IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
l'immediato  reclutamento  del  personale  della Polizia di Stato per
esigenze  funzionali aventi carattere di priorita', fra cui quelle di
concreta  attuazione  dell'articolo  80,  comma  8,  della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  concernente  gli  interventi in materia di
immigrazione  e  asilo,  nonche'  di  incrementare  gli  organici del
Dipartimento della protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
             Accelerazione delle procedure di assunzione
                 di personale della Polizia di Stato

  1.  Per  l'assunzione  di  mille  agenti  della  Polizia  di Stato,
prevista  dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:
a) per  550  unita',  utilizzando  la  graduatoria  degli  idonei del
   concorso  per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre
   1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre
   1996;
b) per  le rimanenti 450 unita', corrispondenti alla riserva di posti
   di  cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
   2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso
   per  l'accesso  nella  carriera  iniziale  della Polizia di Stato,
   indetto  con  bando  in  data  26  maggio  1999,  pubblicato nella
   Gazzetta  Ufficiale  n. 126 del 1° giugno 1999. Conseguentemente i
   posti  del  predetto  concorso disponibili per la Polizia di Stato
   sono  aumentati  da  280  a 730. L'eventuale parte residua dei 730
   posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato e' destinata
   agli  idonei  non  utilmente collocati nelle graduatorie di merito
   del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali
   delle   Forze   armate   e  delle  altre  amministrazioni  di  cui
   all'articolo  18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001,
   previa selezione e secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con
   decreto  del  Capo della polizia-Direttore generale della pubblica
   sicurezza,  d'intesa  con  il Capo di stato maggiore della difesa.
   Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante
   concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata
   o  in  ferma  breve  delle  Forze  armate, comunque reclutati, che
   abbiano concluso il periodo di ferma da non piu' di due anni.
  2.  Nei  limiti  delle  autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa  definite,  per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente
della  Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  198  del  27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6,
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  l'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza  puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo 132, quarto comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   10   gennaio  1957,  n.  3,  il  personale  gia'
appartenente  ai  ruoli  del  personale  dirigente  e direttivo della
Polizia  di  Stato,  trasferito,  ai  sensi dell'articolo 5, comma 3,
della  legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche
di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.