IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
all'adozione  di  misure  idonee  a  razionalizzare  i  rapporti  tra
l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 agosto 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                          Principi generali

  1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento
sportivo  nazionale,  quale  articolazione  dell'ordinamento sportivo
internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
  2.  I  rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati
in  base  al  principio  di  autonomia,  salvi  i  casi  di effettiva
rilevanza  per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.