IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  28 novembre 2001, n. 411,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463,
che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione
diretta   volta  ad  agevolare  le  spedizioni  postali  di  prodotti
editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
  Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284,  che  dispone l'ulteriore proroga di tale termine al 31 dicembre
2003;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27
novembre  2002,  n.  294,  recante  disposizioni  di attuazione dello
stesso articolo 4;
  Considerata  la  necessita'  di  apportare talune modifiche a detto
regolamento,  onde  evitare  problematiche  interpretative in sede di
applicazione;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2003 e
del 9 giugno 2003;
  Ritenuto  di  non  poter  accedere  a  quanto rilevato nel suddetto
parere  del 7 aprile 2003 in merito all'estensione delle agevolazioni
ai  bollettini  delle associazioni di categoria anche non a carattere
nazionale,   in   quanto   la   relativa   spesa,  quantificabile  in
novecentomila   euro   annui,   e'  gia'  ampiamente  compresa  nello
stanziamento di bilancio;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
                  Ministri 27 novembre 2002, n. 294

  1.  All'articolo  1  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  27  novembre  2002,  n.  294,  sono  apportate  le seguenti
modifiche:
    a)  al  comma  1, dopo le parole "legge 26 febbraio 1987, n. 49",
sono  aggiunte le seguenti: "le associazioni di promozione sociale di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni
professionali  di  categoria  per  i  bollettini  dei  propri  organi
direttivi,  nonche' le pubblicazioni informative a carattere politico
edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza
fini di lucro.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 30 giugno 2003


                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          Bonaiuti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e 3,   del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  Il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre
          2001,   n.   411  (Proroghe  e  differimenti  di  termini),
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          31 dicembre 2001, n. 463, e' il seguente:
              "Art. 4 (Tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di
          cui  all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  e  successive  modificazioni,  relativo  al regime di
          contribuzione   diretta   per  le  spedizioni  postali,  e'
          prorogato al 1° gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di
          cui  all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive   modificazioni,   per   il   periodo
          1° gennaio-31 dicembre  2002,  sono  destinate  al rimborso
          delle  riduzioni  tariffarie applicate nel medesimo periodo
          dalla  societa'  per  azioni Poste Italiane alle spedizioni
          postali  di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n.
          448  del  1998,  e  successive modificazioni. I destinatari
          delle   agevolazioni   sono  individuati  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Le tariffe sono
          fissate  con  decreto  del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che
          entra  in  vigore  il  giorno della sua pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              1-bis.  Fino  all'entrata  in vigore delle agevolazioni
          previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          e  successive  modificazioni,  alle  spedizioni di prodotti
          editoriali  effettuate  dalle  case  editrici e da librerie
          autorizzate  si  applicano  le tariffe vigenti al 31 agosto
          2001  come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 90 del 18 aprile
          1997,  nel  limite  massimo  delle risorse stanziate con le
          autorizzazioni  di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della
          legge    23 dicembre    1999,    n.   488,   e   successive
          modificazioni.".
              -  Il  testo  dell'art.  13-quinquies del decreto-legge
          25 ottobre  2002,  n.  236,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' il seguente:
              "Art.  13-quinquies  (Proroga  di termini relativi alle
          tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui all'art.
          4,  comma 1,  del  decreto-legge  23 novembre 2001, n. 411,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31 dicembre
          2001,  n.  463,  relativo  all'introduzione  del  regime di
          contribuzione   diretta   per  le  spedizioni  postali,  e'
          prorogato  al  31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa
          di  cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999,
          n.   488,   e  successive  modificazioni,  per  il  periodo
          1° gennaio-31 dicembre  2003,  sono  destinate  al rimborso
          delle  riduzioni  tariffarie applicate nel medesimo periodo
          dalla  societa'  per  azioni Poste Italiane alle spedizioni
          postali   di   cui   all'art.   41,  comma 1,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  e successive modificazioni. I
          destinatari  delle  agevolazioni  e  i  prodotti editoriali
          esclusi   dalla  tariffa  agevolata  sono  individuati  dal
          decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui
          all'art.  4,  comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre
          2001,  n.  411,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          31 dicembre 2001, n. 463.".
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  27 novembre  2002,  n.  294  (Regolamento recante
          disposizioni  di  attuazione  dell'art. 4 del decreto-legge
          23 novembre  2001,  n.  411, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  31 dicembre 2001, n. 463) e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2003.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi 3  e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri   27 novembre   2002,   n.   294
          (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4
          del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463), come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  1 (Destinatari delle agevolazioni). - 1. Possono
          usufruire  delle  tariffe  agevolate  di  cui  all'art.  2,
          comma 20,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese
          editrici  di  giornali  e  periodici  iscritti  al registro
          previsto  dall'art.  1,  comma 6,  lettera a),  n. 5, della
          legge  31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale
          della  stampa,  tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni,  le  imprese  editrici  di libri, nonche' le
          associazioni  ed  organizzazioni  senza  fini  di lucro. Si
          intendono  per associazioni ed organizzazioni senza fini di
          lucro  quelle  di  cui  all'art. 10 del decreto legislativo
          4 dicembre  1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato
          di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  ai sensi dell'art. 28 della
          legge   26 febbraio   1987,   n.  49,  le  associazioni  di
          promozione  sociale  di  cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
          383,  le  fondazioni  ed  associazioni  senza fini di lucro
          aventi scopi religiosi nonche' gli enti ecclesiastici.
              2.  Sono  ammessi  alle  agevolazioni  i sindacati e le
          associazioni  professionali  di  categoria per i bollettini
          dei  propri  organi  direttivi,  nonche'  le  pubblicazioni
          informative  a  carattere politico edite da associazioni ed
          organizzazioni  aventi  natura  privata  e  senza  fini  di
          lucro.".
              -   Il  testo  della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383
          (Disciplina  delle  associazioni di promozione sociale), e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del
          27 dicembre 2000.