IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  sentenza del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, con la
quale  la  Corte  di  Giustizia  delle Comunita' europee, sancendo il
mancato  riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre
lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, ha condannato la
Repubblica italiana alle spese;
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di uniformarsi a
tale sentenza al fine di non incorrere nelle sanzioni che la Corte di
Giustizia puo' comminare in forza dell'articolo 228, paragrafo 2, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea e che si traducono, nella
fattispecie, in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250 mila
euro;
  Considerata  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di
disciplinare il procedimento per ottenere l'equipollenza di titoli di
laurea  in giurisprudenza conseguiti presso Istituzioni universitarie
operanti  nel  territorio nazionale e che siano state riconosciute di
particolare rilevanza scientifica a livello internazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, con il Ministro
degli  affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                Ex lettori di madre lingua straniera
  1.   In  esecuzione  della  sentenza  pronunciata  dalla  Corte  di
Giustizia  delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001 nella causa
C-212/99,  ai  collaboratori  linguistici, ex lettori di madre lingua
straniera  delle Universita' degli studi della Basilicata, di Milano,
di  Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli,
gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  11 luglio 1980, n. 382,
abrogato  dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236,  e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un
trattamento   economico   corrispondente  a  quello  del  ricercatore
confermato  a  tempo  definito,  con  effetto  dalla  data  di  prima
assunzione,  fatti  salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli; tale
equiparazione   e'   disposta  ai  soli  fini  economici  ed  esclude
l'esercizio  da  parte  dei  predetti  collaboratori  linguistici, ex
lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
ad  euro  10.000.000  per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  5,  comma 1,
lettera  a),  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.