IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e' abrogato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001. - Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni appartenenti al demanio idrico), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963. - Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e' citato nelle note al titolo. - Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e' citato nelle note al titolo. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), e' cosi' formulato: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 1 (Trasferimento di beni). - 1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A; 2. (comma abrogato).».