IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli
effetti  del  perdurare  delle eccezionali condizioni meteorologiche,
che   interessano   l'Europa  e  l'Italia,  impongono  l'adozione  di
immediati  interventi  finalizzati alla salvaguardia delle condizioni
di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la
continuita' della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle
famiglie;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  garantire la copertura del fabbisogno nazionale di
energia elettrica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Modifiche temporanee delle condizioni
             di esercizio delle centrali termoelettriche

  1.  Al  fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico  nazionale,  assicurando la produzione in misura necessaria
alla  copertura  del  fabbisogno  nazionale, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata
e  documentata  segnalazione  del  Gestore della rete di trasmissione
nazionale  S.p.A.,  puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di
centrali  termoelettriche  di  potenza  termica  superiore  a 300 MW,
inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga
ai  limiti  di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati
nei     provvedimenti    di    autorizzazione,    ovvero    derivanti
dall'applicazione  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  203, nonche' dal regolamento di cui al decreto del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio 2 aprile 2002,
n. 60.
  2.  Le  condizioni  di  esercizio  degli impianti di cui al comma 1
assicurano  in  ogni  caso il rispetto dei valori limite di emissione
previsti  dalla  normativa  dell'Unione europea e per gli impianti di
potenza  termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera
B,  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1990.
  3.  Per  le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al
31  dicembre  2004,  puo'  essere determinato il limite relativo alla
temperatura  degli  scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella
3,  allegato  5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come
modificato  ed  integrato  dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258,  relativamente  agli  scarichi  derivanti  dall'esercizio  delle
centrali  termoelettriche  inserite  nei piani di esercizio di cui al
comma 1.