IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  78,  commi  da  27 a 38, della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  con  il  quale  viene  istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 1993, il conto fiscale;
  Visto,  in  particolare,  il comma 38 del predetto articolo 78, che
prevede  l'emanazione  di regolamenti ministeriali dei Ministri delle
finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dai commi da
27 a 37 dello stesso articolo 78;
  Visto  il  regolamento  di  attuazione delle predette disposizioni,
adottato  con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro  28  dicembre  1993, n. 567, e, in particolare,
l'articolo   20   concernente   le   modalita'  per  la  richiesta  e
l'erogazione  dei rimborsi nei confronti dei contribuenti intestatari
di  conto  fiscale,  che,  al  comma 4, prevede che il concessionario
"decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o
dal   giorno  in  cui  e'  pervenuta  la  comunicazione  dell'ufficio
tributario",  dispone,  entro i successivi venti giorni, l'erogazione
del rimborso;
  Considerato  che  l'ufficio finanziario, nei casi in cui dispone il
rimborso  dei  tributi, ha gia' effettuato i necessari controlli, sia
di  natura formale che in ordine alla spettanza del credito chiesto a
rimborso, nonche' la liquidazione del credito;
  Ritenuto  che,  al  fine  di snellire ed accelerare le procedure in
materia   di  rimborsi  dei  tributi,  occorre  ridurne  i  tempi  di
erogazione  per  permettere  ai  contribuenti  un rapido recupero del
credito vantato;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che   ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita'
sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  nota  n. 3-13728 del 25 settembre 2003, ai sensi del
predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
              Modifica delle modalita' per la richiesta
                     e l'erogazione dei rimborsi
  1.  All'articolo  20  del  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze  28 dicembre 1993, n. 567, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma 4, le parole: "o dal giorno in cui e' pervenuta la
comunicazione dell'ufficio tributario" sono soppresse;
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  I  rimborsi  dei tributi disposti dall'ufficio finanziario
sono  erogati  dal  concessionario entro venti giorni dalla ricezione
della  disposizione  di  pagamento,  con le modalita' di cui al comma
4.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 10 ottobre 2003
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2003
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 6 Economia e finanze, foglio n. 154
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La   legge   28   dicembre   1991,   n.   413,  reca:
          "Disposizioni   per   ampliare   le  basi  imponibili,  per
          razionalizzare,  facilitare  e  potenziare  l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti  tributari  pendenti;  delega  al Presidente della
          Repubblica   per  la  concessione  di  amnistia  per  reati
          tributari;  istituzioni  dei centri di assistenza fiscale e
          del  conto  fiscale.".  Si  riporta  il testo dell'art. 78,
          concernente   l'istituzione  e  disciplina  dei  centri  di
          assistenza fiscale, commi da 27 a 38:
              "27.  E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il
          conto   fiscale,   la   cui   utilizzazione  dovra'  essere
          obbligatoria  per  tutti i contribuenti titolari di reddito
          di  impresa o di lavoro autonomo. L'utilizzazione del conto
          fiscale e' facoltativa per i contribuenti che presentano la
          dichiarazione  dei redditi congiuntamente con il coniuge ai
          sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
              28.  A  decorrere  dalla  data  indicata  al  comma 27,
          ciascun  contribuente  dovra'  risultare intestatario di un
          unico   conto   sul  quale  dovranno  essere  registrati  i
          versamenti  ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi
          e   all'imposta   sul   valore   aggiunto.  Per  ovviare  a
          particolari   esigenze   connesse   all'esistenza  di  piu'
          stabilimenti,  industriali  o  commerciali,  dislocati  sul
          territorio     nazionale,    potra'    essere    consentita
          dall'Amministrazione  finanziaria  l'apertura di piu' conti
          intestati allo stesso contribuente.
              29.  Il conto fiscale e tenuto presso il concessionario
          del  servizio  della riscossione competente per territorio,
          che  provvede  alla  riscossione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  e  delle  imposte  sui  redditi  dovute  anche in
          qualita'  di  sostituto d'imposta, direttamente versate dai
          contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
              30.  Ferma  restando la tenuta del conto fiscale presso
          il    competente    concessionario   del   servizio   della
          riscossione,   i  soggetti  di  cui  al  comma  27  possono
          effettuare,  entro  i  termini di scadenza, i versamenti di
          cui  al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a
          ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di
          credito   di   cui   all'art.   54   del   regolamento  per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924,  n.  827,  e  successive  modificazioni.  Le  deleghe
          possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed
          artigiane di cui al resto unico approvato con regio decreto
          26 agosto  1937,  n.  1706, modificato dalla legge 4 agosto
          1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100
          milioni.  La  delega  deve essere, in ogni caso, rilasciata
          presso   una   dipendenza   della   azienda  delegata  sita
          nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.
