certificazione da parte di
          uno  degli  organismi di cui al comma 1, l'interessato puo'
          rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'art. 8
          che,   entro   sessanta   giorni,   procedono  al  riesame,
          comunicandone  l'esito alle parti, con conseguente addebito
          delle spese.
              7.  Le  spese  di  rilascio  dell'autorizzazione sono a
          carico  del  richiedente.  Le  spese  relative ai controlli
          successivi  sono  a  carico degli organismi autorizzati. Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano agli
          organismi   tecnici   delle   amministrazioni  dello  Stato
          autorizzati ai sensi del comma 1».
              - Il  testo  dell'art.  6,  del  decreto legislativo 14
          agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          agosto   1996,  n.  198,  supplemento  ordinario),  recante
          «Attuazione   della   direttiva   94/25/CE  in  materia  di
          progettazione,  di costruzione e immissione in commercio di
          unita'  da  diporto», cosi' sostituito dall'art. 2, decreto
          legislativo   11 giugno  1997,  n.  205  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1977, n. 155), e' il seguente:
              «Art.  6  (Valutazione  della conformita). - 1. Ai fini
          della immissione in commercio della unita' da diporto e dei
          componenti  di cui all'art. 1, che non siano gia' provvisti
          della  marcatura  CE  ad  opera di un organismo di un altro
          Stato  membro  dell'Unione europea, il fabbricante o il suo
          mandatario  stabilito nel territorio comunitario espleta le
          seguenti  procedure per le categorie di progettazione delle
          unita'  da  diporto  A,  B,  C  e  D,  di  cui  al  punto 1
          dell'allegato II:
                a) per le categorie A e B:
                  1)  per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
          inferiore  a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e
          prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
                  2)  per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
          compresa  tra  i  12  metri  e  24 metri: esame CE del tipo
          (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita'
          al  tipo  (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno
          dei  seguenti  moduli:  B e D, o B e F, o G o H di cui agli
          allegati XII, XIII, XIV e XV;
                b) per la categoria C:
                  1)  per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
          inferiore ai 12 metri:
                    a) in  caso  di  rispetto delle norme armonizzate
          relative  ai  punti 3.2  e  3.3 dell'allegato II: controllo
          della  fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato
          IV;
                    b) in    caso   di   inosservanza   delle   norme
          armonizzate  relative  ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II:
          controllo  della  fabbricazione  interno  e  prove  (modulo
          A-bis) di cui all'allegato V;
                  2)  per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
          compresa  tra  i  12  metri e i 24 metri: esame CE del tipo
          (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita'
          al  tipo  (modulo  C) di cui all'allegato VII, o da uno dei
          seguenti  moduli:  B  e  D,  o  B  e F, o G o H di cui agli
          allegati XII, XIII, XIV e XV;
                c) per la categoria D:
                  1)  per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
          compresa   tra   i   2,5   e   24  metri:  controllo  della
          fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;
                d) per  i  componenti  di cui all'allegato I: uno dei
          seguenti  moduli  B  e  C, o B e D, o B e F, o G o H di cui
          agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.
              2.  Le  avvertenze  e  le  istruzioni d'uso, nonche' la
          documentazione   relativa   ai  mezzi  di  attestazione  di
          conformita',   devono   essere   redatte  anche  in  lingua
          italiana.
              3.  Gli  organismi  di  cui  all'art.  7 trasmettono al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e  al  Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco
          delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi
          di approvazione sulle unita' da diporto e sui componenti.
              4. Le spese per la valutazione della conformita' sono a
          carico del richiedente».
              - Il  testo  dell'art.  14,  comma 5 del citato decreto
          legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e' il seguente:
              «5.  Alla  conferma  della  validita'  e al rinnovo del
          certificato  di  sicurezza provvede la competente autorita'
          marittima  o  della  motorizzazione civile sulla base delle
          certificazioni  di  visita  di  idoneita'  e  di sicurezza,
          rilasciate dall'ente tecnico».