IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, che delega il Governo ad emanare, fra gli altri, apposito regolamento per la semplificazione del procedimento amministrativo indicato nell'allegato A, n. 6, della medesima legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante, in attuazione della citata legge n. 340 del 2000, il «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, il quale prevede che le modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 15 luglio 2002; Ritenuto di non potere condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento a: l'articolo 1, comma 4, in quanto costituirebbe una distonia del sistema, cosi' come delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, prevedere, per il caso della revoca dell'autorizzazione, una disciplina inerente alle sorti della targa di prova differente da quella prevista per i casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'autorizzazione medesima; l'articolo 2, comma 2, lettera a), in quanto il termine «prenotamotorizzazione» risulta presente nell'ordinamento, ed in particolare all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con lo stesso significato che gli e' attribuito nel citato articolo 2, comma 2, lettera a); l'articolo 2, comma 5, in quanto il sistema non prevede una stampa di documenti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione ed una successiva trasmissione cartacea degli stessi, bensi' una mera trasmissione di dati per via telematica che consente, ai soggetti che esercitano l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di stampare i documenti in questione direttamente attraverso le stampanti installate presso le loro rispettive sedi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1924UL del 10 aprile 2003); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, di seguito denominato regolamento, presentano apposita istanza all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, di seguito denominato ufficio provinciale della motorizzazione, ovvero ad uno dei soggetti esercenti, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto l'abilitazione di cui all'articolo 2. 2. Con circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, e' stabilita la documentazione che gli interessati allegano all'istanza per dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento. Con la medesima circolare sono altresi' stabilite le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure di rilascio, di revoca e di rinnovo della autorizzazione alla circolazione di prova, nonche' quelle per la produzione e la consegna dei documenti e delle targhe da parte delle imprese di consulenza automobilistica. 3. Scaduto il periodo di validita', fissato in un anno dalla data di primo rilascio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento, l'autorizzazione e' rinnovata, previa verifica della persistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento, con le medesime modalita' descritte al comma 1 del presente articolo. 4. La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' disposta dall'ufficio provinciale della motorizzazione, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa e' stata rilasciata. A seguito della revoca, l'interessato restituisce l'autorizzazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione e, contestualmente, provvede alla distruzione della relativa targa di prova.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 24 novembre 2000, n. 240, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2002, n. 25. - L'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 474/2001 cosi' recita: «3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione». - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». Note all'art. 1: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 474/2001 si veda nelle note alle premesse. - La legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195.