              31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
          il  competente  concessionario  saranno  regolati secondo i
          seguenti criteri:
                a) accreditamento  delle  somme  incassate e consegna
          della  relativa documentazione al competente concessionario
          del  servizio  della  riscossione non oltre il terzo giorno
          lavorativo successivo al versamento;
                b)  pagamento  in  favore dell'azienda od istituto di
          credito,  per  ogni operazione di incasso effettuata, di un
          compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
          spettante  al  competente concessionario ai sensi dell'art.
          61,  comma  3, lettera a), del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere
          aggiuntivo  a  carico del contribuente e del bilancio dello
          Stato  e  degli  altri enti; detto compenso percentuale e a
          totale   carico   del   concessionario   competente  e  non
          costituisce  elemento  di  valutazione  per  la revisione e
          rideterminazione  dei compensi previsti dagli articoli 61 e
          117  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
          43 del 1988;
                c)  al  fine  di  evitare  ritardi nella acquisizione
          delle  somme  incassate  da parte dell'erario e degli altri
          interessati,  saranno  coordinati  gli  attuali  termini di
          versamento  delle imposte di cui al comma 28 per consentire
          lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
          e  contabilizzazione  delle somme incassate, fermo restando
          che  il  riversamento nelle casse erariali deve avvenire da
          parte  del  concessionario entro il terzo giorno lavorativo
          successivo  a  quello  di  cui alla lettera a) del presente
          comma;
                d)  invio  periodico  al competente concessionario da
          parte  degli  istituti  ed  aziende di credito, su supporti
          magnetici,  dei dati dei versamenti introitati dagli stessi
          istituti ed aziende;
                e)  nel  caso di accreditamento all'ente beneficiario
          oltre  il  sesto giorno lavorativo successivo al versamento
          da  parte  del contribuente, si applicano nei confronti del
          concessionario  le  disposizioni  di  cui  all'art. 104 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
          di  credito  per  la  quota  parte  di  pene  pecuniarie ed
          interessi  di mora imputabili a tardivo versamento da parte
          dell'istituto stesso.
              32.  I  concessionari  del  servizio  della riscossione
          devono  aggiornare  i  conti  di  cui al presente articolo,
          entro   il   mese  successivo  con  la  movimentazione  dei
          versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
          estratto  conto.  Nei  casi  in  cui il contribuente non ha
          indicato   correttamente   il   codice  fiscale  ovvero  ha
          effettuato  una  erronea  imputazione, il conto deve essere
          aggiornato entro i tre mesi successivi.
              33.  I  concessionari  del  servizio della riscossione,
          nella   qualita'   di   gestori   dei  conti  di  cui  alle
          disposizioni   dal  comma  27  al  comma  30  del  presente
          articolo,  sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
          ai  contribuenti  a  norma  delle vigenti disposizioni, nei
          limiti ed alle condizioni seguenti:
                a)   la   erogazione   del   rimborso  dovra'  essere
          effettuata  entro  sessanta  giorni  sulla base di apposita
          richiesta,  sottoscritta  dal contribuente ed attestante il
          diritto   al   rimborso,   o   di   apposita  comunicazione
          dell'ufficio competente;
                b)  il  rimborso  sara'  erogato senza prestazione di
          specifiche  garanzie ove l'importo risulti non superiore al
          10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
          esclusi  quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto
          dei  rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data
          della richiesta;
                c)  il rimborso di importo superiore al limite di cui
          alla  lettera b)  del  presente  comma sara' erogato previa
          prestazione   delle   garanzie  indicate  all'art.  38-bis,
          secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni, di
          durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
          il  rimborso  venga disposto sulla base della comunicazione
          dell'ufficio competente;
                d)  le  somme da rimborsare dovranno essere prelevate
          dagli   specifici  fondi  riscossi  e  non  ancora  versati
          all'erario.
              34.  La  misura  dei  compensi  per  la  erogazione dei
          rimborsi  sara'  determinata  in  base  ai  criteri fissati
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  n. 7, della legge 4
          ottobre 1986, n. 657.
              35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
          provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
          uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  in  modo che gli
          uffici   competenti   possano   conoscere  lo  stato  della
          riscossione  dei  tributi.  A  tal  fine  si  procedera' al
          collegamento   diretto   con   l'anagrafe   tributaria  dei
          concessionari   della   riscossione,  per  il  tramite  del
          Consorzio nazionale dei concessionari.
              36.  Il  comma  3-bis  dell'art.  4 del decreto-legge 2
          marzo  1989,  n.  69,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato.
