IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n.  1,  che ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237;
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;
  Sentita  la  Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia   e   delle  finanze,  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
           Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
                       24 aprile 2001, n. 237

  1.  Il  comma  2  dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 237, e' abrogato.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
              - Il  decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 (Norme
          di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione
          Friuli-Venezia  Giulia  concernente  il  trasferimento alla
          regione  di beni immobili dello Stato), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001.
              - Il  decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme
          di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione
          Friuli-Venezia  Giulia  concernente  il  trasferimento alla
          regione   di  beni  appartenenti  al  demanio  idrico),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 155 del 6 luglio
          2001.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - La  legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, e'
          stata   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del
          1° febbraio 1963.
              - Il  decreto  legislativo  24 aprile  2001, n. 237, e'
          citato nelle note al titolo.
              - Il  decreto  legislativo  25 maggio  2001, n. 265, e'
          citato nelle note al titolo.
              - L'art.  65  dello  statuto  speciale  per  la regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 29 del 1° febbraio 1963), e' cosi' formulato:
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.».
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  24 aprile  2001,  n.  237, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.  1  (Trasferimento di beni). - 1. Sono trasferiti
          alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  i  beni immobili e i
          diritti   reali  sugli  immobili  appartenenti  allo  Stato
          indicati nell'allegato A;
              2. (comma abrogato).».