IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   evitare
l'interruzione di processi di risanamento o reindustrializzazione  in
corso, in  situazioni  di  gravi  crisi  aziendali,  ovvero  di  aree
territoriali o  settori  produttivi,  nonche'  di  disincentivare  il
ricorso agli ammortizzatori sociali in quelle situazioni in cui  puo'
essere ottenuto il reimpiego dei lavoratori, utilizzando processi  di
riqualificazione professionale; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
attivare la riqualificazione strutturale del sistema della formazione
professionale,  anche  al  fine  di  favorire  la  realizzazione  dei
processi sopra descritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2003; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  del  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
Disposizioni in materia di programmi  finalizzati  alla  gestione  di
     crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito. 
 
  1. In attesa della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e  nel
limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro,  di  cui  75  per
l'anno  2003  e  235  per  l'anno  2004,  a  carico  del  Fondo   per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n 148, convertito, con moditicazioni,  dalla  legge  19  luglio
1993, n 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e  ad  aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti  in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, gia' previsti da disposizioni di  legge,  anche  in  deroga
alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni,  anche  senza
soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere
stati definiti in specifici accordi in sede  governativa  intervenuti
entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del  20
per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga  o
di nuova concessione. 
  2. Il lavoratore  decade  dal  trattamento  di  mobilita',  qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata  esclusivamente  al
reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o  speciale  o
da altra indennita' o sussidio, la cui  corresponsione  e'  collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a)  rifiuti  di
essere avviato  ad  un  progetto  individuale  di  reinserimento  nel
mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un  corso  di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in  un
livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a  quello
delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade  dal  trattamento
di cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  qualora  rifiuti  di
essere avviato ad un corso  di  formazione  professionale  o  non  lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di  disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita' o  sussidio  qualora  non
accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica  utilita'.
Il  lavoratore  percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria, se decaduto  dal  diritto  di  godimento  del
trattamento previdenziale ai  sensi  del  presente  comma,  perde  il
diritto  a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo   o
previdenziale a carico del datore di lavoro,  salvi  i  diritti  gia'
maturati. Le disposizioni di cui ai primi tre  periodi  del  presente
comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione  si
svolgono in un luogo che  non  dista  piu'  di  50  chilometri  dalla
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in  ottanta  minuti
con i mezzi di trasporto pubblico. 
  3. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002,  n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2002,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le  parole:  "e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non  oltre
il 31 dicembre 2004"; 
    b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso  le
imprese dello stesso  settore  di  attivita"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "con  passaggio  diretto  o  anche  con  interruzione  del
rapporto di lavoro tramite la procedura  di  mobilita',  purche'  non
superiore ad un periodo di 360 giorni, presso  imprese  dello  stesso
settore  di  attivita'  o  che  operano  all'interno   dello   stesso
stabilimento". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 26/11/2003,  n.  275
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.