              37. A decorrere dal 1° gennaio 1993 concessionari della
          riscossione,  nella qualita' di gestori dei conti di cui al
          presente  articolo,  sono  autorizzati ad erogare, a carico
          dei  fondi  della  riscossione, i rimborsi dell'imposta sul
          valore  aggiunto  disposti  dagli  uffici. Negli altri casi
          previsti  dal  comma 33 in sede di prima applicazione della
          presente   legge,   i   contribuenti   potranno  richiedere
          direttamente  l'erogazione  dei  rimborsi  il  cui  importo
          complessivo  non  superi  i  limiti  di lire 20 milioni nel
          1993,  di  lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel
          1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
              38.   Entro   il  30 giugno  1992,  saranno  emanati  e
          pubblicati,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei
          Ministri  delle  finanze  e  del tesoro per l'attuazione di
          quanto  previsto  dal  comma  27  al  comma 37 del presente
          articolo  secondo  i  criteri ivi enunciati. Con gli stessi
          regolamenti    potra'    essere    prevista    l'estensione
          dell'utilizzo  del  conto  fiscale  anche  ad altri tributi
          diversi  dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore
          aggiunto,  nonche',  al  fine di consentire una piu' rapida
          acquisizione  delle somme riscosse, la rideterminazione dei
          termini  di  versamento  dei  versamenti  diretti  riscossi
          direttamente  dai  concessionari  con conseguente revisione
          della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
          lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          28 gennaio 1988, n. 43.".
              - Il   decreto   28 dicembre   1993,   n.   567,   reca
          "Regolamento  di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38,
          della   legge   30 dicembre   1991,   n.  413,  concernente
          l'istituzione  del  conto  fiscale.".  Si  riporta il testo
          dell'art. 20:
              "Art. 20 (Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei
          rimborsi). - 1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta'
          di  richiedere  direttamente  al concessionario il rimborso
          dei  tributi  e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena
          di  improcedibilita'  la  domanda  e' compilata su stampato
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle  finanze  e contiene tutti gli elementi ivi previsti.
          Con   lo   stesso  decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  saranno definite le modalita' per la richiesta e
          per l'erogazione dei rimborsi.
              2.    La    richiesta    di    rimborso    sottoscritta
          dall'intestatario  ed  attestante  il  diritto  al rimborso
          stesso   va   presentata   allo  sportello  del  competente
          concessionario  il  quale  entro i dieci giorni successivi,
          chiede  al  contribuente,  se dovuta, la prestazione di una
          delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non
          sia  stata  gia'  prestata  all'atto di presentazione della
          richiesta di rimborso.
              3.  Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta
          giorni   successivi   dalla  data  di  presentazione  della
          richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le
          richieste  di  rimborso  presentate  dagli intestatari e le
          comunicazioni   trasmesse  dai  competenti  uffici  vengono
          ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.
              4.  Decorso  il quarantesimo giorno dalla presentazione
          della  richiesta  o  dal  giorno  in  cui  e'  pervenuta la
          comunicazione  dell'ufficio  tributario, il concessionario,
          rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in
          ordine  crescente  di  importo,  entro  i  successivi venti
          giorni  dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei
          limiti  della garanzia prestata, tramite accreditamento sul
          conto corrente bancario comunicato dall'intestatario.
              5.   Nei   casi   in   cui   il   rimborso,   richiesto
          dell'intestatario      ovvero     disposto     dall'ufficio
          dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato,
          secondo  l'ordine  cronologico  e  d'importo  previsto  dal
          precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi
          specifici  della riscossione, il concessionario provvede ad
          effettuare  nei  giorni  immediatamente  successivi, fino a
          concorrenza  dell'importo del rimborso, piu' accrediti, sul
          conto  corrente  bancario dell'intestatario interessato, di
          importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente
          disponibili.  Ai  fini  della liquidazione del compenso, la
          pluralita' di accrediti e' considerata una unica operazione
          di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere
          eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di
          sessanta  giorni  previsto  dall'art. 78, comma 33, lettera
          a),  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari
          in  tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi
          previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.
              6.  Qualora i fondi specifici di cui al precedente art.
          11,  comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via
          continuativa   insufficienti   rispetto  all'ammontare  dei
          rimborsi  chiesti,  i singoli concessionari che ne facciano
          istanza,  anche  su  richiesta  dell'intestatario,  saranno
          autorizzati,  con  decreto  del  Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi nei
          successivi  120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai
          fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale,
          previa  verifica  della  compatibilita'  con  i capitoli di
          bilancio relativi ai tributi utilizzati.
