IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

              I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
                   DELLA GIUSTIZIA E DELLA DIFESA
  Vista  la  legge  13  febbraio  2001,  n. 45 e, in particolare, gli
articoli 19, comma 1, e 24, comma 1, lettera b);
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 febbraio e 24
marzo 2003;
  Considerato  che  non  si ritiene di accogliere il suggerimento del
Consiglio  di  Stato  di  destinare  una quota dei proventi derivanti
dalle   confische   disposte  ai  sensi  dell'articolo 12-sexies  del
decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  1992, n. 356, ai fini dell'alimentazione del
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso,  istituito con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.
512,  in  quanto  tale destinazione non sembra consentita dalla norma
primaria  cui  il  presente  regolamento  da' attuazione e, per altro
verso,  finirebbe  con l'incidere sulla destinazione di parte di tali
proventi  alla  Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Office for
Drug  Control  and  Crime  Prevention, per il conseguimento delle sue
finalita'  istituzionali, prevista dall'articolo 145, comma 64, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi  del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
nota n. 1001/M/20 del 7 maggio 2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
    a) per «legge n. 575 del 1965», la legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive  modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro
la mafia;
    b) per «decreto-legge n. 8 del 1991», il decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n.  82  e  successive modificazioni, nel testo integrato e modificato
dalla   legge  13  febbraio  2001,  n.  45,  recante  modifica  della
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro
che  collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle
persone che prestano testimonianza;
    c) per  «decreto-legge  n.  350  del  2001»,  il decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre   2001,   n.  409  recante  disposizioni  urgenti  in  vista
dell'introduzione  dell'Euro  in materia di tassazione dei redditi di
natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di
cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;
    d) per «decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990»,
il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
    e) per «decreto-legge n. 306 del 1992», il decreto-legge 8 giugno
1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992,  n.  356  e  successive  modificazioni  e integrazioni, recante
modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
di contrasto alla criminalita' mafiosa;
    f) per  «legge 302 del 1990», la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni e integrazioni, recante norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
    g) per  «interessato»,  la  persona  cui si riferisce la condotta
collaborativa  oggetto  dell'impegno previsto dall'articolo 12, comma
2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e 24,
          comma  1,  lettera  b)  della legge 13 febbraio 2001, n. 45
          (Modifica   della   disciplina   della   protezione  e  del
          trattamento  sanzionatorio di coloro che collaborano con la
          giustizia  nonche'  disposizioni a favore delle persone che
          prestano testimonianza):
              «Art.  19.  -  1.  Dopo  l'art. 17 del decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente:
              «Art.  17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1.
          Con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati
          di  concerto  con  il  Ministro della giustizia, sentiti il
          Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
          la  commissione  centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono
          precisati  i  contenuti  e le modalita' di attuazione delle
          speciali misure di protezione definite e applicate anche in
          via   provvisoria  dalla  commissione  centrale  nonche'  i
          criteri  che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
          formulazione e attuazione delle misure predette.
              2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno, sono stabiliti i
          presupposti  e le modalita' di applicazione delle norme sul
          trattamento  penitenziario,  previste  dal  titolo  I della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          dal  titolo  I  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          aprile  1976,  n.  431,  e  successive  modificazioni, alle
          persone  ammesse  alle  misure  speciali  di protezione e a
          quelle  che  risultano  tenere  o  aver  tenuto condotte di
          collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
          speciali  relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
          2.
              3.  Con  decreti  del Ministro dell'interno, emanati di
          concerto  con  i  Ministri  delle  finanze, del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, della giustizia
          e  della  difesa,  sono adottate le norme regolamentari per
          disciplinare   le   modalita'   per   il  versamento  e  il
          trasferimento  del  denaro, dei beni e delle altre utilita'
          di  cui  all'impegno  assunto  dal  collaboratore  a  norma
          dell'art.  12,  comma  2, lettera e), del presente decreto,
          nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le
          previsioni  dell'art.  12-sexies,  commi 4-bis e 4-ter, del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          successive  modificazioni, le modalita' di destinazione del
          denaro,  nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle
          altre utilita'.
              4.  I  decreti  previsti  dai  commi  1, 2 e 3, nonche'
          quello  previsto  dall'art.  13,  comma  8, sono emanati ai
          sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              5.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio parere
          sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
          trenta   giorni   dalla   richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato».
              «Art.  24.  - 1. All'art. 12-sexies del decreto-legge 8
          giugno  1992,  n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  7  agosto  1992, n. 356, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) (omissis);
                b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
              "4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti
          dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
          materia  di  gestione e destinazione dei beni sequestrati o
          confiscati  previste  dalla  legge 31 marzo 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni; restano comunque salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento del danno.
              4-ter.  Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentiti gli
          altri  Ministri  interessati, stabilisce anche la quota dei
          beni  sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
          da  destinarsi  per  l'attuazione  delle speciali misure di
          protezione  previste  dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,   n.   82,  e  successive  modificazioni,  e  per  le
          elargizioni  previste  dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce  anche che, a favore delle vittime, possa essere
          costituito  un  Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
          la  persona  offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
          parte   le   restituzioni   o  il  risarcimento  dei  danni
          conseguenti al reato.
              4-quater.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio
          parere  sugli  schemi  di regolamento di cui al comma 4-ter
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta, decorsi i quali il
          regolamento puo' comunque essere adottato."».
