Il MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998
che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE
relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose;
Vista la legge 21 dicembre 1997, n. 526, legge comunitaria per il
1999, ed in particolare l'elenco dei provvedimenti comunitari da
attuare in via amministrativa;
Visto il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il
recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile
ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);
Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il
riciclaggio delle batterie al piombo usate;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;
Vista la sentenza di condanna della Corte di giustizia del 30
maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20
dicembre 2002;
Ritenuto di adeguare il testo dello schema di decreto alle
osservazioni espresse nel predetto parere ad eccezione di quanto
rilevato in ordine all'articolo 4, comma 3, considerato che l'accordo
di programma costituisce lo strumento ordinario per regolare in forme
consensuali l'esercizio associato di attivita' pubbliche e private,
connesse all'espletamento del servizio di gestione rifiuti, gia'
previsto dalla normativa vigente che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, verra' abrogata (decreto 20
novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il recepimento
delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed
accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme
negoziali alternative non risulterebbero altrettanto incisive per
l'attuazione della funzione pianificatrice tipica dell'accordo di
programma;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 19888 del 2 aprile 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta
mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da
uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o secondari
(ricaricabili);
b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non
riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;
c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle
pile e degli accumulatori usati;
d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile
e agli accumulatori;
e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile
e agli accumulatori;
f) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di cui all'articolo
6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e la raccolta finalizzata di pile esauste effettuata su
superfici private.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La direttiva 22 dicembre 1998, n. 101/CEE, che adegua
al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE
relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Comunita' europea 5 gennaio 1999, n. L 1.
- La direttiva 18 marzo 1991, n. 91/157 del Consiglio
relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Comunita' europea 26 marzo 1991, n. L 78.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999
- e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000,
n. 13, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 476,
abrogato dal presente regolamento, recava: "Regolamento
recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE
e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti
sostanze pericolose e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 gennaio 1998, n. 9.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38,
supplemento ordinario, ed in particolare, l'art. 56, comma
1, lettera c), e' il seguente:
"Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) - b) (Omissis).
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies".
L'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1988, n. 213), convertito, con modificazioni, in legge
9 novembre 1988, n. 475, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali". (Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), e' il seguente:
"Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle
batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo
smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo
esauste.
2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale
e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio
svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti
compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle
imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il
riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel
caso non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e
azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento
tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che
smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al
comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo
secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno
precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o
rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al
consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla
normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la
facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed
i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della
Comunita' europea.
6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che
effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di
rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio,
contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, copia della comunicazione stessa.
Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime
sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al
citato art. 11, comma 3.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi
finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e'
istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in
relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da
parte dei produttori e degli importatori delle batterie
stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
successive fasi della commercializzazione. I produttori e
gli importatori verseranno direttamente al consorzio i
proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono determinati: il sovrapprezzo; la
percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del
sovrapprezzo: le capacita' produttive delle singole
imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni
nazionali e regionali che disciplinano la materia dei
rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in
attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie
esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in
apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante
"Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92.
Note all'art. 1:
- L'allegato B del citato decreto legislative
5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente;
"Allegato B
(Previsto dall'art. 5, comma 6)
Operazioni di smaltimento.
N.B. Il presente allegato intende elencare le
operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai
sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 - Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica);
D2 - Trattamento in ambiente terrestre (ad es.
biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
D3 - Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei
rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o foglie
geologiche naturali);
D4 - Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di
fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);
D5 - Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o
isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);
D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico
eccetto l'immersione;
D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel
sottosuolo marino;
D8 - Trattamento biologico non specificato altrove nel
presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli
che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nei punti da D1 a D12;
D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove
nel presente allegato che dia origine a composti o a
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione,
calcinazione, ecc.);
D10 - Incenerimento a terra;
D11 - Incenerimento in mare;
D12 - Deposito permanente (ad es. sistemazione di
contenitori in una miniera, ecc.);
D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15 - Deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono
prodotti).
- L'allegato C del citato decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente;
"Allegato C
(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h))
Operazioni di recupero.
N.B.: Il presente allegato intende elencare le
operazioni di recupero come avvengono nella pratica.
Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente.
R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia;
R2 - Rigenerazione/recupero di solventi;
R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti
metallici;
R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi;
R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli
inquinanti;
R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai
catalizzatori;
R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
R10 - Spandimento sul suolo a beneficio
dell'agricoltura o dell'ecologia;
R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10;
R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle
operazioni indicate da R1 a R11;
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti).
- L'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
"Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) - e) (Omissis);
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee;".