              7.  In  sede  di  controllo  dei  rimborsi  erogati dai
          concessionari  l'ufficio  competente  provvede a recuperare
          nei  confronti  dell'intestatario  le  somme  indebitamente
          rimborsate,  secondo le disposizioni previste nelle singole
          leggi  d'imposta,  qualora il recupero delle relative somme
          non  sia  stato  preventivamente  effettuato sulla garanzia
          prestata  dal  contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale
          sede    andra'   recuperata   la   somma   trattenuta   dal
          concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti
          totalmente   non   dovuto.   Se  il  rimborso  erogato  dal
          concessionario   risulti   inferiore  a  quello  spettante,
          l'ufficio competente dispone per la parte residua.".
              -  Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della legge 15 marzo 1997, n. 59.". Si riporta il testo
          dell'art. 23:
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio.   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.   Al  Ministero  sono  trasferite  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.".
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          dei Consiglio dei Ministri.". Si riporta il testo dell'art.
          17:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (Soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  "regolamento",  sono  adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale   generale,  centrali  e  periferci,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art. 20 del regolamento adottato con
          decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567
          (Regolamento  di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38,
          della   legge   30 dicembre   1991,   n.  413,  concernente
          l'istituzione  del  conto  fiscale),  come  modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 20 (Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei
          rimborsi). - 1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta'
          di  richiedere  direttamente  al concessionario il rimborso
          dei  tributi  e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena
          di  improcedibilita'  la  domanda  e' compilata su stampato
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle  finanze  e contiene tutti gli elementi ivi previsti.
          Con   lo   stesso  decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  saranno definite le modalita' per la richiesta e
          per l'erogazione dei rimborsi.
              2.    La    richiesta    di    rimborso    sottoscritta
          dall'intestatario  ed  attestante  il  diritto  al rimborso
          stesso   va   presentata   allo  sportello  del  competente
          concessionario  il  quale  entro i dieci giorni successivi,
          chiede  al  contribuente,  se dovuta, la prestazione di una
          delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non
          sia  stata  gia'  prestata  all'atto di presentazione della
          richiesta di rimborso.
              3.  Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta
          giorni   successivi   dalla  data  di  presentazione  della
          richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le
          richieste  di  rimborso  presentate  dagli intestatari e le
          comunicazioni   trasmesse  dai  competenti  uffici  vengono
          ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.
              4.  Decorso  il quarantesimo giorno dalla presentazione
          della  richiesta,  il  concessionario, rispettando l'ordine
          cronologico  e per ciascuna giornata in ordine crescente di
          importo,   entro   i   successivi   venti   giorni  dispone
          l'erogazione  del  rimborso  e, se dovuta, nei limiti della
          garanzia   prestata,   tramite   accreditamento  sul  conto
          corrente bancario comunicato dall'intestatario.
              4-bis.  I  rimborsi  dei  tributi disposti dall'ufficio
          finanziario  sono  erogati dal concessionario entro i venti
          giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con
          le modalita' di cui al comma 4.
              5.   Nei   casi   in   cui   il   rimborso,   richiesto
          dell'intestatario      ovvero     disposto     dall'ufficio
          dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato,
          secondo  l'ordine  cronologico  e  d'importo  previsto  dal
          precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi
          specifici  della riscossione, il concessionario provvede ad
          effettuare  nei  giorni  immediatamente  successivi, fino a
          concorrenza  dell'importo del rimborso, piu' accrediti, sul
          conto  corrente  bancario dell'intestatario interessato, di
          importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente
          disponibili.  Ai  fini  della liquidazione del compenso, la
          pluralita' di accrediti e' considerata una unica operazione
          di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere
          eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di
          sessanta  giorni  previsto  dall'art. 78, comma 33, lettera
          a),  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari
          in  tutto  in  parte non rimborsati competono gli interessi
          previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.
               6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art.
          11,  comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via
          continuativa   insufficienti   rispetto  all'ammontare  dei
          rimborsi  chiesti,  i singoli concessionari che ne facciano
          istanza,  anche  su  richiesta  dell'intestatario,  saranno
          autorizzati,  con  decreto  del  Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi nei
          successivi  120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai
          fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale,
          previa  verifica  della  compatibilita'  con  i capitoli di
          bilancio relativi ai tributi utilizzati.
              7.  In  sede  di  controllo  dei  rimborsi  erogati dai
          concessionari  l'ufficio  competente  provvede a recuperare
          nei  confronti  dell'intestatario  le  somme  indebitamente
          rimborsate,  secondo le disposizioni previste nelle singole
          leggi  d'imposta,  qualora il recupero delle relative somme
          non  sia  stato  preventivamente  effettuato sulla garanzia
          prestata  dal  contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale
          sede    andra'   recuperata   la   somma   trattenuta   dal
          concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti
          totalmente   non   dovuto.   Se  il  rimborso  erogato  dal
          concessionario   risulti   inferiore  a  quello  spettante,
          l'ufficio competente dispone per la parte residua.".