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  12-sexies  del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche
          urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
          di contrasto alla criminalita' mafiosa):
              «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
          Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della pena su
          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale,    per    taluno   dei   delitti   previsti   dagli
          articoli 416-bis,  629,  630, 644, 644-bis, 648, esclusa la
          fattispecie  di  cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del
          codice  penale, nonche' dall'art. 12-quinques, comma 1, del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356, ovvero
          per  taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa
          la  fattispecie  di  cui  al  comma 5, e 74 del testo unico
          delle  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi  stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
          sempre  disposta  la  confisca del denaro, dei beni o delle
          altre  utilita'  di cui il condannato non puo' giustificare
          la  provenienza  e  di  cui,  anche  per interposta persona
          fisica  o  giuridica,  risulta  essere  titolare o avere la
          disponibilita'  a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
          al  proprio  reddito,  dichiarato ai fini delle imposte sul
          reddito,   o   alla   propria   attivita'   economica.   Le
          disposizioni  indicate  nel periodo precedente si applicano
          anche  in  caso di condanna e di applicazione della pena su
          richiesta,  a  norma  dell'art. 444 del codice di procedura
          penale,  per  taluno  dei delitti commessi per finalita' di
          terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
              2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
          casi  di condanna o di applicazione della pena su richiesta
          a  norma  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
          un  delitto  commesso avvalendosi delle condizioni previste
          dall'art.  416-bis  del  codice  penale,  ovvero al fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso  articolo,  nonche' a chi e' stato condannato per un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art.  295, secondo comma, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.
              3.  Fermo  quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n. 309, per la gestione e la destinazione
          dei  beni  confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,
          in   quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
          decreto-legge  14  giugno  1989,  n.  230,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1989,  n.  282. Il
          giudice,  con la sentenza di condanna o con quella prevista
          dall'art.  444,  comma  2,  del codice di procedura penale,
          nomina  un amministratore con il compito di provvedere alla
          custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
          confiscati.
              Non  possono  essere nominate amministratori le persone
          nei  cui  confronti  il provvedimento e' stato disposto, il
          coniuge,  i  parenti,  gli  affini  e  le  persone con essi
          conviventi,  ne'  le  persone  condannate  ad  una pena che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici  o  coloro  cui  sia  stata  irrogata  una misura di
          prevenzione.
              4.   Se,   nel   corso  del  procedimento,  l'autorita'
          giudiziaria,  in  applicazione  dell'art. 321, comma 2, del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore  di  cui al secondo periodo del comma 3
          si applicano anche al custode delle cose predette.
              4-bis.  Si applicano anche ai casi di confisca previsti
          dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
          materia  di  gestione e destinazione dei beni sequestrati o
          confiscati  previste  dalla legge 3 1 marzo 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni; restano comunque salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento del danno.
              4-ter.  Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentiti gli
          altri  Ministri  interessati, stabilisce anche la quota dei
          beni  sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
          da  destinarsi  per  l'attuazione  delle speciali misure di
          protezione  previste  dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,   n.   82,  e  successive  modificazioni,  e  per  le
          elargizioni  previste  dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce  anche che, a favore delle vittime, possa essere
          costituito  un  Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
          la  persona  offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
          parte   le   restituzioni   o  il  risarcimento  dei  danni
          conseguenti al reato.
              4-quater.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio
          parere  sugli  schemi  di regolamento di cui al comma 4-ter
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta, decorsi i quali il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge 22
          dicembre  1999,  n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione
          per   la  solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo
          mafioso):
              «Art.  1  (Fondo  di rotazione per la solidarieta' alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso).  - 1. E' istituito
          presso  il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per
          la  solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di
          seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
                a) da  un  contributo  dello  Stato  pari  a  lire 20
          miliardi annue;
                b) dai rientri previsti dall'art. 2.».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 145, comma 64, della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001):
              «64.  Una  parte,  stabilita  nella  misura  del 25 per
          cento,  del  valore  complessivo  dei  beni  provenienti da
          reato, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          dell'art.  2-decies  della  legge  31  maggio 1965, n. 575,
          ovvero  una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi
          provenienti   dalla  loro  vendita,  e'  destinata  per  il
          triennio  2001-2003  all'Organizzazione delle nazioni unite
          (ONU)  Office for Drug Control and Crime Prevention, per il
          conseguimento  delle sue finalita' istituzionali. L'importo
          complessivo  dello  stanziamento e' determinato annualmente
          con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  delle  finanze  e con il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.».
          Note all'art. 1:
              -  La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni
          contro la mafia».
              -  Per  il testo dell'art. 12, comma 2, lettera e), del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n. 82 (Nuove
          norme  in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo di
          estorsione  e per la protezione dei testimoni di giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro  che  collaborano con la giustizia), vedi nelle note
          all'art. 2.
              -  Per l'argomento della legge 13 febbraio 2001, n. 45,
          vedi nelle note alle premesse.
              -   Il   decreto-legge   25  settembre  2001,  n.  350,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,   n.   409,  reca:  «Disposizioni  urgenti  in  vista
          dell'introduzione  dell'euro  in  materia di tassazione dei
          redditi  di  natura  finanziaria, di emersione di attivita'
          detenute   all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
          operazioni finanziarie».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza».
              -  Per  l'argomento del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
          306,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992, n. 356, vedi nelle note alle premesse.
              -  La  legge  20  ottobre  1990, n. 302, reca: «Norme a
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata».